CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 20290/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 31758del ruolo generale dell'anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1960 [OSCURATO:PERSONA] 60L08 H501I, residente in Roma, via Verona n° 9, rappresen- tato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 68D23 H501T, p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL], fax 06/ 233305198, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del me- desimo, in Roma, Nomentana n° 671, per procura in calce al ricor- Ricorrente contro Ministero dell'interno, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura dello Stato e domiciliato presso i suoi Uffici siti in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]- ghesi n° 12, p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], [OSCURATO:TELEFONO]. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n° 2984 deposi- tata il 19 giugno 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA] – vittima dell ' attentato terroristico al- la Sinagoga di Roma del 9 ottobre 1982 – dopo un peggioramento delle sue condizioni psico-fisiche, a seguito dell'entrata in vigore della legge n° 206/2004, l'11 ottobre 2005 presentava domanda di riconoscimento dei benefici spettanti in base ad essa. Con decreto del 24 gennaio 2007 il Ministero dell'interno riconosce- va all'istante la speciale elargizione di euro 31.742,62, ma, dato che l'invalidità accertata dalla Commissione medica era pari solo al 15%, rigettava la richiesta dal [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere l'ulteriore beneficio consistente negli assegni vitalizi, per i quali oc- correva un'invalidità almeno pari al 25%. Il provvedimento del Ministero del 24 gennaio 2007 venne impu- gnato, per la parte sfavorevole al ricorrente, davanti al Tar di Ro- ma, che però si dichiarò privo di giurisdizione, dovendo l'azione es- sere proposta davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria. A seguito della riassunzione, il Tribunale ordinario della medesima città con sentenza n° 19641 depositata il 3 ottobre 2013 – sulla scorta della c.t.u. medico legale – riconosceva all ' attore l ' invalidità del 36% e condannava il Ministero dell'interno a corrispondere una elargizione di euro 42 mila. Il Ministero, preso atto dell'esito della lite, con provvedimenti n° 451/SAV e n° 451/AV del 24 febbraio 2014, riconosceva al richie- dente due provvidenze: la prima consistente nello speciale assegno vitalizio di euro 1.033,00 mensili, previsto dalla legge n° 206/2004 (art. 5, terzo comma), e la seconda nell'assegno vitalizio di euro 258,23, elevato ad euro 500,00 dal 1° gennaio 2004, ai sensi della legge n° 407/1998 (art. 2, primo comma). Ad entrambe le predette provvidenze il Ministero attribuiva decor- renza dal 30 settembre 2013, ossia dalla data di deliberazione della sentenza n° 19641/2013 del Tribunale di Roma, passata in giudica- 2.- [OSCURATO:PERSONA] con ricorso ex art. 702 - bis cod. proc. civ. ha contestato i predetti provvedimenti, facendo osservare che la data di decorrenza delle provvidenze doveva essere identificata con la presentazione dell'istanza amministrativa. All'esito della lite, il primo giudice con ordinanza del 17 dicembre 2005 fissava la decorrenza dei due benefici al momento della pre- sentazione della domanda amministrativa (11 febbraio 2005). Nondimeno, la Corte d'appello di Roma, adita dal Ministero soc- combente, in riforma della decisione di primo grado, ancorava la decorrenza degli assegni alla data di proposizione della domanda giudiziale(1° aprile 2010). 3.- Riteneva in particolare la Corte territoriale, con la sentenza qui impugnata e menzionata in intestazione, che la maggior percentua- le di invalidità del [OSCURATO:PERSONA] era stata accertata nel corso del giudizio davanti al Tribunale, all'esito della c.t.u. Pertanto, dato che al momento della presentazione dell'istanza amministrativa dell'11 febbraio 2005 “il Carucci aveva una invalidi- tà accertata inferiore al 25%”, la richiesta di quest'ultimo di fissare il dies a quoa partire da tale data non era fondata. Tuttavia, non era nemmeno fondata la diversa prospettazione del Ministero, secondo la quale la decorrenza delle provvidenze vitalizie andava identificata col giorno di deposito della sentenza del Tribu- nale (3 ottobre 2013), in quanto –secondo l'indirizzo di Cass., Sez. Un., 5 luglio 2004, n° 12270 – andava applicato il principio della perpetuatio actionis, con la conseguenza che la durata del processo non poteva andare a danno della parte vittoriosa. Ne derivava, dunque, che “se il ricorrente (…) non ha raggiunto il requisito sanitario al momento della proposizione della domanda amministrativa, bensì nel corso del procedimento giudiziario, la provvidenza decorre dal momento del sopraggiungere del requisito fisico (…), che nel caso di specie [coincideva] con la consulenza tecnica d'ufficio e, in mancanza di allegazione, dalla data della do- manda giudiziale che introduce lo stesso”. In conclusione, la Corte stabiliva che le provvidenze decorressero dalla proposizione della domanda giudiziale, ossia dal 1° aprile 2010. 4.-[OSCURATO:PERSONA] chiede la cassazione di tale sentenza, affidan- do l'impugnazione a tre motivi, illustrati con memoria ex art. 380- bis.1. cod. proc. civ. Resiste il Ministero, che conclude per l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, per la sua reiezione. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-biscod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 5.- Col primo motivo – intitolato “ violazione e falsa applicazione dell'art. 5 comma 3 L. 206/2004, art 2 comma 1 L. 407/1998, non- ché degli artt. 2 e 4 DPR 181/2009, degli artt. 112 e 115 c.p.c., degli artt. 1 e 2 L. 241/1990 e dell'art. 149 disp. att. c.p.c., in rela- zione all'art. 360 n. 3 c.p.c.” –il ricorrente lamenta che la sentenza d'appello avrebbe erroneamente individuato come giorno di decor- renza delle provvidenze riconosciutegli la data dell'atto introduttivo del giudizio (1° aprile 2010), anziché l'anteriore data di presenta- zione della domanda amministrativa (11 ottobre 2005). Assume che il Ministero nel provvedimento del 24 gennaio 2007 non gli aveva riconosciuto il danno morale pari al 10%, danno poi accertato dal Tribunale ordinario. Tale percentuale, sommata a quella dell'invalidità biologica imme- diatamente riconosciuta in sede amministrativa (15%), avrebbe portato la lesione totale al 25% e, dunque, alla misura occorrente per beneficiare degli assegni vitalizi già in sede amministrativa: donde la loro decorrenza dall'11 ottobre 2005, data dell'istanza presentata in quella sede. Col secondo motivo – “ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (riferito alla omessa valutazione dell'impatto del anno morale nella corretta fis- sazione della decorrenza delle provvidenze) – art. 360 n. 5 c.p.c. ” –il ricorrente lamenta che la Corte romana non abbia tenuto conto del fatto che il riconoscimento del danno morale era stato fatto nel- la sentenza del Tribunale di Roma n° 19641/1013 e che tale pre- giudizio era coevo all'attentato e non certo sopraggiunto, come ri- tenuto dalla Corte. Pertanto, aggiungendo il danno morale (10%) a quello biologico (15%), ancora una volta risulterebbe raggiunta già in sede ammi- nistrativa la percentuale (25%) di invalidità occorrente per i due assegni vitalizi: donde la decorrenza di questi dalla data di presen- tazione della domanda in quella sede. 6.- I due motivi sopra riassunti – esaminabili congiuntamente in ragione delle medesime questioni poste –sono infondati. Da quanto esposto negli atti di lite (ricorso e controricorso) l'accer- tamento della invalidità biologica del ricorrente nella misura del 36% e del danno morale nella misura del 10% è stato fatto dal Tri- bunale di Roma con la sentenza n° 19641/13 sulla scorta della c.t.u. Ora, se è vero che il danno morale certamente non può soprag- giungere, ma doveva essere coevo al fatto illecito dal quale è deri- vato (attentato alla Sinagoga di Roma del 9 ottobre 1982), è anche vero che l'assegno vitalizio ex art. 2, primo comma, della legge n° 407/1998 e lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, terzo comma, della legge n° 206/2004 sono riconosciuti solo nel caso in cui derivi alla vittima una “invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa”. Dal chiaro testo normativo si può agevolmente desumere che non rileva l'entità del danno non patrimoniale (olim distinto in danno biologico e danno morale), ma solo quel danno che sia idoneo a ri- durre di almeno un quarto la capacità predetta. Pertanto, è evidente che al momento della presentazione dell'istan- za in sede amministrativa il [OSCURATO:PERSONA] non poteva reclamare una lesione almeno pari ad un quarto di tale capacità, dato che il decreto del Ministero interno del 24 gennaio 2007 si era basato sul verbale della Commissione medica e che quest'ultima aveva accer- tato una “invalidità permanente sotto il profilo del danno biologico pari al 15% (…) come riduzione della capacità lavorativa”. Il superamento di tale limite è stato, invece, accertato nel corso del giudizio civile conclusosi con la più volte menzionata sentenza n° 19641/13, sulla scorta della c.t.u., anch'essa più volte rammenta- Appare dunque corretta la statuizione della Corte territoriale qui impugnata secondo la quale il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ottenuto tale riconoscimento – ossia della lesione della capacità lavorativa nella misura del 36% - con la sentenza del T ribunale di Roma sopra cita- ta, con la conseguenza che gli effetti delle provvidenze dovevano retroagire alla domanda giudiziale e non a quella amministrativa (su quale sia questa domanda giudiziale si rimanda ai successivi paragrafi). D'altra parte, il ricorrente – pur dolendosi dell ' erroneità dell ' accer- tamento in sede amministrativa (in cui si stabilì una lesione del so- lo 15%) –lo fa senza segnalare alcun travisamento istruttorio delle risultanze di quel procedimento: sicché in conclusione deve ritener- si che il maggior grado di invalidità accertato davanti al Giudice or- dinario dal c.t.u. non sia derivato dall'emenda di errori di valutazio- ne della Commissione medica, ma da un aggravamento delle con- dizioni fisiche della vittima accertato nel corso del giudizio di meri- to, del quale, infatti, si dà anche atto nella sentenza del Tribunale di Roma n° 19641/13 trascritta nel ricorso a pagina 6 alla nota 5. In conclusione, i motivi sono infondati, in quanto (a) il danno mora- le non era utile ex sead aumentare il grado di incapacità lavorativa e (b) l'accertamento dell'incapacità pari al 36% non è frutto di er- rori o sviste della Commissione medica, ma di un peggioramento dello stato fisico del richiedente. Quanto sopra esposto consente di ritenere superata la questione dell'inammissibilità del secondo motivo in base al principio della ra- gione più liquida: il secondo mezzo, infatti, non descrive alcun fatto storico risultante dalla sentenza il cui esame sarebbe stato omesso dal Giudice di merito, ma consiste in una critica alla decisione nel punto in cui ha implicitamente escluso che il danno morale fosse ri- levante ai fini del raggiungimento del grado di invalidità prevista dalle due leggi sopra citate. Ne deriva, pertanto, che il principio enunciato dalla Corte – ossia che le provvidenze debbano decorrere dalla domanda –appare cor- retto. 7.- Sorte diversa deve avere il terzo motivo, col quale si assume che la “domanda” dalla quale far decorrere gli assegni andrebbe identificata col ricorso al [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, col terzo motivo(“violazione art. 112 c.p.c. e art. 50 c.p.c. per violazione del principio della translatio iudicii in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.”), proposto in subordine al rigetto dei primi due, il ricorrente assume che, anche volendo mantenere come dies a quo delle provvidenze la data della domanda giudiziale, quest'ultima andrebbe identificata non nella citazione davanti al Tribunale di Roma (1° aprile 2010), ma nel precedente ricorso davanti al Tar della stessa città, datato 26 giugno 2007. 8.-Questo mezzo è fondato. Infatti –dopo che la Corte costituzionale (sent. n° 77/2007) ha di- chiarato l'illegittimità dell'art. 30 della legge 6 dicembre 1971, n° 1034 nella parte in cui non prevedeva che gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta al giudice privo di giurisdizione si conservino, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di essa – il legi- slatore del 2009 (art. 59 della legge n° 69/2009) è intervenuto prevedendo, nella ricorrenza di tale ipotesi, la conservazione degli “effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto” se il giudice ad quem “ fosse stato adito fin dall ' instaurazione del primo giudizio”. Ed analoga disposizione è dettata nell'art. 11 del cod. proc. amm. approvato con d.lgs. n° 104/2010 (“Quando la giurisdizione è de- clinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice naziona- le o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze inter- venute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della do- manda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato”). Nessuna contestazione è stata avanzata dal controricorrente in or- dine alla tempestività della traslazione del giudizio dall'Autorità giudiziaria amministrativa a quella ordinaria (che deve, dunque, in- tendersi intervenuta entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza del [OSCURATO:PERSONA]), con la conseguenza che nel nuovo proces- so (non solo resta ferma la l'indicazione del giudice ad quem, ma) vi è altresì salvezza degli effetti che la domanda avrebbe prodotto se il giudice munito di giurisdizione fosse stato adito sin dall'inizio (ex multis: Cass. SU, 26 ottobre 2018, n° 27163). Ne deriva che su questo punto la sentenza va cassata con rinvio al- la Corte d'appello romana per nuovo esame della questione. Alla Corte predetta viene inoltre delegata la liquidazione delle spese del presente giudizio, tenendo conto del