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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20605/2024

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a seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 11576 /20 16 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nesi(Pec: [OSCURATO:EMAIL] ) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (Pec: francesco.pistolesi@firenze.pecavvo- cati.it),elettivamente domiciliat o presso lo studio del l’Avv. [OSCURATO:PERSONA](Pec: [OSCURATO:EMAIL] ) in Roma, vi ale Liegi 32 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:definizione age- volata AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia di secondo grado della Toscanan.1916/29/2015 depositata il 1 3 aprile 20 15 , non notificata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 30 maggio 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.[OSCURATO:PERSONA] della Toscana, accoglieva parzialmente sia l’appello principale dell’Agenzia delle entrate sia l’appelloincidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA], quale titolare delladitta individuale [OSCURATO:PERSONA], proposti avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Lucca n.133/5/12 la quale, previa riunione, aveva accolto i distinti ricorsi introduttivi proposti dalcontribuente.

Essiavevano ad oggetto tre avvisi di accertamento relativi agli anni 2005,2006 e 2007, emessi a seguito di verifica fiscale e redazione dip.v.c. a carico della ditta individuale attiva nel commercio di au- toveicoli.

N el quadro di operazioni oggettivamente e soggettiva- menteinesistenti, l’Agenzia delle entrate contestava al contribuente unmaggiore imponibile ai fini IRPEF e IRAP e l’indebita detrazione diIVA, oltre accessori. 2.In particolare, il giudice di prime cure preliminarmente respingeva l’eccezionedi inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall’art. 12, co. 7, della L. n.212/2000 e, nel merito, accoglieva i ricorsiaventi ad oggetto i menzionati avvisi, ritenendo le operazioni intrattenute dalla ditta del contribuente effettivamente svolte, sia sottoil punto di vista oggettivo che soggettivo, valutando a tal fine dirimentel’intervenuta richiesta di archiviazione formulata dal Pub- blico Ministero presso il Tribunale di Lucca nei confronti del ricor- renteper il reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. 3.Il giudice di appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglieval’appello principale dell’Ufficio limitatamente alle annua- lità 2006 e 2007, ritenendo le operazioni contestate inesistenti e imputabilial contribuente la mancanza di diligenza per non aver ac- quisitosufficienti informazioni sulle ditte fornitrici, risultate cartiere eprive della minima struttura imprenditoriale.

Dicontro, la sentenza di appello accoglieva l’appello incidentale di partecontribuente per l’anno 2005 con il quale veniva contestato il mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni ai sensi dell’art.12, co. 7, della L. 212/2000. 4.Avverso la sentenza propone va ricorso il contribuente, affidato a tremotivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Il contribuente deposita va istanza di estinzione del giudizio per in- tervenutacessazione della materia del contendere a seguito di defi- nizione agevolata ex art.6 d.l. 193/2016, convertito con modifica- zioniin legge n.225/2016.

La Corte dispo neva un’interlocuzione con l’Agenziadelle Entrate, la quale deposita va infine memoria illustra- tiva.

Consideratoche:

5. Con istanza depositata anteriormente all’adunanza camerale, il contribuente ha formulato istanza per la declaratoria di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art.6del d.l. 193 del 2016, convertito in l. n.225 del 2016, con documentazione a corredo , offrendo copia della domanda inoltrata pressol’Agenzia e relativa attestazione di deposito e di pagamento diimporti. 6.La presente controversia, di cui è parte l’Agenzia delle Entrate, è definibile ai fini della previsione normativa da ultimo citata, previo pagamento di quanto dovuto.

L’Agenzia con nota di deposito del 24.10.2023ha dato atto che il ricorrente ha aderito alla definizione agevolataex D.L. n. 193/2016, convertito in L. n. 225/2016 per i carichipendenti iscritti a ruolo in relazione ai tributi recati dall’atto diaccertamento oggetto del giudizio, e ha dichiara to di aderire a sua volta all’istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contenderepresentata da parte ricorrente.

7. Alla luce di quanto precede, dev’essere senz’altro dichiarata l’estinzione del processoe le spese del processo restano pertanto a caricodella parte che le ha anticipate .

8. Stantel’estinzione del processo a seguito dell'adesione alla defi- nizioneagevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d.

"doppio contributo unificato"di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284;Cass., Sez. 5, 15 settembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 11576 /20 16 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nesi(Pec: [OSCURATO:EMAIL] ) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (Pec: francesco.pistolesi@firenze.pecavvo- cati.it),elettivamente domiciliat o presso lo studio del l’Avv. [OSCURATO:PERSONA](Pec: [OSCURATO:EMAIL] ) in Roma, vi ale Liegi 32 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:definizione age- volata AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia di secondo grado della Toscanan.1916/29/2015 depositata il 1 3 aprile 20 15 , non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 30 maggio 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.[OSCURATO:PERSONA] della Toscana, accoglieva parzialmente sia l’appello principale dell’Agenzia delle entrate sia l’appelloincidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA], quale titolare delladitta individuale [OSCURATO:PERSONA], proposti avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Lucca n.133/5/12 la quale, previa riunione, aveva accolto i distinti ricorsi introduttivi proposti dalcontribuente. Essiavevano ad oggetto tre avvisi di accertamento relativi agli anni 2005,2006 e 2007, emessi a seguito di verifica fiscale e redazione dip.v.c. a carico della ditta individuale attiva nel commercio di au- toveicoli. N el quadro di operazioni oggettivamente e soggettiva- menteinesistenti, l’Agenzia delle entrate contestava al contribuente unmaggiore imponibile ai fini IRPEF e IRAP e l’indebita detrazione diIVA, oltre accessori. 2.In particolare, il giudice di prime cure preliminarmente respingeva l’eccezionedi inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall’art. 12, co. 7, della L. n.212/2000 e, nel merito, accoglieva i ricorsiaventi ad oggetto i menzionati avvisi, ritenendo le operazioni intrattenute dalla ditta del contribuente effettivamente svolte, sia sottoil punto di vista oggettivo che soggettivo, valutando a tal fine dirimentel’intervenuta richiesta di archiviazione formulata dal Pub- blico Ministero presso il Tribunale di Lucca nei confronti del ricor- renteper il reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. 3.Il giudice di appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglieval’appello principale dell’Ufficio limitatamente alle annua- lità 2006 e 2007, ritenendo le operazioni contestate inesistenti e imputabilial contribuente la mancanza di diligenza per non aver ac- quisitosufficienti informazioni sulle ditte fornitrici, risultate cartiere eprive della minima struttura imprenditoriale. Dicontro, la sentenza di appello accoglieva l’appello incidentale di partecontribuente per l’anno 2005 con il quale veniva contestato il mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni ai sensi dell’art.12, co. 7, della L. 212/2000. 4.Avverso la sentenza propone va ricorso il contribuente, affidato a tremotivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso. Il contribuente deposita va istanza di estinzione del giudizio per in- tervenutacessazione della materia del contendere a seguito di defi- nizione agevolata ex art.6 d.l. 193/2016, convertito con modifica- zioniin legge n.225/2016. La Corte dispo neva un’interlocuzione con l’Agenziadelle Entrate, la quale deposita va infine memoria illustra- tiva. Consideratoche: 5. Con istanza depositata anteriormente all’adunanza camerale, il contribuente ha formulato istanza per la declaratoria di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art.6del d.l. 193 del 2016, convertito in l. n.225 del 2016, con documentazione a corredo , offrendo copia della domanda inoltrata pressol’Agenzia e relativa attestazione di deposito e di pagamento diimporti. 6.La presente controversia, di cui è parte l’Agenzia delle Entrate, è definibile ai fini della previsione normativa da ultimo citata, previo pagamento di quanto dovuto. L’Agenzia con nota di deposito del 24.10.2023ha dato atto che il ricorrente ha aderito alla definizione agevolataex D.L. n. 193/2016, convertito in L. n. 225/2016 per i carichipendenti iscritti a ruolo in relazione ai tributi recati dall’atto diaccertamento oggetto del giudizio, e ha dichiara to di aderire a sua volta all’istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contenderepresentata da parte ricorrente. 7. Alla luce di quanto precede, dev’essere senz’altro dichiarata l’estinzione del processoe le spese del processo restano pertanto a caricodella parte che le ha anticipate . 8. Stantel’estinzione del processo a seguito dell'adesione alla defi- nizioneagevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. "doppio contributo unificato"di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284;Cass., Sez. 5, 15 settembre 20
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