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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 24371/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 14/03/2022 della Corte di appello di Venezia; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi; udite le conclusioni del difensore degli imputati, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 14 marzo 2022, la Corte di appello di Venezia riformava parzialmente la sentenza del tribunale di Verona del 12 luglio 2019 e accogliendo la proposta di concordato intervenuto tra le parti, riduceva la pena nei confronti dei cinque appellanti, tra cui i due odierni ricorrenti, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, hanno proposto ricorso, deducendo il primo quattro motivi di impugnazione ed il secondo tre motivi.

3. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo deduce la mancata rilevazione della incompetenza territoriale del tribunale di Verona, sebbene lo smaltimento dei rifiuti, che conferirebbe una dimensione punitiva alla predisposizione dei mezzi contemplata nella fattispecie penale fosse intervenuto in vari siti, così da integrarsi in realtà una pluralità di reati commessi in diversi luoghi, sebbene per ogni reato si sia avuta una comune predisposizione di mezzi ad opera dei fratelli Massimo.

In particolare, i reati commessi in tale prospettiva, dal Rigoli e Lupei, si sarebbero consumati in Luzzara, territorio collocato fuori del circondano del tribunale di Verona.

Si aggiunge che tra il Lupei e gli episodi avvenuti invece in Roverchiara, rientrante nel circondario di Verona, non sussisterebbe alcun collegamento.

Altri dati, indicati in ricorso, dimostrerebbero la sussistenza di più distinti reati.

Vi sarebbe stato quindi un nucleo comune di organizzatori in rapporto a tutti i reati consumati, accanto a un gruppo di soggetti terzi cui gli organizzatori commissionavano di volta in volta gli aspetti pratici dello smaltimento.

Ambientato in diversi capannoni.

I soggetti coinvolti nelle attività svolte in singoli capannoni non potrebbero essere coinvolti in altre distinte attività.

Anche ritenendo che i 17 episodi contestati integrassero segmenti di un unico reato non sarebbe comunque possibile affermare che la reiterazione delle condotte sarebbe avvenuta principalmente in Veneto, a fronte di operazioni di trasporto di rifiuti compiute sull'intero territorio nazionale con aziende coinvolte presenti in Veneto, accanto alla ditta campana che si occupava dei trasporti e a formulari forniti da una ditta con sede in Lombardia.

Per i rifiuti di cui ai capi da 12 a 17 inoltre, essi erano caricati in Campania e trasportati o in [OSCURATO:PERSONA] o in località ignote.

In presenza di tale frammentarietà, non essendo possibile stabilire il luogo prevalente di reiterazione delle condotte, il criterio da adottare sarebbe ancora una volta quello della distinzione di diversi luoghi in rapporto al momento dello smaltimento.

La competenza quindi, andava radicata davanti al tribunale di [OSCURATO:PERSONA], atteso che essendo ignoto il luogo di smaltimento del diciassettesimo episodio si dovrebbe avere riguardo al luogo di smaltimento del sedicesimo episodio, Luzzara, rientrante nel circondario di [OSCURATO:PERSONA].

4. Con il secondo motivo, deduce vizi di motivazione.

Si contesta la esclusione della violazione del divieto di bis in idem, con riferimento a fatti del 23 luglio 2019, inerenti il reato ex art. 256 del Dlgs. 152/06 e di cui ad un avviso di conclusione delle indagini preliminari della Procura di Modena allegato ad apposito motivo di gravame.

La esclusione sarebbe stata formulata dalla corte di appello con formula di stile, affermandosi che il ricorrente sarebbe stato indagato dalla Procura dì Modena con soggetti non perseguiti nel presente procedimento, per fatti diversi, e realizzati con distinte modalità, e senza rispondere ad obiezioni difensive citate in ricorso.

5. Con il terzo motivo rappresenta vizi di violazione di legge e di contraddittorietà e illogicità della motivazione con riguardo alla conferma della mancata applicazione delle attenuanti generiche, contraddetta dal riconoscimento della richiesta riduzione della pena.

6. [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo deduce la nullità della sentenza per la mancata partecipazione dell'imputato alla udienza del 18 settembre 2020.

Si contesta la validità, ai fini di attestare l'avvenuta rinunzia dell'imputato, agli arresti domiciliari, a presenziare all'udienza, di una nota unilaterale con cui i Carabinieri ebbero a riferire di avere ricevuto una telefonata in tal senso da parte dell'imputato.

Ciò perché la rinunzia in esame integra un atto riconducibile ad una manifestazione inequivocabile della volontà di non comparire.

Si aggiunge che l'imputato non sarebbe comparso al preciso scopo di far valere la nullità emersa per il mancato, rispetto del termine a comparire rispetto all'intervenuto decreto di giudizio immediato, notificato al ricorrente in data 4 agosto 2020, e avente riguardo alla fissata udienza del 18 settembre 2020.

7. Con il secondo motivo rappresenta la mancata rilevazione della incompetenza territoriale del tribunale di Verona negli stessi termini rappresentati dal Lupei, già in precedenza riassunti e cui si rinvia.

8. Con il terzo motivo deduce vizi di motivazione.

La corte di appello non avrebbe motivato in ordine alle deduzioni del difensore volte a criticare la identificazione del ricorrente con un soggetto definito "zio" che avrebbe assunto un ruolo nella attività di traffico di rifiuti.

Quali lo svolgimento da parte dello "zio" di un ruolo decisionale, a fronte di quello meramente esecutivo riconosciuto al Rigoli, la assenza di telefonate indirizzate al Rigoli anche nelle occasioni in cui i soggetti intercettati facevano riferimento alla necessità di contattare lo "zio".

Inoltre, la telefonata valorizzata dai giudici per confermare la identificazione tra lo "zio" e il ricorrente sarebbe considerata in maniera illogica.

9. Con il quarto motivo deduce vizi di violazione di legge e di contraddittorietà e illogicità della motivazione, con riguardo alla conferma della mancata applicazione delle attenuanti generiche, contraddetta dal riconoscimento della richiesta riduzione della pena.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo dedotto dal Lupei deve essere esaminato congiuntamente all'identico secondo motivo rappresentato dal Rigoli.

Essi sono manifestamente infondati.

La Corte di appello, sul punto, ha evidenziato che il reato contestato si sarebbe perfezionato in zona rientrante nel circondario del medesimo tribunale a fronte dell'iniziale accertamento della utilizzazione sistematica del capannone di Roverchiara sito in Provincia di Verona, quale luogo in cui sarebbe divenuta riconoscibile la sussistenza di tutti gli elementi tipici integranti l'organizzazione illecita dei rifiuti.

Si tratta di una decisione coerente con i principi vigenti in ordine al tema della configurazione del reato ex art. 452 quaterdecies cod. pen.

La relativa norma, introdotta con l'art. 3 comma 1 lett. a) del Dlgs. 1 marzo 2018 n. 21 replica integralmente la previsione di cui all'art. 260 del Dlgs. 152/2056 abrogato dall'art. 7 comma 1 lett. q) del dlgs. 21/2018, la quale a sua volta riprendeva l'art. 53 bis del Dlgs. 22/1997 introdotto dall'art. 22 L. 93/2001.

La disposizione contempla la realizzazione alternativa di condotte di cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, o comunque gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti rispetto alle quali, per integrare la fattispecie criminale, si richiede altresì che siano realizzate con più operazioni, e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative.

Posto il rilievo alternativo delle plurime attività contemplate, è sufficiente che anche una soltanto delle fasi avvenga in forma organizzata (cfr. già con riguardo all'art. 53 bis cit., Sez. 3, n. 4503 del 16/12/2005 (dep. 03/02/2006) Rv. 233292 - 01).

Quanto all'allestimento dei mezzi è sufficiente una pur rudimentale organizzazione.

Nella prospettiva sopra riassunta, questa Corte ha precisato che quindi, il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ( con riguardo all'art. 260, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) è reato abituale, che si perfeziona soltanto attraverso la realizzazione di più comportamenti non occasionali della stessa specie, finalizzati al conseguimento di un ingiusto profitto, con la necessaria predisposizione di una, pur rudimentale, organizzazione professionale di mezzi e capitali, che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo. (Sez. 3, n. 52838 del 14/07/2016 Rv. 268920 - 01).

Coerentemente con il predetto assunto, si è precisato, da una parte, che il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, già previsto dall'art. 260, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, si consuma, con conseguente determinazione della relativa competenza territoriale della [OSCURATO:PERSONA], nel luogo in cui avviene la reiterazione delle condotte illecite (Sez. 3, n. 48350 del 29/09/2017 Rv. 271798 - 01), mentre la prescrizione del medesimo comincia a decorrere con la cessazione della attività organizzata, come sopra definita.Quindi, come sopra anticipato, la valorizzazione da parte dei giudici di merito dell'intervenuto, iniziale consolidarsi della reiterazione di condotte di cui all'art. 452 quaterdecies cod. pen. a fini di ingiusto profitto e nel quadro di una rudimentale organizzazione, in zona rientrante nel circondario del tribunale di Verona, risulta coerente con i dettami normativi e giurisprudenziali sopra citati, pur in presenza di ulteriori operazioni reiterate, proseguite in altri luoghi.

Cosicchè le prospettazioni operate al riguardo dalla difesa, pur nella prospettiva ormai acclarata della configurazione di un reato unitario e abituale, per escludere l'individuato luogo di consolidamento del reato abituale, nel caso concreto assumono una portata meramente fattuale, come tale in questa sede inammissibile.

