CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00077/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2023 del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato l'atto di appello (da qualificarsi come ricorso per cassazione ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen.) proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] Lorenzo avverso la sentenza in epigrafe, con cui il Tribunale di Teramo ha condannato l'imputato alla pena di 300 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 697 cod. pen. in ordine alla detenzione illecita di due proiettili cal. 9 x 21; Evidenziato che l'atto si articola in tre motivi, con cui si censura: 1) la carenza di motivazione in ordine alla declaratoria di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA], in quanto il giudice di primo grado non ha tenuto conto che i due proiettili sono stati trovati in una zona comune dell'immobile familiare, non abitato dal solo imputato e adibito anche a bed and breakfast, valorizzando invece la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non abbia fornito giustificazioni e senza accertare chi fosse il proprietario dell'immobile ovvero se altri membri della famiglia fossero titolari di licenza per armi; 2) la esclusione dell'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.; 3) la mancata derubricazione del fatto nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 697 cod. pen.; Considerato che: 1) il primo motivo non si confronta con la motivazione della sentenza, nella parte in cui dà atto che i proiettili sono stati rinvenuti nella stanza da letto dell'imputato, il quale ne aveva la esclusiva disponibilità; 2) quanto al secondo motivo, l'impugnazione non è in alcun modo centrata rispetto al punto della decisione che si censura, in quanto si fonda sul presunto difetto di prova della colpevolezza dell'imputato (laddove ogni discorso sulla causa di non punibilità in esame presuppone che il fatto sia provato e sia attribuibile all'imputato); 3) il terzo motivo è del tutto aspecifico, perché sollecita una derubricazione senza indicare alcun elemento a sostegno di una diversa qualificazione del fatto, e anzi in modo del tutto incompatibile sia con la ricostruzione operata nella sentenza di condanna sia con i precedenti motivi di ricorso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.