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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 marzo 2026

Cassazione n. 18299/2026

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IN nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];FATTO E DIRITTO Con dichiarazione datata 27.3.2026 il ricorrente ha rinunciato, ai sensi dell'art. 589 cod. proc. pen., all'impugnazione proposta avverso la sentenza in epigrafe indicata.

Il ricorso è dunque inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa la rituale rinuncia all'impugnazione.

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara i P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IN nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];FATTO E DIRITTO Con dichiarazione datata 27.3.2026 il ricorrente ha rinunciato, ai sensi dell'art. 589 cod. proc. pen., all'impugnazione proposta avverso la sentenza in epigrafe indicata. Il ricorso è dunque inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa la rituale rinuncia all'impugnazione. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara i P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 18299/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris