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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2025

Cassazione n. 04484/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., risulta generico per aspecificità, in quanto, riproducendo profili di censura già dedotti in appello e già motivatamente respinti, esso non si connota per un effettivo confronto con la complessità delle congrue e non illogiche argomentazioni con cui la Corte territoriale, superando gli assunti difensivi, ha compiutamente indicato le modalità artificiose con cui l'odierno ricorrente, carpendo la fiducia delle persone offese e sfruttando la loro buona fede, sia riuscito ad ingannarle, finendo per ottenere l'ingiusto profitto, cui la propria condotta era sin dall'inizio preordinata (si vedano le pagg. 2 e 3 della impugnata sentenza); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, oltre che affetto da genericità, al pari della richiesta già prospettata con i relativi motivi di gravame in sede di appello; che, in particolare, i giudici di appello, facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 - 01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01) hanno congruamente assolto all'onere motivazionale in punto di diniego delle suddette attenuanti (si veda pag. 3 della impugnata sentenza, ove si è sottolineata l'assenza di elementi valorizzabili positivamente, la pervicace inclinazione a delinquere dell'odierno ricorrente e la negativa condotta susseguente al reato, connotata da mancanza di ripensamento critico del proprio contegno e di volontà risarcitoria, anche minima); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 16 dicembre 2025 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., risulta generico per aspecificità, in quanto, riproducendo profili di censura già dedotti in appello e già motivatamente respinti, esso non si connota per un effettivo confronto con la complessità delle congrue e non illogiche argomentazioni con cui la Corte territoriale, superando gli assunti difensivi, ha compiutamente indicato le modalità artificiose con cui l'odierno ricorrente, carpendo la fiducia delle persone offese e sfruttando la loro buona fede, sia riuscito ad ingannarle, finendo per ottenere l'ingiusto profitto, cui la propria condotta era sin dall'inizio preordinata (si vedano le pagg. 2 e 3 della impugnata sentenza); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, oltre che affetto da genericità, al pari della richiesta già prospettata con i relativi motivi di gravame in sede di appello; che, in particolare, i giudici di appello, facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 - 01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01) hanno congruamente assolto all'onere motivazionale in punto di diniego delle suddette attenuanti (si veda pag. 3 della impugnata sentenza, ove si è sottolineata l'assenza di elementi valorizzabili positivamente, la pervicace inclinazione a delinquere dell'odierno ricorrente e la negativa condotta susseguente al reato, connotata da mancanza di ripensamento critico del proprio contegno e di volontà risarcitoria, anche minima); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 dicembre 2025 Il Consigliere estensore
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