CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2022
Cassazione n. 13585/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità; ritenuti i motivi inammissibili perché del tutto generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, avendo i Giudici di merito spiegato le ragioni per cui è stata ritenuta raggiunta la prova delle cessioni pregresse rispetto all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagarrfento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle mmende. Così deciso in oma, il 21 ottobre 2022.