CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 29721/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 novembre 1978 avverso l'ordinanza emessa il 5 novembre 2021 dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 26 maggio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 5 novembre 2021 il Tribunale del riesame di Palermo, in accoglimento dell'appello proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale della stessa città, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 1g0, 629, commi 1 e 2, in relazione all'art 628, comma 3 n. 1, cod. pen. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione, per non avere il menzionato Tribunale correttamente esaminato le argomentazioni del Giudice per le indagini preliminari, che aveva rigettato la richiesta del Pubblico ministero, avendo ritenuto che il ricorrente, gravato -di precedenti penali invero risalenti nel tempo, era stato coinvolto nella vicenda in modo estemporaneo dal coindagato. Il menzionato Tribunale non avrebbe altresì valutato che non era emerso alcun elemento sintomatico di una volontà del ricorrente di darsi alla fuga, considerato che egli non era stato portatore in alcun momento di un interesse personale tale da indurlo a commettere il reato contestato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Giova premettere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione non è ammissibile quando proponga censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice del merito (Sez. VI, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 252178; Sez. V, n. 46124 dell8.10.2008, Rv. 241997). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.) e delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nell'assoluta mancanza, nella manifesta illogicità o nella contraddittorietà della motivazione, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato. 1.2 Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che il provvedimento impugnato sfugge a ogni censura. Il Tribunale del riesame, nel condividere le osservazioni del Giudice per le indagini preliminari sulla configurabilità dei gravi di indizi in relazione al delitto di estorsione, provvisoriamente contestato, ha rimarcato che le condotte realizzate da Ferrazzano in concorso con Pandolfini - "consistite nell'adoperarsi per recuperare il veicolo, mettendosi direttamente in contatto con coloro che avevano la materiale disponibilità del bene, nel contrattare la restituzione e concordare il prezzo e nel riferire alla persona offesa la minaccia che un eventuale ritardo nella consegna del denaro avrebbe potuto avere quale conseguenza lo smantellamento e, quindi, la perdita del mezzo" - erano state effettivamente volte al conseguimento di un profitto personale, con danno e minaccia alla persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] del riesame, contrariamente al giudice di prime cure, ha considerato sussistenti le esigenze cautelari, alla luce delle modalità e delle circostanze del fatto nonché della personalità dell'indagato, così come desumibile dei peculiari fatti concreti, dallo stesso realizzati. In particolare, ha osservato che, lungi dal rappresentare indici sintomatici della natura occasionale della condotta, posta in essere dall'indagato, l'intervento diretto con la vittima per la contrattazione del prezzo, i numerosi contatti telefonici con terzi, aventi la materiale disponibilità del mezzo, oggetto di-furto, e, quindi, la conoscenza di tali soggetti dovevano essere piuttosto valutati quali inconfutabili elementi comprovanti l'inserimento dell'indagato in un determinato circuito criminale. A fronte di siffatte argomentazioni deve rilevarsi che le censure, sollevate dal ricorrente, si risolvono in una non consentita richiesta di riesame delle circostanze vagliate dal giudice territoriale, che ha motivato il proprio convincimento in ordine sia alla gravità indiziaria che alle esigenze cautelari con argomentazioni corrette, logiche e, quindi, immuni da vizi, sindacabili in questa sede. 2. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 3. La cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, udienza camerale del 2