CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05317/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.13033/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:SOCIETA], che indicato recapito Pec, presso il cui studio in [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:PERSONA] n. 27 è elettivamente domiciliato. -ricorrente- contro Agenzia dell’[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 è elettivamente domiciliata. -controricorrente- e contro Agenzia delle Entrate –direzione provinciale di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata - Avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campanian. 7230/2023 depositata il 29/12/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di [OSCURATO:SOCIETA] avverso l’intimazione di pagamento n. 017 2021 9000307225/000, notificata in data 24/02/2022, relativa alle cartelle esattoriali n. 0172001 0028000975000, notificata il 4/02/2002, e relativa a maggiore IRPEF pari a € 14.292,63 per l’anno d’imposta 1992, n. 017 20070006471466000, notificata in data 6/10/2007, avente ad oggetto la somma di € 9.163,60 dovuta a titolo di IVA e IRPEF relative all’anno 2002 e n. 0172010 0004204841000, notificata il 7/05/2010, avente ad oggetto la somma di € 93.878,76 per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno 2006, deducendo la prescrizione delle pretese erariali. 2. Si costituivano in giudizio l’Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) e l’Agenzia delle Entrate (ADE) evidenziando di avere adottato atti interruttivi e che i termini di prescrizione erano stati altresì sospesi dalla normativa emergenziale adottata durante l’emergenza da COVID-19. 3. Con la sentenza n. 290/2023 la predetta C.t.p. accoglieva il ricorso del Sig. [OSCURATO:PERSONA] e annullava l’atto impugnato. 4. L’ADER presentava, quindi, impugnazione innanzi alla competente C.t.r. della Campania e l’ADE aderiva all’appello. [OSCURATO:PERSONA] vi resisteva. 5. Con la sentenza n. 7230/2023, depositata in data 29/12/2023, la predetta C.t.r., accoglieva l’appello e, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, rigettava il ricorso del contribuente limitatamente alla pretesa derivante dalla cartella n. 0172010 0004204841000. 6. Avverso quest’ultima sentenza, l’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a due motivi: il primo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione del disposto dell’art. 68 d.l. 18/2020 e dell’art. 12, comma 2, d.lgs. 159/2015, dei dd.ll. 17/2020, 34/2020, 104/2020, 125/2020, 183/2020, 41/2021 “per irrilevanza del periodo di sospensione del termini”; il secondo, sempre ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997 e dell’art. 2948 cod. civ. per violazione delle norme che sottopongono a termine di prescrizione quinquennale le somme richieste a titolo di interessi e sanzioni. L’ADER si è costituita con controricorso ribadendo la legittimità del proprio operato; l’Agenzia delle entrate-direzione di [OSCURATO:SOCIETA] è rimasta intimata. La causa è stata trattata nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per la quale il contribuente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso avente ad oggetto la “violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 68 d.l. 18/2020 e dell’art. 12, comma 2 dls. 159/2015; violazione e/o falsa applicazione dei d.l. nn. 18, 34, 104, 125 e 183 del 2020 e nn. 41 e 73 del 2021 – inoperatività della normativa posta a base della sospensione dei termini – irrilevanza del periodo di sospensione rispetto al decorso del decennio”, il ricorrente deduce che la C.t.r. della Campania ha erroneamente ritenuto che la prescrizione della pretesa erariale non fosse maturata il 7/05/2020, con il decorso di dieci anni dalla notifica della cartella esattoriale n. 017 20100004204841000, avvenuta il 7/05/2010, perché prorogata ex lege al 31.12.2022. Ritiene il ricorrente che la normativa emergenziale abbia, invece, sospeso il decorso dei termini di prescrizione solo nel periodo compreso tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il 31/08/2021, per complessivi 547 giorni, con la conseguenza che la prescrizione sarebbe comunque spirata. 2.Con il secondo motivo riguardante la “violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997 e dell’art. 2948 cod. civ. – violazione delle norme che sottopongono a termine di prescrizione quinquennale le somme richieste a titolo di sanzioni e interessi”, il ricorrente deduce l’errore in cui è incorsa la C.t.r. per avere assoggettato al termine di prescrizione decennale anche le sanzioni ed interessi, nonostante le norme sopra citate prevedano il diverso termine quinquennale. 3.L’ADER, di contro, ritiene che, dal combinato disposto delle citate norme derivi la proroga, a tutela del contribuente che si sia trovato in condizioni di difficoltà a causa di un evento di natura eccezionale, dei termini di decadenza/prescrizione scadenti entro il 31/12/2021 alla data del 31/12/2023: il termine di prescrizione decennale decorrente dalla data di notifica della cartella (7/05/2010 o il 21/10/2010, applicando la sospensione ex art. 1 commi 618 e 623 l. 147/2013 dall’1701/2014 al [OSCURATO:DATA_NASCITA]), deve quindi ritenersi prorogato nel caso di specie sino al 31/12/2023, sicché, alla data di notifica dell’intimazione nel 2022, la prescrizione non era maturata. Con riguardo invece al secondo motivo, l’ADER osserva che non essendo le sanzioni tributarie trasmissibili agli eredi, difetta l’interesse del ricorrente a proporre detta questione e che in ogni caso, anche a prescindere da ciò, ritiene non maturata la prescrizione quinquennale. 4.Deve innanzitutto rilevarsi la difficoltà di comprendere sulla base di quali atti si siano pronunciati i giudici di primo grado e d’appello e quali siano le reali date della notifica delle cartelle di pagamento cui l’intimazione impugnata dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] si riferisce. 4.1. Ed invero, nel ricorso di primo grado, l’odierno ricorrente denunciava, tra l’altro, la mancata notifica della cartella di pagamento n. 017 2010 0004204841000, di cui oggi si discute, e che, nella sua prospettiva, sarebbe stata notificata il 7/05/2010 (“… omissis … corresponsione della somma di € 93.878,76, asseritamente dovuta ad essa [OSCURATO:PERSONA] a titolo di I.R.A.P. (saldo oltre a sanzioni e interessi), I.R.P.E.F., nonché IV.A., tutte relative all’anno 2006 in forza della prodromica cartella esattoriale n° 01720100004204841000 presumibilmente notificata, a detta della resistente, in data 07.05.2010 e mai ricevuta dall’odierno ricorrente”. La sentenza n. 290/2023 della C.t.p. di [OSCURATO:SOCIETA], nell’accogliere il ricorso del Sig. [OSCURATO:PERSONA], annullando l’intimazione di pagamento n. 017 2021 9000307225/000, riteneva che la documentazione prodotta dall’ADER fosse inidonea a provare l’interruzione della prescrizione, senza indicare, tuttavia, nella parte motiva, quando le varie cartelle di pagamento cui l’intimazione annullata si riferisce (n. 017 2001 0028000975000, n. 017 2007 0006471466000, n. 017 2010 0004204841000) sarebbero state notificate e menzionando genericamente due date di presunta notifica degli atti in questione, ossia il 3/2/2010 ed il 13/05/2010. Nel ricorso in appello, l’ADER ha lamentato l’omessa valutazione da parte della C.t.p. della documentazione depositata in primo grado relativamente alla notifica della cartella di pagamento n. 017 2010 00042048410000 ed individuata nel 13/05/2010, cui avrebbe fatto seguito la notifica dell’intimazione di pagamento 017 2015 9002386588 notificata il 13/08/2015. La sentenza n. 7230/2023 della C.t.r. della Campania ha ritenuto fondato l’appello relativamente alla predetta cartella di pagamento n. 017 2010 00042048410000, facendo riferimento alla stessa data di notifica prima citata (il 13/05/2010) ed affermando che tale cartella risulterebbe notificata proprio nella data predetta “(cfr. timbro su avviso di ricevimento atti”). Nell’odierno ricorso per cassazione, tuttavia, il Sig. [OSCURATO:PERSONA] fa nuovamente riferimento alla data di presunta notifica della cartella di pagamento n. 0172010 00042048410000 individuandola, come si è visto, nel 7/05/2010 ed in questa occasione, anche l’ADER, dopo avere fatto riferimento a p. 2 del controricorso alla data di notifica del 13/05/2010, a p. 4 indica quale data quella del 7/05/2010. L’incertezza sulla data di notifica della cartella esattoriale cui si riferisce l’odierno giudizio, attestata tanto dal contenuto della sentenza di primo grado, quanto da quello della pronuncia d’appello, rende manifesta la sussistenza di una incertezza più generale sull’effettiva avvenuta produzione nei giudizi di merito di documentazione riferita proprio alla cartella di pagamento cui si riferisce l’odierno giudizio ed idonea ad attestarne la regolare notifica. 4.2. In presenza del predetto quadro di oggettiva incertezza, non appare possibile decidere sulricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] senza elementi informativi certi desumibili dai fascicoli di primo grado e d’appello, da cui ricavare le effettive date di notifica al padre del ricorrente degli atti impositivi rilevanti, così da procedere alla conseguente verifica dell’eventuale compimento del termine di prescrizione della pretesa erariale. Alla luce di quanto detto appare necessaria l’acquisizione, tramite la cancelleria, dei fascicoli integrali relativi ai gradi di merito, rinviando la causa a nuovo ruolo.