Mentre, le preliminari considerazioni, proposte nel medesimo motivo in esame, volte invece a costruire il reato in termini di una pluralità di ipotesi criminali al più avvinte dalla continuazione, nella misura in cui tradisce la suindicata e consolidata impostazione di reato proprio abituale, sono sul piano giuridico del tutto destituite di fondamento.

2. Per quanto attiene al secondo motivo, relativo a vizi di motivazione in ordine alla intervenuta esclusione della violazione di un divieto di bis in idem sostanziale (come considerato dai giudici nell'incontestato riepilogo del motivo di gravame contenuto in sentenza), con riferimento a fatti del 23 luglio 2019, inerenti il reato ex art. 256 del Dlgs. 152/06, va premesso che in tema di divieto di un secondo giudizio, le nozioni di "bis in idem" processuale e di "bis in idem" . sostanziale non coincidono in quanto la prima, più ampia, ha riguardo al rapporto tra il fatto storico, oggetto di giudicato, ed il nuovo giudizio e, prescindendo dalle eventuali differenti qualificazioni giuridiche, preclude una seconda iniziativa penale là dove il medesimo fatto, nella sua dimensione storico-naturalistica, sia stato già oggetto di una pronuncia di carattere definitivo; la seconda, invece, concerne il rapporto tra norme incriminatrici astratte e prescinde dal raffronto con il fatto storico (Sez. 5 - n. 663 del 28/09/2021 Ud. (dep. 12/01/2022 ) Rv. 282529 - 01).

Si è anche precisato che non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità.

La non procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal P.M., ma riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente. (Sez.

U, n. 34655 del 28/06/2005 Cc. (dep. 28/09/2005 ) Rv. 231800 - 01).

Tanto premesso e rilevato che non pare sia stata sollevata questione implicante la sussistenza di un precedente giudicato, va osservato che diversamente dalla ritenuta sussistenza di mere clausole di stile, si rinviene sul tema proposto dalla difesa una motivazione articolata oltre che adeguata, atteso che la corte oltre ad evidenziare l'assenza di indicazioni circa lo stato del procedimento incardinato preso la Procura di Modena, ha illustrato con linearità la diversità innanzitutto dei due fatti per la diversità dei profili soggettivi e delle modalità di azione.

Cui la difesa contrappone non solo un reato diverso, in astratto (art. 256 del Dlgs. 152/06), da quello qui in esame, ma anche soltanto personali diverse considerazioni sul piano della analisi dei profili soggettivi, mentre quanto al rapporto materiale tra i fatti non ne propone una visione identitaria bensì di mera similitudine quanto alle modalità di azione, che di per sé esula da ogni valida impostazione della tematica del bis in idem.

3. Il terzo motivo, inerente vizi di violazione di legge e di contraddittorietà e illogicità della motivazione con riguardo alla conferma della mancata applicazione delle attenuanti generiche, contraddetta dal riconoscimento della richiesta riduzione della pena, è anche esso manifestamente infondato.

Dalla complessiva lettura della sentenza, che come tale non può fermarsi alla analisi frammentata di singole frasi, emerge con chiarezza l'assenza di ogni contraddizione, a fronte di valutazioni che muovono su piani diversi avendo riguardo a considerazioni distinte e non in contrapposizione.

La corte ha infatti escluso l'applicabilità delle attenuanti generiche condividendo l'impostazione del primo giudice, che ha richiamato il profilo della negativa personalità del ricorrente, l'assenza di condotte riparatorie e la sussistenza di un precedente penale, e con riguardo alla gravità del fatto, ha considerato la durata nel tempo delle condotte e la complessità dell'organizzazione di cui il ricorrente era partecipe.

Muove poi, come già anticipato, su un piano valutativo distinto la disposta riduzione di pena, giustificata dalla attribuzione all'imputato di un numero di episodi inferiori a quelli ascritti ad altro coimputato e dallo svolgimento di un ruolo subordinato rispetto ad altro coimputato direttamente coinvolto nelle condotte inerenti il capannone di Luzzara.4.

Riguardo al ricorso del Rigoli ed in particolare al primo motivo inerente la nullità della sentenza per la mancata partecipazione dell'imputato alla udienza del 18 settembre 2020, a fronte della assenza di una valida rinunzia a • presenziare dell'imputato, è del tutto condivisibile l'argomentazione della corte, che ha ritenuto perfettamente valida al riguardo la nota con cui i Carabinieri hanno riferito della rinunzia comunicata loro telefonicamente dall'imputato.

Ed invero nessuna forma particolare è prescritta per la rinuncia dell'imputato a presenziare al dibattimento (cfr. già Sez. 2, n. 6106 del 01/03/1979 Rv. 142433 - 01), atteso che la previsione di cui all'art. 123 comma 2 cod. proc. pen. secondo cui l'imputato in stato di arresto o detenzione domiciliare custodito in casa di cura ha "facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria" disegna solo una particolare forma di manifestazione della volontà, diretta e semplificare per ovvie ragioni le iniziative di un imputato la cui libertà sia limitata al di fuori della detenzione o internamento di cui al primo comma della medesima disposizione; ma senza che essa possa ritenersi tipica ed esclusiva, in assenza di una espressa sanzione a titolo di inammissibilità.

Sicchè deve ritenersi valida anche la rinunzia chiaramente espressa oralmente alla polizia giudiziaria poi latrice di tale manifestazione di volontà.

Le critiche difensive paiono paventare meri dubbi sulla sussistenza di una inequivocabile quanto consapevole volontà di non comparire dell'imputato, che tuttavia poggiano su astratte considerazioni, in cui viene coinvolta, senza neppure suggestive valutazioni, la ontologica natura mediata della comunicazione dei Carabinieri.

Invero contestabile solo mediante prospettazioni di falsità, del tutto assenti.

5. Esaminato già in precedenza il secondo motivo, con considerazioni cui si rinvia, occorre passare all'esame del terzo, secondo il quale la corte di appello non avrebbe motivato in ordine alle deduzioni del difensore volte a criticare la identificazione del ricorrente con un soggetto definito "zio", che avrebbe assunto un ruolo nella attività di traffico di rifiuti.

Si tratta di una mera rivalutazione del merito della vicenda, accompagnata peraltro dalla critica all'esame di intercettazioni che, oltre a non essere accompagnata dalla doverosa - in tal caso - allegazione delle conversazioni di interesse, trascura il noto principio per cui in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016 Rv. 268389 - 01).

Rispetto a tale censura, si rinviene in realtà una motivazione articolata su più profili, che partendo dalla configurabilità del concorso nella fattispecie unitaria anche attraverso la valutazione di singole condotte contributive (cfr. sez. 3 - , n. 41583 del 10/09/2021 Ud. (dep. 16/11/2021 ) Rv. 282458 - 01), valorizza non già una sola conversazione bensì plurime, assieme a servizi di osservazione e controllo anche individuanti il ricorrente in compagnia di un coimputato, peculiari reazioni dei concorrenti riguardanti lo stesso imputato in occasione del verificarsi di una situazione allarmante per i correi, il tutto secondo percorsi logici volti a descrivere una tenuta interconnessa dei vari dialoghi, funzionale a confermare il ruolo di compartecipe del ricorrente anche sub specie dello pseudonimo dello "zio", secondo una razionalità lontana dalla possibilità di configurare vizi di motivazione che, peraltro, devono, per essere rilevanti in questa sede, essere manifesti.

Ciò alla luce del noto principio per cui, con specifico riguardo ai vizi di mancanza, l'illogicità e contraddittorietà della motivazione, essi devono essere di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato - come nel caso di specie - le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074).

6. In relazione al quarto motivo, per cui sussisterebbero vizi di violazione di legge e di contraddittorietà e illogicità della motivazione, con riguardo alla conferma della mancata applicazione delle attenuanti generiche, contraddetta dal riconoscimento della richiesta riduzione della pena devono formularsi considerazioni analoghe a quelle già espresse su analogo punto riguardante la posizione del Lupei.

Anche in tal caso dalla complessiva lettura della sentenza emerge l'assenza di ogni contraddizione, a fronte di valutazioni che muovono su piani diversi, avendo riguardo a considerazioni distinte e non in contrapposizione.

La corte ha infatti escluso l'applicabilità delle attenuanti generiche in ragione della gravità del fatto, connotato da ingenti quantitativi di rifiuti e da una ampia durata, dati, questi, espressivi di una palese determinazione nella prosecuzione dell'illecito, aggiungendo altresì il dato negativo della assenza di condotte riparatorie o comunque di segnali collaborativi.

Così redigendo una motivazione conforme al principio per cui la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen è oggetto di un giudizio di fatto nel contesto del quale può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, cosicchè la motivazione, purchè congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (in termini, ex multis, Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008 Rv. 242419 - 01 Caridi; in motivazione, Sez. 4, n. 3284 del 12/12/2014 (dep. 23/01/2015 ) Rv. 262031 C.).

La medesima motivazione muove poi, come già anticipato, su un piano valutativo distinto ai fini della disposta riduzione di pena, giustificata questa volta dalla attribuzione all'imputato di un numero di episodi inferiori a quelli ascritti ad altro coimputato (Massimo) e dallo svolgimento di un ruolo mantenuto per una più breve durata.

Le censure quindi appaiono manifestamente infondate.

7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 14/03/2022 della Corte di appello di Venezia; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi; udite le conclusioni del difensore degli imputati, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 marzo 2022, la Corte di appello di Venezia riformava parzialmente la sentenza del tribunale di Verona del 12 luglio 2019 e accogliendo la proposta di concordato intervenuto tra le parti, riduceva la pena nei confronti dei cinque appellanti, tra cui i due odierni ricorrenti, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, hanno proposto ricorso, deducendo il primo quattro motivi di impugnazione ed il secondo tre motivi. 3. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo deduce la mancata rilevazione della incompetenza territoriale del tribunale di Verona, sebbene lo smaltimento dei rifiuti, che conferirebbe una dimensione punitiva alla predisposizione dei mezzi contemplata nella fattispecie penale fosse intervenuto in vari siti, così da integrarsi in realtà una pluralità di reati commessi in diversi luoghi, sebbene per ogni reato si sia avuta una comune predisposizione di mezzi ad opera dei fratelli Massimo. In particolare, i reati commessi in tale prospettiva, dal Rigoli e Lupei, si sarebbero consumati in Luzzara, territorio collocato fuori del circondano del tribunale di Verona. Si aggiunge che tra il Lupei e gli episodi avvenuti invece in Roverchiara, rientrante nel circondario di Verona, non sussisterebbe alcun collegamento. Altri dati, indicati in ricorso, dimostrerebbero la sussistenza di più distinti reati. Vi sarebbe stato quindi un nucleo comune di organizzatori in rapporto a tutti i reati consumati, accanto a un gruppo di soggetti terzi cui gli organizzatori commissionavano di volta in volta gli aspetti pratici dello smaltimento. Ambientato in diversi capannoni. I soggetti coinvolti nelle attività svolte in singoli capannoni non potrebbero essere coinvolti in altre distinte attività. Anche ritenendo che i 17 episodi contestati integrassero segmenti di un unico reato non sarebbe comunque possibile affermare che la reiterazione delle condotte sarebbe avvenuta principalmente in Veneto, a fronte di operazioni di trasporto di rifiuti compiute sull'intero territorio nazionale con aziende coinvolte presenti in Veneto, accanto alla ditta campana che si occupava dei trasporti e a formulari forniti da una ditta con sede in Lombardia. Per i rifiuti di cui ai capi da 12 a 17 inoltre, essi erano caricati in Campania e trasportati o in [OSCURATO:PERSONA] o in località ignote. In presenza di tale frammentarietà, non essendo possibile stabilire il luogo prevalente di reiterazione delle condotte, il criterio da adottare sarebbe ancora una volta quello della distinzione di diversi luoghi in rapporto al momento dello smaltimento. La competenza quindi, andava radicata davanti al tribunale di [OSCURATO:PERSONA], atteso che essendo ignoto il luogo di smaltimento del diciassettesimo episodio si dovrebbe avere riguardo al luogo di smaltimento del sedicesimo episodio, Luzzara, rientrante nel circondario di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Con il secondo motivo, deduce vizi di motivazione. Si contesta la esclusione della violazione del divieto di bis in idem, con riferimento a fatti del 23 luglio 2019, inerenti il reato ex art. 256 del Dlgs. 152/06 e di cui ad un avviso di conclusione delle indagini preliminari della Procura di Modena allegato ad apposito motivo di gravame. La esclusione sarebbe stata formulata dalla corte di appello con formula di stile, affermandosi che il ricorrente sarebbe stato indagato dalla Procura dì Modena con soggetti non perseguiti nel presente procedimento, per fatti diversi, e realizzati con distinte modalità, e senza rispondere ad obiezioni difensive citate in ricorso. 5. Con il terzo motivo rappresenta vizi di violazione di legge e di contraddittorietà e illogicità della motivazione con riguardo alla conferma della mancata applicazione delle attenuanti generiche, contraddetta dal riconoscimento della richiesta riduzione della pena. 6. [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo deduce la nullità della sentenza per la mancata partecipazione dell'imputato alla udienza del 18 settembre 2020. Si contesta la validità, ai fini di attestare l'avvenuta rinunzia dell'imputato, agli arresti domiciliari, a presenziare all'udienza, di una nota unilaterale con cui i Carabinieri ebbero a riferire di avere ricevuto una telefonata in tal senso da parte dell'imputato. Ciò perché la rinunzia in esame integra un atto riconducibile ad una manifestazione inequivocabile della volontà di non comparire. Si aggiunge che l'imputato non sarebbe comparso al preciso scopo di far valere la nullità emersa per il mancato, rispetto del termine a comparire rispetto all'intervenuto decreto di giudizio immediato, notificato al ricorrente in data 4 agosto 2020, e avente riguardo alla fissata udienza del 18 settembre 2020. 7. Con il secondo motivo rappresenta la mancata rilevazione della incompetenza territoriale del tribunale di Verona negli stessi termini rappresentati dal Lupei, già in precedenza riassunti e cui si rinvia. 8. Con il terzo motivo deduce vizi di motivazione. La corte di appello non avrebbe motivato in ordine alle deduzioni del difensore volte a criticare la identificazione del ricorrente con un soggetto definito "zio" che avrebbe assunto un ruolo nella attività di traffico di rifiuti. Quali lo svolgimento da parte dello "zio" di un ruolo decisionale, a fronte di quello meramente esecutivo riconosciuto al Rigoli, la assenza di telefonate indirizzate al Rigoli anche nelle occasioni in cui i soggetti intercettati facevano riferimento alla necessità di contattare lo "zio". Inoltre, la telefonata valorizzata dai giudici per confermare la identificazione tra lo "zio" e il ricorrente sarebbe considerata in maniera illogica. 9. Con il quarto motivo deduce vizi di violazione di legge e di contraddittorietà e illogicità della motivazione, con riguardo alla conferma della mancata applicazione delle attenuanti generiche, contraddetta dal riconoscimento della richiesta riduzione della pena.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo dedotto dal Lupei deve essere esaminato congiuntamente all'identico secondo motivo rappresentato dal Rigoli. Essi sono manifestamente infondati. La Corte di appello, sul punto, ha evidenziato che il reato contestato si sarebbe perfezionato in zona rientrante nel circondario del medesimo tribunale a fronte dell'iniziale accertamento della utilizzazione sistematica del capannone di Roverchiara sito in Provincia di Verona, quale luogo in cui sarebbe divenuta riconoscibile la sussistenza di tutti gli elementi tipici integranti l'organizzazione illecita dei rifiuti. Si tratta di una decisione coerente con i principi vigenti in ordine al tema della configurazione del reato ex art. 452 quaterdecies cod. pen. La relativa norma, introdotta con l'art. 3 comma 1 lett. a) del Dlgs. 1 marzo 2018 n. 21 replica integralmente la previsione di cui all'art. 260 del Dlgs. 152/2056 abrogato dall'art. 7 comma 1 lett. q) del dlgs. 21/2018, la quale a sua volta riprendeva l'art. 53 bis del Dlgs. 22/1997 introdotto dall'art. 22 L. 93/2001. La disposizione contempla la realizzazione alternativa di condotte di cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, o comunque gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti rispetto alle quali, per integrare la fattispecie criminale, si richiede altresì che siano realizzate con più operazioni, e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative. Posto il rilievo alternativo delle plurime attività contemplate, è sufficiente che anche una soltanto delle fasi avvenga in forma organizzata (cfr. già con riguardo all'art. 53 bis cit., Sez. 3, n. 4503 del 16/12/2005 (dep. 03/02/2006) Rv. 233292 - 01). Quanto all'allestimento dei mezzi è sufficiente una pur rudimentale organizzazione. Nella prospettiva sopra riassunta, questa Corte ha precisato che quindi, il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ( con riguardo all'art. 260, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) è reato abituale, che si perfeziona soltanto attraverso la realizzazione di più comportamenti non occasionali della stessa specie, finalizzati al conseguimento di un ingiusto profitto, con la necessaria predisposizione di una, pur rudimentale, organizzazione professionale di mezzi e capitali, che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo. (Sez. 3, n. 52838 del 14/07/2016 Rv. 268920 - 01). Coerentemente con il predetto assunto, si è precisato, da una parte, che il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, già previsto dall'art. 260, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, si consuma, con conseguente determinazione della relativa competenza territoriale della [OSCURATO:PERSONA], nel luogo in cui avviene la reiterazione delle condotte illecite (Sez. 3, n. 48350 del 29/09/2017 Rv. 271798 - 01), mentre la prescrizione del medesimo comincia a decorrere con la cessazione della attività organizzata, come sopra definita.Quindi, come sopra anticipato, la valorizzazione da parte dei giudici di merito dell'intervenuto, iniziale consolidarsi della reiterazione di condotte di cui all'art. 452 quaterdecies cod. pen. a fini di ingiusto profitto e nel quadro di una rudimentale organizzazione, in zona rientrante nel circondario del tribunale di Verona, risulta coerente con i dettami normativi e giurisprudenziali sopra citati, pur in presenza di ulteriori operazioni reiterate, proseguite in altri luoghi. Cosicchè le prospettazioni operate al riguardo dalla difesa, pur nella prospettiva ormai acclarata della configurazione di un reato unitario e abituale, per escludere l'individuato luogo di consolidamento del reato abituale, nel caso concreto assumono una portata meramente fattuale, come tale in questa sede inammissibile. Mentre, le preliminari considerazioni, proposte nel medesimo motivo in esame, volte invece a costruire il reato in termini di una pluralità di ipotesi criminali al più avvinte dalla continuazione, nella misura in cui tradisce la suindicata e consolidata impostazione di reato proprio abituale, sono sul piano giuridico del tutto destituite di fondamento. 