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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15429/2023

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onunciato la seguente Ordinanza Interlocutoria sul ricorso iscritto al n. 26564/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (franco.carile@pec- ordineavvocatiancona.it) e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente – avverso la sentenza n. 188/01/2020, depositata in data 8 gennaio 2020, della Commissione tributaria regionaledella Campania; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 4 maggio 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] che:

1. – con sentenza n. 188/01/2020, depositata in data 8 gennaio 2020, la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva disatteso l’impugnazione di avvisidi accertamento emessi dal concessionario del servizio in relazione all e imposte Tares e TARI dovut e dal la contribuenteal Comune di Casalnuovo di Napoli , la prima per l’anno 2013, la seconda per gli anni dal 2014 al 2017; 1.1 –a fondamento del decisum il giudice del gravame ha rilevato che difettava la provadel presupposto impositivo, - prova il cui onere rimaneva a carico dell’amministrazione, -atteso che: -il concessionario dell’accertamento aveva proceduto con «chiara approssimazione» alla istruttoria, posto che dalla stessa relazione istruttoria non emergeva « con chiare zz a … il collegamento fra le superfici, rilevate dal Blasi e dallo stesso quantificate, e i dati catastali relativi, se non in via mediata con solo alcuni degli allegati.»; - l’acc ertamento, pertanto, risultava inattendibile , - « per quanto evidenziatodall'appellante in ordine agli immobili al fol. 8 p.lla 309 sub 999 per mq 6347- richiamata negli avvisi di accertamento impugnati in questo giudizio - per il quale la particella risu ltava inesistente sia al catasto fabbricati che terreni, ealtrettanto accadeva pure per il fol. 49 p.lla 412 per mq 110 (cfr. documentazione in al l . da 3 a 5 all'atto di appello)», -ed «impreciso, per la quasi totalità della maggior superficie contestata, comecomputata negli avvisi impugnati per complessivi mq 6457 (6347+110).»; -rimaneva, allora , assorbente l’esame della « censura sulla prova del presupposto impositivo rispetto alle ulteriori censure, come pure alle prove delle cause di esenzione -per la quale sono state comunque allegate le fatture per la produzione e losmaltimento di rifiuti speciali, dal 2013 al 2017, oltre alla consulenza di partea firma Delle Cave.»;

2. -[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi; -[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. resiste con controricorso.

Considerato che:

1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5,cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza, -per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, c. 2, n. 4, - nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio; -si assume, in sintesi che l’accoglimento del l’app ello poggiava su di una motivazione apparente e, ad ogni modo, contraddittoria ed incongrua, in quanto il giudice del gravame aveva omesso di dar conto della prova offerta da controparte a fondamento della dedotta inesistenza delle particelle catastali né aveva considerato che, - in relazione alla disciplina del presupposto impositivo, - rilevava (esclusivamente) «la esistenza materiale delle aree occupate», non anche la pretesa inesistenza catastale delle particelle né la loro intestazione in proprietà; - il giudice del gravame, inoltre, aveva omesso di esaminare gli allegati alla relazione istruttoria, -costituiti da una piantina che, a sua volta, trovava riscontro nel rilievo aereo dell’area, - né aveva considerato che, negli atti impositivi, il subalterno n. 999 stava ad indicare una particella non classata; - la stessa controparte , nel costituirsi in giudizio, aveva dedotto (tanto in prime cure quanto nel gravame) di occupare una superficie complessiva di mq. 22.694, -di gran lunga superiore a quella oggetto di tassazione, - sia pur allegandone la detassazione in ragione del «totale smaltimento, a proprio carico di rifiuti speciali o pericolosi in relazione all’attività industriale posta in essere per la costruzione di silos e containers»; -il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione di legge con riferimento al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507,art. 62, c. 3, al d.l. 6 dicembre 2011, n. 201,art. 14, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214 , ed alla l. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, c. 649, assumendo la ricorrente che, - in relazione alla rilevata produzione di rifiuti speciali rispetto alla quale la contribuente avrebbe (in tesi) dato prova «delle cause di esenzione … per la quale sono state comunque allegate le fatture per la produzione e lo smaltimento di rifiuti speciali, dal 2013 al 2017, oltre alla consulenza di parte a firma Delle Cave.», -il giudice del gravame non aveva considerato che, ciò non di meno, rimaneva dovuta la quota fissa dei due tributi, quale concorso alle spese generali e di gestione;

2. –in via pregiudiziale di rito , va rilevata la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del Comune di Casalnuovo di Napoliche, -parte del giudizio svoltosi nei gradi di merito, - la ricorrente non ha evocato nel giudizio di legittimità; - va, pertanto, disposto il rinvio del processo a nuovo ruolo in quanto v’è necessità, nei detti termini, di integrare il contraddittorionei confronti del Comune di Casalnuovo di Napoli, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., in relazione all'art. 371-bis, cod. proc. civ.

P.Q.M.

La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio, nei confronti del Comune di Casalnuovo di Napoli, assegnando allaricorrente il termine di gg. novanta, dalla comunicazione della presente ordinanza, per la notifica del ricorso, e ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente Ordinanza Interlocutoria sul ricorso iscritto al n. 26564/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (franco.carile@pec- ordineavvocatiancona.it) e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente – avverso la sentenza n. 188/01/2020, depositata in data 8 gennaio 2020, della Commissione tributaria regionaledella Campania; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 4 maggio 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] che: 1. – con sentenza n. 188/01/2020, depositata in data 8 gennaio 2020, la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva disatteso l’impugnazione di avvisidi accertamento emessi dal concessionario del servizio in relazione all e imposte Tares e TARI dovut e dal la contribuenteal Comune di Casalnuovo di Napoli , la prima per l’anno 2013, la seconda per gli anni dal 2014 al 2017; 1.1 –a fondamento del decisum il giudice del gravame ha rilevato che difettava la provadel presupposto impositivo, - prova il cui onere rimaneva a carico dell’amministrazione, -atteso che: -il concessionario dell’accertamento aveva proceduto con «chiara approssimazione» alla istruttoria, posto che dalla stessa relazione istruttoria non emergeva « con chiare zz a … il collegamento fra le superfici, rilevate dal Blasi e dallo stesso quantificate, e i dati catastali relativi, se non in via mediata con solo alcuni degli allegati.»; - l’acc ertamento, pertanto, risultava inattendibile , - « per quanto evidenziatodall'appellante in ordine agli immobili al fol. 8 p.lla 309 sub 999 per mq 6347- richiamata negli avvisi di accertamento impugnati in questo giudizio - per il quale la particella risu ltava inesistente sia al catasto fabbricati che terreni, ealtrettanto accadeva pure per il fol. 49 p.lla 412 per mq 110 (cfr. documentazione in al l . da 3 a 5 all'atto di appello)», -ed «impreciso, per la quasi totalità della maggior superficie contestata, comecomputata negli avvisi impugnati per complessivi mq 6457 (6347+110).»; -rimaneva, allora , assorbente l’esame della « censura sulla prova del presupposto impositivo rispetto alle ulteriori censure, come pure alle prove delle cause di esenzione -per la quale sono state comunque allegate le fatture per la produzione e losmaltimento di rifiuti speciali, dal 2013 al 2017, oltre alla consulenza di partea firma Delle Cave.»; 2. -[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi; -[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. resiste con controricorso. Considerato che: 1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5,cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza, -per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, c. 2, n. 4, - nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio; -si assume, in sintesi che l’accoglimento del l’app ello poggiava su di una motivazione apparente e, ad ogni modo, contraddittoria ed incongrua, in quanto il giudice del gravame aveva omesso di dar conto della prova offerta da controparte a fondamento della dedotta inesistenza delle particelle catastali né aveva considerato che, - in relazione alla disciplina del presupposto impositivo, - rilevava (esclusivamente) «la esistenza materiale delle aree occupate», non anche la pretesa inesistenza catastale delle particelle né la loro intestazione in proprietà; - il giudice del gravame, inoltre, aveva omesso di esaminare gli allegati alla relazione istruttoria, -costituiti da una piantina che, a sua volta, trovava riscontro nel rilievo aereo dell’area, - né aveva considerato che, negli atti impositivi, il subalterno n. 999 stava ad indicare una particella non classata; - la stessa controparte , nel costituirsi in giudizio, aveva dedotto (tanto in prime cure quanto nel gravame) di occupare una superficie complessiva di mq. 22.694, -di gran lunga superiore a quella oggetto di tassazione, - sia pur allegandone la detassazione in ragione del «totale smaltimento, a proprio carico di rifiuti speciali o pericolosi in relazione all’attività industriale posta in essere per la costruzione di silos e containers»; -il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione di legge con riferimento al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507,art. 62, c. 3, al d.l. 6 dicembre 2011, n. 201,art. 14, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214 , ed alla l. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, c. 649, assumendo la ricorrente che, - in relazione alla rilevata produzione di rifiuti speciali rispetto alla quale la contribuente avrebbe (in tesi) dato prova «delle cause di esenzione … per la quale sono state comunque allegate le fatture per la produzione e lo smaltimento di rifiuti speciali, dal 2013 al 2017, oltre alla consulenza di parte a firma Delle Cave.», -il giudice del gravame non aveva considerato che, ciò non di meno, rimaneva dovuta la quota fissa dei due tributi, quale concorso alle spese generali e di gestione; 2. –in via pregiudiziale di rito , va rilevata la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del Comune di Casalnuovo di Napoliche, -parte del giudizio svoltosi nei gradi di merito, - la ricorrente non ha evocato nel giudizio di legittimità; - va, pertanto, disposto il rinvio del processo a nuovo ruolo in quanto v’è necessità, nei detti termini, di integrare il contraddittorionei confronti del Comune di Casalnuovo di Napoli, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., in relazione all'art. 371-bis, cod. proc. civ. P.Q.M. La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio, nei confronti del Comune di Casalnuovo di Napoli, assegnando allaricorrente il termine di gg. novanta, dalla comunicazione della presente ordinanza, per la notifica del ricorso, e ri
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