2. Per quanto attiene al secondo motivo, relativo a vizi di motivazione in ordine alla intervenuta esclusione della violazione di un divieto di bis in idem sostanziale (come considerato dai giudici nell'incontestato riepilogo del motivo di gravame contenuto in sentenza), con riferimento a fatti del 23 luglio 2019, inerenti il reato ex art. 256 del Dlgs. 152/06, va premesso che in tema di divieto di un secondo giudizio, le nozioni di "bis in idem" processuale e di "bis in idem" . sostanziale non coincidono in quanto la prima, più ampia, ha riguardo al rapporto tra il fatto storico, oggetto di giudicato, ed il nuovo giudizio e, prescindendo dalle eventuali differenti qualificazioni giuridiche, preclude una seconda iniziativa penale là dove il medesimo fatto, nella sua dimensione storico-naturalistica, sia stato già oggetto di una pronuncia di carattere definitivo; la seconda, invece, concerne il rapporto tra norme incriminatrici astratte e prescinde dal raffronto con il fatto storico (Sez. 5 - n. 663 del 28/09/2021 Ud. (dep. 12/01/2022 ) Rv. 282529 - 01). Si è anche precisato che non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità. La non procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal P.M., ma riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente. (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005 Cc. (dep. 28/09/2005 ) Rv. 231800 - 01). Tanto premesso e rilevato che non pare sia stata sollevata questione implicante la sussistenza di un precedente giudicato, va osservato che diversamente dalla ritenuta sussistenza di mere clausole di stile, si rinviene sul tema proposto dalla difesa una motivazione articolata oltre che adeguata, atteso che la corte oltre ad evidenziare l'assenza di indicazioni circa lo stato del procedimento incardinato preso la Procura di Modena, ha illustrato con linearità la diversità innanzitutto dei due fatti per la diversità dei profili soggettivi e delle modalità di azione. Cui la difesa contrappone non solo un reato diverso, in astratto (art. 256 del Dlgs. 152/06), da quello qui in esame, ma anche soltanto personali diverse considerazioni sul piano della analisi dei profili soggettivi, mentre quanto al rapporto materiale tra i fatti non ne propone una visione identitaria bensì di mera similitudine quanto alle modalità di azione, che di per sé esula da ogni valida impostazione della tematica del bis in idem. 3. Il terzo motivo, inerente vizi di violazione di legge e di contraddittorietà e illogicità della motivazione con riguardo alla conferma della mancata applicazione delle attenuanti generiche, contraddetta dal riconoscimento della richiesta riduzione della pena, è anche esso manifestamente infondato. Dalla complessiva lettura della sentenza, che come tale non può fermarsi alla analisi frammentata di singole frasi, emerge con chiarezza l'assenza di ogni contraddizione, a fronte di valutazioni che muovono su piani diversi avendo riguardo a considerazioni distinte e non in contrapposizione. La corte ha infatti escluso l'applicabilità delle attenuanti generiche condividendo l'impostazione del primo giudice, che ha richiamato il profilo della negativa personalità del ricorrente, l'assenza di condotte riparatorie e la sussistenza di un precedente penale, e con riguardo alla gravità del fatto, ha considerato la durata nel tempo delle condotte e la complessità dell'organizzazione di cui il ricorrente era partecipe. Muove poi, come già anticipato, su un piano valutativo distinto la disposta riduzione di pena, giustificata dalla attribuzione all'imputato di un numero di episodi inferiori a quelli ascritti ad altro coimputato e dallo svolgimento di un ruolo subordinato rispetto ad altro coimputato direttamente coinvolto nelle condotte inerenti il capannone di Luzzara.4. Riguardo al ricorso del Rigoli ed in particolare al primo motivo inerente la nullità della sentenza per la mancata partecipazione dell'imputato alla udienza del 18 settembre 2020, a fronte della assenza di una valida rinunzia a • presenziare dell'imputato, è del tutto condivisibile l'argomentazione della corte, che ha ritenuto perfettamente valida al riguardo la nota con cui i Carabinieri hanno riferito della rinunzia comunicata loro telefonicamente dall'imputato. Ed invero nessuna forma particolare è prescritta per la rinuncia dell'imputato a presenziare al dibattimento (cfr. già Sez. 2, n. 6106 del 01/03/1979 Rv. 142433 - 01), atteso che la previsione di cui all'art. 123 comma 2 cod. proc. pen. secondo cui l'imputato in stato di arresto o detenzione domiciliare custodito in casa di cura ha "facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria" disegna solo una particolare forma di manifestazione della volontà, diretta e semplificare per ovvie ragioni le iniziative di un imputato la cui libertà sia limitata al di fuori della detenzione o internamento di cui al primo comma della medesima disposizione; ma senza che essa possa ritenersi tipica ed esclusiva, in assenza di una espressa sanzione a titolo di inammissibilità. Sicchè deve ritenersi valida anche la rinunzia chiaramente espressa oralmente alla polizia giudiziaria poi latrice di tale manifestazione di volontà. Le critiche difensive paiono paventare meri dubbi sulla sussistenza di una inequivocabile quanto consapevole volontà di non comparire dell'imputato, che tuttavia poggiano su astratte considerazioni, in cui viene coinvolta, senza neppure suggestive valutazioni, la ontologica natura mediata della comunicazione dei Carabinieri. Invero contestabile solo mediante prospettazioni di falsità, del tutto assenti. 5. Esaminato già in precedenza il secondo motivo, con considerazioni cui si rinvia, occorre passare all'esame del terzo, secondo il quale la corte di appello non avrebbe motivato in ordine alle deduzioni del difensore volte a criticare la identificazione del ricorrente con un soggetto definito "zio", che avrebbe assunto un ruolo nella attività di traffico di rifiuti. Si tratta di una mera rivalutazione del merito della vicenda, accompagnata peraltro dalla critica all'esame di intercettazioni che, oltre a non essere accompagnata dalla doverosa - in tal caso - allegazione delle conversazioni di interesse, trascura il noto principio per cui in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016 Rv. 268389 - 01). Rispetto a tale censura, si rinviene in realtà una motivazione articolata su più profili, che partendo dalla configurabilità del concorso nella fattispecie unitaria anche attraverso la valutazione di singole condotte contributive (cfr. sez. 3 - , n. 41583 del 10/09/2021 Ud. (dep. 16/11/2021 ) Rv. 282458 - 01), valorizza non già una sola conversazione bensì plurime, assieme a servizi di osservazione e controllo anche individuanti il ricorrente in compagnia di un coimputato, peculiari reazioni dei concorrenti riguardanti lo stesso imputato in occasione del verificarsi di una situazione allarmante per i correi, il tutto secondo percorsi logici volti a descrivere una tenuta interconnessa dei vari dialoghi, funzionale a confermare il ruolo di compartecipe del ricorrente anche sub specie dello pseudonimo dello "zio", secondo una razionalità lontana dalla possibilità di configurare vizi di motivazione che, peraltro, devono, per essere rilevanti in questa sede, essere manifesti. Ciò alla luce del noto principio per cui, con specifico riguardo ai vizi di mancanza, l'illogicità e contraddittorietà della motivazione, essi devono essere di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato - come nel caso di specie - le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). 6. In relazione al quarto motivo, per cui sussisterebbero vizi di violazione di legge e di contraddittorietà e illogicità della motivazione, con riguardo alla conferma della mancata applicazione delle attenuanti generiche, contraddetta dal riconoscimento della richiesta riduzione della pena devono formularsi considerazioni analoghe a quelle già espresse su analogo punto riguardante la posizione del Lupei. Anche in tal caso dalla complessiva lettura della sentenza emerge l'assenza di ogni contraddizione, a fronte di valutazioni che muovono su piani diversi, avendo riguardo a considerazioni distinte e non in contrapposizione. La corte ha infatti escluso l'applicabilità delle attenuanti generiche in ragione della gravità del fatto, connotato da ingenti quantitativi di rifiuti e da una ampia durata, dati, questi, espressivi di una palese determinazione nella prosecuzione dell'illecito, aggiungendo altresì il dato negativo della assenza di condotte riparatorie o comunque di segnali collaborativi. Così redigendo una motivazione conforme al principio per cui la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen è oggetto di un giudizio di fatto nel contesto del quale può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, cosicchè la motivazione, purchè congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (in termini, ex multis, Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008 Rv. 242419 - 01 Caridi; in motivazione, Sez. 4, n. 3284 del 12/12/2014 (dep. 23/01/2015 ) Rv. 262031 C.). La medesima motivazione muove poi, come già anticipato, su un piano valutativo distinto ai fini della disposta riduzione di pena, giustificata questa volta dalla attribuzione all'imputato di un numero di episodi inferiori a quelli ascritti ad altro coimputato (Massimo) e dallo svolgimento di un ruolo mantenuto per una più breve durata. Le censure quindi appaiono manifestamente infondate. 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativ
Sentenza Cassazione n. 24371/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris