CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 36421/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30821/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 30 , presso il dott.[OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]., già società per la gestione di attività - S.G.A. S .p.a., quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] – A garanzia di mutuo ipotecario - Nullità per contrasto con l’art. 2 legge n. 287 del 1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) –Eccezione proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione -Contestazioni in fatto in precedenza mai effettuate -Inammissibilità e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.a. in liquidazione coatta amministrativa; –intimata – avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona , n. 334 /201 9 , depositatal’11 marzo 201 9. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 3 novembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.a., chiese e d ottenne dal Tribunale di Ancona l’emissione di decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], qualefideiussore della [OSCURATO:SOCIETA]. , per il pagamento della somma di € 497.395,51,per rate insolute di mutuo ipotecario. Vi si oppose il Lettieri ma l’opposizione venne rigettata dal Tribunale con sentenza n. 217/2013 del 1° ottobre2012. Interpose gravame il soccombente, cui resistette l’appellata. Il giudizio di appello venne interrotto per la sopravvenuta messa in l.c.a. della banca appellata. Riassunta la causa nei confronti dei commissari liquidatori, questi rimasero contumaci. 2. Con sentenza n. 334/2019, depositata l’11 marzo 2019, la Corte d’appello di Ancona ha rigettato il gravame, confermando integralmente la decisione di primo grado e condannando l’appellante alle spese del grado. 3. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso per cassazione affidato a sei motivi. L’intimata, [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.a. in liquidazione coatta amministrativa,non svolge difese. Ha depositato controricorso [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]., già società per la gestione di attività - [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito. Il ricorrentee la controricorrente hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 147 cod. proc. civ. e degli artt. 7 e 8 legge 20 novembre 1982, n. 890. 1.1. Il motivo investe la sentenza impugnata nella parte in cui (pagg. 2-3) ha respinto la eccezione di «nullità, anzi inesistenza» della notifica del decreto ingiuntivo opposto, reiterata in appello sul duplice rilievo che: a) la stessa era stata effettuata presso la sede di una società, estranea alla vicenda di lite, di cui il destinatario della notifica era amministratore delegato e legale rappresentante ; b) trattandosi di notifica a mezzo posta effettuata nelle mani del portiere dello stabile, la relatanon avrebbe dato conto del preventivo mancato rinvenimento del destinatario. Sul punto la Corte d’appello ha rilevato, concordemente a quanto già affermato dal primo giudice, che : sub a) «l a notifica in luogo diverso da quello indicato dagli artt. 137 ss. cod. proc. civ. , avente tuttavia - come nella specie - un legame con il destinatario, è nulla e non inesistente, con la conseguenza che la medesima può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto», nel caso concreto verificatosi « in virtù della dispiegata opposizione da parte dell'ingiunto»; sub b)anche l’eccepito mancato rispetto delle modalità di redazione della relata da parte dell'ufficiale postale può al più ritenersi causa di null ità, non di inesistenza, della notifica, con le medesime conseguenze. 1.2.Con il motivo in esame il ricorrente: — ribadisce che la notifica era avvenuta in un luogo non di pertinenza del preteso debitore e senza che l'ufficiale postale rendesse conto alcuno dell’attività di ricerca del destinatario espletata; —rileva che, nella notificazione a mezzo posta l'ufficiale postale, nel caso in cui non abbia potuto consegnare l'atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece (art. 8 e 9 l. 20 novembre 1982 n. 890), dopo aver accertato che il destinatario stesso non abbia cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è temporaneamente assente, e che manchino persone abilitate a ricevere il piego in sua vece, deve rilasciargli avviso del deposito del piego nell'ufficio postale e provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell'avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite e del deposito e relativa data, nonché dei motivi che li hanno determinati, deve essere restituito con il piego al mittente compiuti inutilmente dieci giorni dal deposito, con la conseguenza che l'avviso di ricevimento che non contenga alcuna menzione delle operazioni descritte comporta la giuridica inesistenza della notificazione, non suscettibile di sanatoria. 2. Il motivo è infondato, alla luce del principio — affermato da Cass. Sez. U. 20/07/2016, n. 14916, con riferimento alla notificazione del ricorso per cassazione ma, per gli argomenti utilizzati, certamente estensibile a quella di qualsiasi atto processuale e segnatamente alla notificazione del decreto ingiuntivo — secondo cui «l’inesistenza della notificazione … è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità . Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilitàgiuridica di compiere detta attività , in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè , la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. «Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto. Ne consegue che i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullitàdell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.»(v. anche, con riferimento a fattispecie analoghe a quella in esame, Cass.02/10/2018,n. 23903; n. 24834 del 2017 ) . A tale principio la Corte di merito si è conformata, correttamente affermando che i vizi denunciati — non afferendo ad alcuno degli «elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione», ma piuttosto segnalando solo l’allontanamento dell’attività notificatoria , comunque compiuta, dal modello legale da osservarsi — sono tali da determinare non l’inesistenza, ma semmai la nullità della notifica , suscettibile di sanatoria, con effetto ex tunc, ex art. 156, comma terzo, cod. proc. civ., proprio in conseguenza della notifica dell’atto di opposizione (v. Cass. 15/02/2019,n. 4529). 2.1. Mette conto rammentare che, al riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di fissare i seguenti principi:a) la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall’intimato solo nel giudizio di cognizione instaurato con l’opposizione ai sensi dell’art. 645, ovvero, se la nullità ha impedito all’opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto stesso, con l’opposizione tardiva, ai sensi dell’art. 650, e non anche successivamente alla notificazione del precetto con l’opposizione di cui agli artt. 615 o 617 (Cass. 0 2 /0 4 / 2009, n. 8011; 04/12/2014, n. 25712; 31/08/2015, n. 17308); b) la determinazione dell’area di applicabilità del rimedio di cui all’art. 644 e 188 disp. att. c.p.c. e di quello dell’art. 650 dello stesso codice deve avvenire tenendo conto che quest’ultima norma, là dove prevede che l’ingiunto è legittimato a fare opposizione al decreto ingiuntivo anche scaduto il termine in esso fissato, cioè a proporre l’opposizione tardiva, «se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione», comprende nell’ipotesi della irregolarità della notificazione tutti i vizi che inficiano quest’ultima e, quindi, anche la sua nullità, da qualsiasi causa determinata;ne consegue che nei casi di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo è applicabile, sempre che ricorrano le altre condizioni previste dall’art. 650, il rimedio di cui a tale norma, restando invece applicabile quello di cui all’art. 644 soltanto nei casi di mancanza o di inesistenza della notificazione ( C ass. Sez. U. 12/05/2005, n. 9938; v. anche, conf., Cass. 31/10/2007, n. 22959 , secondo cui «la notificazione del decreto ingiuntivo anche se nulla, è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto e conseguentemente esclude la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art.644 cod. proc. civ., applicabile esclusivamente in caso di omissione della notificazione o di notificazione inesistente»; in tal senso, v. anche Cass. 28/08/2009,n. 18791; 24/11/2021, n. 36496 ).3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112 e 115 cod. proc. civ.; «n ullità della sentenza e del procedimento per avere [la Corte d’appello, n.d.r.] erroneamente affermato che la usurarietà degli interessi non era stata tempestivamente e specificamente dedotta dall'opponente». 3.1. Il motivo investe la sentenza impugnata nella parte in cui (pagg. 2-3) ha respinto il motivo di gravame con il quale si criticava la decisione del primo giudice per avere ritenuto tardiva la deduzione di usurarietà del mutuo per approfittamento da parte dell’istituto di credito dello stato di bisogno del mutuatario e si sosteneva che, in realtà, tale deduzione era stata svolta sin dall’atto di opposizione. La Corte di merito ha sul punto rilevato che: — a pag. 8 dell’atto di citazione in opposizione a d.i. , il Lettieri aveva formulato unaeccezione di superamento dei tassi soglia usurari riferita, assai genericamente («Analogamente è a dirsi per quanto concerne il contratto di mutuo ipotecario che sarebbe stato stipulato il 09/11/2005»), anche al contratto di mutuo in questione; — il mero successivo richiamo all'art. 644 c.p. , contenuto ne l medesimo atto, anche con l’integrale trascrizione del relativo testo, non costituisce una valida formulazione di una eccezione di usurarietà con riferimento a tutte le possibili ipotesi di usura (e, in particolare, per quel che qui occupa, a quella di usura mediante approfittamento dello stato di bisogno), quando invece la sola ipotesi sviluppata (peraltro sommariamente) nella argomentazione del motivo è stata unicamente quella relativa allo sforamento dei tassi limite; —ne consegue che il riferimento all'approfittamento dello stato di bisogno, sviluppato per la prima volta solo con la memoria di replica alla comparsa conclusionale avversa, costituisce effettivamente una illegittima ipotesi di mutatio libelli, assolutamente tardiva e come tale inammissibile.3.2. Il dedotto error iuris è illustrato in ricorso sulla base dei seguenti argomenti: a) il requisito della specificità di una eccezione — a fortiori allorché si tratti di eccezione rilevabile di ufficio come nella fattispecie —è soddisfatto allorché venga formulata con il richiamo alla norma di legge, che qui coincide con l'inequivoco disposto di cui all'art 644 cod. pen.; b) lo stato di approfittamento è elemento costitutivo del reato di usura; invocare la fattispecie exartt. 644 cod. pen. equivale, in sé, a dedurre quell'approfittamento; c) nella prima memoria ex art 183, sesto comma, fu scritto «sono stati applicati tassi usurari, in violazione dell'art. 644 c.p. e della legge n. 108 del 1996, donde la nullità della relativa clausola e la non debenza di interessi (art. 1815, II co., c.c.) »; le memorie previste dall'art 183, sesto comma , del codice di rito costituiscono la sede appropriata per la specificazione delle allegazioni idonee a definire il thema decidendum(emendatio libelli); d) infine, il superamento del tasso soglia determina sempre la usurarietà, a prescindere dalla situazione patrimoniale o dallo stato di bisogno della vittima. 4. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366-bis n. 2 cod. proc. civ.. 4.1. La motivazione addotta dalla Corte d’appello a fondamento del rigetto del motivo in questione — motivazione come detto consistita nel rilievo della tardività dell’eccezione di usurarietà dei tassi praticati in ragione della seconda delle relative ipotesi previste dall’art. 644 cod. pen. — è, invero, di per sé errata per le ragioni che appresso saranno esposte. Si trattaperò di error in procedendo del tutto privo di incidenza sul contenuto della decisione e, dunque, del tutto inidoneo ad arrecare un effettivo pregiudizio a chi lo denuncia. Da qui l’inammissibilità del motivo ai sensi dell'art. 360 - bis n. 2 cod.proc. civ. nella interpretazione costantemente acco lta da questa Corte. Va in proposito rammentato che, come costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, per evidenziare la violazione di una norma del procedimento agli effetti dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., è necessario rispettare il requisito di ammissibilità di cui all'art. 360-bis n. 2 cod. proc. civ.: è necessario , cioè , che la censura di violazione della norma del procedimento venga evidenziata con caratteri tali da palesare che sono stati violati «i principi regolatori del giusto processo». Tale formulazione, sebbene evocativa dei contenuti dell'art. 111, primo comma, della Costituzione, siccome poi specificati dal secondo comma e dagli altri commi della norma, secondo la ricostruzione preferibile si presta a sottendere, piuttosto che la necessità che l'inosservanza della norma del procedimento abbia violato il principio secondo qualcuna di quelle specificazioni (posto che ogni violazione di norma del procedimento si concreta almeno in una lesione del contraddittorio e/o del diritto di difesa come regolato dalle forme previste e, dunque, risulterebbe lesiva delle regole del giusto processo, con conseguente inutilità dell'art. 360-bis n. 2), in realtà il carattere che la violazione della norma del procedimento deve avere, perché possa denunciarsi in Cassazione; carattere che, anche prima dell'introduzione dell'art. 360-bisn. 2 si esprimeva nell'essere stata la violazione denunciata decisiva, cioè incidente sul contenuto della decisione e, dunque, arrecante un effettivo pregiudizio a chi la denunciava (così Cass. n. 22341 del 26/09/2017, cui adde conff. ex multis, tra le più recenti, in motivazione, Cass. n. 2145 del 25/01/ 2022; n. 41230 del 22/12/2021; n. 2926 del 08/02/2021; n. 29903 del 30/12/2020; n. 28440 del 14/12/2020; n. 17966 del 27/08/2020; n. 26087 del 15/10/2019). Nella specie, l’errore commesso dalla sentenza impugnata, inerente alla violazione di una norma del procedimento (non assoggettabilità alle preclusioni assertive delle eccezioni in senso lato), è, per l’appunto, privo di decisività poiché non incidente sul contenuto della decisione e, dunque, non arrecante un effettivo pregiudizio alla parte. 4.2. Al fine di illustrare le ragioni di quanto appena osservato, paiono opportune alcune preliminari puntualizzazioni con riferimento al quadro giuridico di riferimento. L’art. 1815, comma secondo, cod. civ. sancisce la nullità della clausola con la quale, nel contratto di mutuo, siano previsti interessi usurari. Il codice civile non contiene una nozione di interesse usurario, la quale va dunque ricavata dalla definizione contenuta nell’art. 644 cod. pen.. Ai sensi del nuovo testo dell'art. 644, comma terzo, c od . p en ., sono usurari gli interessi che: a)superano il limite stabilito dalla legge; b)«anche se inferiori a tale limite … avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria». La nullità colpisce esclusivamentela clausola relativa agli interessi e in nessun caso, dunque, essa si estende all’intero contr atto (con il che è da escludersi che possa trovare applicazione l’art. 1419, comma primo, cod. civ.). Ai sensi dell’art. 1421 cod. civ. la nullità delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario è rilevabile anche d'ufficio, alle condizioni appresso dette. La deduzione, dunque, che ne faccia la parte interessata non incontra limiti preclusivi nelle scansioni processuali ed è anche ammissibile per la prima volta in appello (trattandosi di mera difesa e non di eccezione in senso stretto) e anche in cassazione, salvo l’eventuale giudicato interno ostativo formatosi sull’accertamento negativo esplicito su di essa o sulla eventuale omessa pronuncia sulla eccezione che, nei gradi di merito, sia stata già sollevata. 4.3. Alla luce di tali premesserisulta effettivamente non corretta la motivazione addotta in sentenza che ha confermato la valutazione di inammissibilità della relativa eccezione, in quanto fondata sulla misura sproporzionata del tasso d’interesse e le condizioni di difficoltà della mutuataria, perché tardivamente proposta, in tali termini, nel giudizio di primo grado, solo nella memoria di replica alla avversa comparsa conclusionale. 4.4. Nondimeno la decisione di rigetto del motivo si appalesa corretta,sotto altro profilo. È vero,infatti, che la nullità delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario è rilevabile anche d'ufficio, ciò però a condizione che «sia fondata su elementi già acquisiti al giudizio» ( v. Cass. n. 21080 del 28/10/2005; n. 350 del 09/01/2013), del che non emerge dalla sentenza, in punto di fatto, alcuna conferma, né vi è, in ordine alla ricavabilità di un tale accertamento dal giudizio di merito, da parte del ricorrent e alcuna allegazione, tanto meno in assolvimento dell'onere di cui all'art. 366, comma primo, num. 6,cod. proc. civ.. 4.5. Il motivo si appalesa poi inammissibile là dove sembra dolersi anche del mancato rilievo di tale nullità in quanto derivante da una presunta usurarietà (non a causa della sproporzione del tasso infra - soglia in uno alle condizioni di difficoltà economiche dellamutuataria, ma) per superamento del tasso soglia predetto (quarto argomento di critica: v. supra § 3.2, lett. d). Una tale censura non si confronta con la motivazione sul punto addotta dalla Corte di merito la quale, sotto tale profilo, ha confermato il rigetto dell’eccezione di usurarietà non perché tardivamente proposta ma perché infondata in fatto, alla stregua della «accurata analisi» in tal senso compiuta in primo grado (v. sentenza, pag. 7, parte iniziale). 5. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1421 cod. civ. e 644 c od. pen. per avere omesso di rilevare d’ufficio la nullità dei tassi usurari pattuiti ed applicati. 5.1. Il motivo ripropone in sostanza l e medesim e doglianz e già svolte con il secondo motivo. Valgano per esso, dunque,le considerazioni sopra svolte . 6. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.1421 cod. civ. e 2 legge n. 287 del 1990 . Deducela nullità della fideiussion e , deducibile e rilevabile anche per la prima volta in Cassazione, in quanto fedelmente riproducente lo stesso schema contrattuale predisposto dall'Associazione bancaria per la stipula delle fideiussioni da sottoscrivere a garanzia delle operazioni bancarie (c.d. fideiussioni omnibus); schema che aveva formato oggetto dell'istruttoria della Banca d'Italia, esitata nel provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 con cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva dichiarato che gli artt. 2, 6 e 8 contenevano disposizioni in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), poiché risultanti da un'intesa restrittiva della concorrenza. Richiama sul punto l’arresto di Cass. n. 29810 del 12/12/2017 che ha affermato la nullità - rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado - dei contratti «a valle» di intese concorrenziali vietate dall'art. 2 legge cit. anche se sottoscritti anteriormente all'accertamento da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato. Evidenzia che, in base alla citata normativa ed al provvedimento della Banca d’Italia, deve ritenersi nullo il contratto di fideiussione recante le clausole di sopravvivenza, di reviviscenza e rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ. , proprie dello schema elaborato dall'[OSCURATO:PERSONA]. 7. Il motivo è inammissibilee, comunque, anche infondato. 7.1. Come sopra si è già rilevato con riferimento all’altra questione di nullità e come questa Corte ha avuto occasione più volte di precisare anche con riferimento alla stessa questione posta dal motivo in esame(v. Cass. n. 34799 del 17/11/ 2021 ; cfr. anche Cass.n. 26530 del 30/09/2021),la valutazione della eccezione di nullità del contratto in sede di legittimità presuppone che in sede di giudizio di merito siano stati accertati i relativi presupposti di fatto. La nullità può, infatti, essere bensì rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma solo laddove siano acquisiti agli atti del giudizio tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l'esistenza, (v. ex aliis Cass. n. 4175 del 19/02/2020; n. 3556 del 13/02/2020; n. 25273 del 10/11/2020). Nella specie, in ordine alla ricavabilità di un tale accertamento dal giudizio di merito non vi è da parte del ricorrent e assolvimento dell'onere di cui all'art. 366, comma primo, num. 6, cod. proc. civ. : egli omett e infatti completamente di riprodurre le clausole di cui discorrono, né indica dove e come i fatti integratori della pre tesa nullità fossero stati introdotti nelprocesso e sarebbero stati rilevabili. 7.2. Sembra opportuno, peraltro, rammentare che se è vero che, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze nn. 26242 e 26243 del 12/12/2014, «in appello e in Cassazione, in caso di mancata rilevazione officiosa della nullità in primo grado, il giudice ha sempre facoltà di rilevare d’ufficio la nullità», è vero anche che tale principio, come questa Corte ha più volte rimarcato, va coordinato con l'indirizzo, consolidato, per cui le questioni esaminabili di ufficio, che, invece, abbiano formato oggetto nel corso del giudizio di merito di una specifica domanda od eccezione, non possono più essere riproposte nei gradi successivi del giudizio, sia pure sotto il profilo della sollecitazione dell'organo giudicante ad esercitare il proprio potere di rilevazione ex officio, qualora la decisione o l'omessa decisione di tali questioni da parte del giudice non abbia formato oggetto di specifica impugnazione, ostandovi un giudicato interno che il giudice dei gradi successivi deve in ogni caso rilevare (Cass. v., al riguardo, Cass. n. 5257 del 25/02/2021; n. 12259 del 09/05/2019; 17/01/2017, n. 923 e, ivi richiamati, i precedenti di Cass. 04/03/1998, n. 2388; 26/06/2006, n. 14755; 10/01/2014, n. 440, quest’ultimo con particolare riferimento al giudizio di appello; v. anche, Cass. 10/05/2018, n. 11259). Si è infatti osservato che «quando venga proposta in appello un'eccezione relativa a questione rilevabile d'ufficio anche dal giudice … tale questione diventa punto controverso, con la conseguenza che, se il giudice d'appello ometta di pronunciarsi su di essa, la parte interessata, per impedire che si formi un giudicato interno processuale sull'omessa decisione e la conseguente espunzione della questione dal novero di quelle esaminabili in sede di legittimità nonostante il suo regime di rilevabilità d'ufficio, è tenuta a censurare l'omissione di pronuncia con il ricorso per cassazione e non può, nel presupposto che la questione era rilevabile d'ufficio, riproporla direttamente come motivo di cassazione della sentenza» (Cass. n. 440 del 2014, cit.). Indicazioni convergenti si ricavano del resto anche da Cass. Sez. U. n. 7294 del 22/03/2017 (ove è affermato il principio secondo cui «allorquando il giudice di primo grado abbia deciso su pretese che suppongono la validità ed efficacia di un rapporto contrattuale oggetto delle allegazioni introdotte nella controversia, senza che né le parti abbiano discusso né lo stesso giudice abbia prospettato ed esaminato laquestione relativa a quella validità ed efficacia, si deve ritenere che la proposizione dell'appello sul riconoscimento della pretesa, poiché tra i fatti costitutivi della stessa per come riconosciuta da primo giudice vi è il contratto, implichi che la questione della sua nullità sia soggetta al potere di rilevazione d'ufficio del giudice, integrando un'eccezione cd. in senso lato, relativa ad un fatto già allegato in primo grado. Ciò, risultava e risulta giustificato, in ognuno dei regimi dell'art. 345 c.p.c. succedutisi nella storia del codice di rito, dalla previsione, sempre rimasta vigente, del potere di rilevazione d'ufficio delle eccezioni soggette a rilievo officioso»). Ma tanto emerge anche dallo stesso arresto di Cass. Sez. U. n. 26243 del 2014, là dove (pagg. 85 -87; §§ da 8.3.1 a 8.6.2) là dove si osserva testualmente quanto segue: «8.3.1. … È pressoché superfluo rammentare che, in sede di gravame, il thema decidendum resta definitivamente cristallizzato dal contenuto della decisione impugnata. «È altrettanto noto che l'art. 345 c.p.c. detta il principio della inammissibilità, da dichiararsi d'ufficio, delle domande nuove proposte dinanzi al giudice dell'impugnazione. «La norma va tuttavia coordinata, nella sua portata precettiva, con il perdurante obbligo di rilevare di ufficio una causa di nullità negoziale imposto al giudice di appello (al pari di quello di legittimità) dall'art. 1421 c.c.., che non conosce né consente limitazioni di grado. «8.4. Ne consegue: • Da un canto, che al giudice di appello investito di una domanda nuova volta alla declaratoria di nullità di un negozio del quale in primo grado si era chiesta l'esecuzione, la risoluzione, la rescissione, l'annullamento (senza che il giudice di prime cure abbia rilevato né indicato alle parti cause di nullità negoziale), è preclusa la facoltà di esaminarla perché inammissibile.• Dall'altro, che a quello stesso giudice è fatto obbligo di rilevare d'ufficio una causa di nullità non dedotta né rilevata in primo grado, indicandola alle parti ai sensi dell'art. 101 II comma (norma di portata generale e dunque applicabile anche in sede di appello); • Dall'altro ancora, che tale obbligo deve ritenersi altresì attivabile da ciascuna delle parti ai sensi dell'art. 345 secondo comma c.p.c., che consente la proposizione di eccezioni rilevabili di ufficio. «8.5. La corretta coniugazione di tali, distinti aspetti processuali conduce: 1) Alla declaratoria di inammissibilità della domanda di nullità per novità della questione, che peraltro non ne impedisce (secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte) la conversione e l'esame sub specie di eccezione di nullità, legittimamente proposta dall'appellante in quanto rilevabile di ufficio. 2) Alla (eventuale) rilevazione della nullità, nell'esercizio di un potere-dovere officioso, e alla indicazione del nuovo tema da esplorare in questa nuova fase del giudizio, se nessuna delle parti abbia sollevato la relativa eccezione. «8.6. Non può pertanto ritenersi preclusa al giudice, rilevata in limine la inammissibilità della domanda nuova, la facoltà di motivare in ordine alla ritenuta validità del contratto (…), con argomentazioni perfettamente speculari rispetto a quelle che avrebbe svolto se quella nullità egli stesso avesse autonomamente rilevato. «8.6.1. Lungi da risultare "sovrabbondante o illegittima", una tale motivazione si configura come doverosa disamina della (domanda inammissibile convertita in) eccezione di nullità negoziale formulata dalla parte appellante. «8.6.2. Egli non potrà, pertanto, limitarsi ad una declaratoria di inammissibilità in ragione della novità della domanda di nullità - emanando una pronuncia che racchiuderebbe, in tal caso, un significante esplicito (l'inammissibilità della domanda) ed un implicito significato (la validità negoziale) -, ma deve, in conseguenza della conversione della domanda (inammissibile) in eccezione (ammissibile) di accertamento della nullità, esaminare il merito della questione». Si ricava chiaramente da tali precedenti il principio secondo cui la preclusione al rilievo in cassazione della nullità contrattuale (come di qualsiasi altra eccezione rilevabile d’ufficio), si determina solo ove in appello sia stata formulata la relativa domanda/eccezione e la corte di merito non si sia pronunciata, poiché in tal caso sull’omessa pronuncia (ove non espressamente denunciata come tale) si determina un giudicato processuale preclusivo della riproposizione della questione in cassazione. Nella specie la mancata specificazione del se, dove e come i fatti integratori della pretesa nullità fossero stati introdotti nel processo e fossero stati resi rilevabili impedisce anche di compiere le necessarie verifiche circa l’eventuale formarsi delle suddette eventuali preclusioni. 7.3. La censura deve dirsi comunque anche infondata, dovendosi escludere che, quand’anche risultassero acquisiti in giudizio gli elementi di fatto da cui desumere la dedotta conformità delle fideiussioni de quibus allo «schema ABI vietato», ne potrebbe discendere l’invocata declaratoria di nullità totale delle stesse. Mette conto al riguardo rammentare che, con sentenza n. 41994 del 30/12/2021, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che «i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'[OSCURATO:PERSONA], in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti». In motivazione tale pronuncia ha in particolare rimarcato, per quanto in questa sede importa in particolare evidenziare, che — stante la finalizzazione di tale normativa ad elidere attività e comportamenti restrittivi della liberaconcorrenza: a) «la forma di tutela più adeguata allo scopo [quello, cioè, di garantire la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust, n.d.r.], ma che consente di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda, segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite, [è] la nullità parziale, limitata appunto a tali clausole; né va tralasciato il rilievo che la nullità parziale è idonea a salvaguardare il menzionato principio generale di “conservazione”del negozio» (Cass. Sez. U. n. 41994 del 2021, cit., § 2.15, pag. 30); b) «la regola dell'art. 1419, primo comma, c.c. … enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamentoper la “conservazione”, in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale. Da ciò si fa derivare il carattere eccezionale dell'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto, con la conseguenza che è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto» (ivi, pag. 30-31, enfasi aggiunta); —«i contratti a valle sono integralmente nulli … esclusivamente quando la loro stessa conclusione restringe la concorrenza, come nel caso di una intesa di spartizione, riprodotta integralmente nel contratto a valle»;—«Quest'ultimo è, invece, nullo solo in parte qua , laddove esso riproduca le clausole dell'intesa a monte dichiarate nulle dall'organo di vigilanza, e che sono le sole ad avere - in concreto - una valenza restrittiva della concorrenza, come nel caso dello schema ABI per cui è causa. Tutte le altre clausole, coerenti con lo schema tipico del contratto di fideiussione, restano invece - come nel caso concreto ha affermato il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 - pienamente valide». La stessa pronuncia ha anche evidenziato, quale corollario sul piano processuale di tale principio, che, «il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità integrale del contratto deve rilevarne di ufficio la sua nullità solo parziale. E tuttavia, qualora le parti, all'esito di tale indicazione officiosa, omettano un'espressa istanza di accertamento in tal senso, deve rigettare l'originaria pretesa non potendo inammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione ed alle loro determinazioni espresse nel processo (Cass. Sez. U. 12/12/2014, nn. 26242 e 26243; Cass. 18/06/2018, n. 16501)» (così, in motivazione, Cass. Sez. U. n. 41994 del 2021, cit., § 2.20.2, pag. 41). In base agli esposti principi, deve ritenersi dunque in ogni caso escluso che il giudice possa rilevare ex officio la nullità totale del contratto di fideiussione (c.d. a valle) nel quale siano riprodotte le clausole dello schema ABI dichiarate nulle, tale esito essendo riservatoalla sola ipotesi in cui ad esso sia diretta espressa domanda della parte e questa sia a sua volta supportata dalla allegazione e dimostrazione, con onere a carico della parte stessa , dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla. Quel che il giudice può, in ipotesi, rilevare e/o dichiarare ex officio è, dunque, nella ricorrenza dei detti presupposti e salve le preclusioni eventualmente maturate, «solo» la nullità parziale, ma a condizione che le parti, espressamente interpellate in ordine a tale possibile esito, formulino un'espressa istanza di accertamento intal senso. Nella specie, una manifestazione di interesse in tal senso non solo manca ma deve ritenersi implicitamente esclusa avuto riguardo al ben diverso obiettivo censorio espressamente dichiarato, nel senso dell’accertamento officioso (in realtà, come detto, in ogni caso come tale non consentito) della nullità totaledel contratt o . 8. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., nonché dell’art.2697 cod. civ.,per avere omesso la Corte d’appello di « considerare il motivo della mancata prova del quantum debeatur ed illegittimamente denegato la ammissione di consulenza tecnica di ufficio destinata ad influire sulla entità del credito». 8.1. Il motivo investe la sentenza impugnata nella parte in cui (pagg. 6-7) ha respinto il motivo di gravame con il quale il Lettieri si doleva della mancata ammissione, in primo grado, di c.t.u. volta ad accertare « l'illegittimità degli interessi ultralegali e della capitalizzazione applicati, in mancanza di ogni pattuizione ed in violazione del divieto di anatocismo». La Corte marchigiana ha ritenuto tale censura anzitutto «non sufficientemente perspicua», poiché riferita — almeno per quel che concerne l'applicazione di interessi ultralegali e la capitalizzazione in assenza di pattuizione — a rapporti estranei a quello unicamente rilevante nel presente giudizio, ovvero quello di mutuo. Se e in quanto riferita invece al contratto di mutuo per l'applicazione di interessi usurari, ha osservato che la pattuizione del relativo tasso era stata già «oggetto di accurata analisi», da parte del primo giudice, che avevaaccertato come la stessa fosse stata operata «ampiamente nei limiti del tasso soglia usurario». Se invece da intendere riferitaall’applicazione di un tasso diverso (e usurario) rispetto a quello pattuito, la Corte ha ritenuto una tale ipotetica doglianzatardiva, per non essere stata sollevata, in maniera sufficientemente chiara ed argomentata, nel giudizio di primo grado. 8.2. La critica di tale parte della motivazione, al di là del richiamo al secondo ed al terzo motivo di ricorso,di cui già s’è detto, è affidata in sintesi alle seguenti affermazioni: —«non è a dire che non sarebbero state indicate le commissioni applicate dalla banca e che l'indicatore sintetico di costo sarebbe nella normalità; sul punto ci si riporta alla consulenza contabile di parte allegata all'atto di opposizione in primo grado»; — la commissione di massimo scoperto , secondo la definizione datane dalla Banca d’Italia, costituisce il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto; — le Sezioni Unite della S.C., con sentenza n . 16303 del 2018 , hanno affermato che «in tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1° gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 - bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" e con la "CMS soglia" … - , compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concretopraticați;— d a tale punto di vista, non può essere opposto al garante il fatto che i tassi di interesse siano stati pattuiti nel mutuo;era, invero, necessaria una specifica approvazione separata degli stessi; — q uanto alle commissioni ed all' i . s . c . , ne andava verificata, a fronte oltretutto della produzione di una relazione peritale di parte, la correttezza; —il diniego della ammissione della c.t.u. è ingiustificato, potendo essa eccezionalmente costituire fonte oggettiva di prova, per accertare quei fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di un perito. 9. Il motivo è inammissibile. 9.1. Esso si compone di una serie disarticolata di generiche affermazioni di principio in assenza di alcun collegamento logico - argomentativo con la motivazione della sentenza nella parte che si dice affetta dal dedotto errore di giudizio, di modo che non è dato comprendere come e in che senso tale motivazione, alla luce delle declamazioni censorie, dovrebbe risultareerronea. Si fa invero riferimento alla nozione di commissione di massimo scoperto ed all’arresto delle Sezioni Unite che ne ha affermato la rilevanza ai fini del calcolo del tasso-soglia antiusura (Cass. Sez. U. n. 16303 del 2018 ) , ma non si dice , né è dato comprendere ( visto che quella sentenza non è in tema di mutuo bancario), come l’una e l’altro possano valere a dimostrare la fallacia dell’affermazione contenuta in sentenza secondo cui si tratta di argomenti in astratto riferibili «a rapporti estranei a quello unicamente rilevante nel presente giudizio, ovvero quello di mutuo». Analogamente deve dirsi quanto agli altri argomenti, i quali anch’essi postulano affermazioni che non è dato leggere nella sentenza impugnata. Converrà rammentare in proposito che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. (Cass.11/01/2005, n. 359; v. anche ex aliis Cass. Sez. U. 20/03/2017, n. 7074, in motivazione, non massimata sul punto; Id. 05/08/2016, n. 16598; Id. 03/11/2016, n. 22226; Cass. 15/04/2021, n. 9951; 05/07/2019, n. 18066; 13/03/2009, n. 6184; 10/03/2006, n. 5244; 04/03/2005, n. 4741). 9.2. Quanto alla censura sulla mancata ammissione della c.t.u. deve rilevarsi che la stessa non critica in alcun modo l’affermazione contenuta in motivazione, pur evocata, con la quale la Corte territoriale ha rilevato che la richiesta di c.t.u., come aveva già det t o il primo giudice, si riferiva a rapporti altri. Varrà comunque ricordareche la mancata ammissione di richiesta istruttoria non può integrare vizio di violazione di legge sostanziale, atteso che a potersi valutare in rapporto alla sua correttezza in iureè la decisione resa sulla domanda giudiziale, non già quella meramente strumentale riguardante le richieste istruttorie, finalizzate solo all’accertamento dei fatti rilevanti. Il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è piuttosto, in astratto, censurabile, o per inosservanza di norme processuali o per vizio di motivazione. La prima violazione è, però, in astratto, configurabile allorquando il giudice del merito rilevi decadenze o preclusioni insussistenti (cfr. Cass. 05/03/1977, n. 910) ovvero affermi tout court l’inammissibilità del mezzo di prova richiesto per motivi che prescindano da una valutazione, di merito, della sua rilevanza in rapporto al tema controverso ed al compendio delle altre prove richieste o già acquisite. La seconda violazione lo è invece nei ristretti limiti nei quali è oggi deducibile secondo il ristretto paradigma di cui all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.. La mancata ammissione della prova pone, infatti, in tale ipotesi, solo un problema di coerenza e completezza della ricostruzione del fatto in rapporto agli elementi probatori offerti dalle parti e può pertanto essere denunciata in sede di legittimità (solo) per vizio di motivazione in ordine all'attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini della decisione (Cass. n. 20693 del 2015; n. 66 del 2015; n. 5377 del 2011; n. 4369 del 1999). Le censure svolte, nel caso di specie, si muovono su binari del tutto diversi da quelli delineati. 10. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.,«omesso esame di un elemento e documento decisivo … prodotto in a tti … la cui disamina avrebbe determinato una drastica riduzione del quantum. Conseguente violazione degli artt.1297, 1306, 1945 cod. civ.». Afferma di avere dedotto che , contro il medesimo decreto ingiuntivo,fondato sui medesimi titoli, era stata proposta opposizione da altro fideiussore della [OSCURATO:SOCIETA]., tale [OSCURATO:PERSONA] ;che l’opposizione da questo proposta verteva sui « medesimi » rapporti di : conto corrente di corrispondenza n. 64 - 330 - 30233; mutuo chirografario n. 0647625- 88706 ; mutuo ipotecario n. 064 - 604-81828 recante il medesimo saldo di € 497.395,51; che il c.t.u. nominato in quel giudizio non solo aveva accertato la applicazione di interessi e commissioni non dovute, ma aveva anche quantifi cato l'importo residuo del mutuo ipotecario al 21/1/2011 in € 250.830,78, con la conseguente drastica riduzione dell'ammontare garantito; che tale relazione di consulenza egli aveva prodotto nel giudizio di appello. 10.1. Il motivo è inammissibile, sotto vari profili. Deve in tal senso rilevarsi, in via preliminare e assorbente, che il ricorrente si limita a dire di avere prodotto la menzionata relazione , ma omette di precisare se e come aveva argomentato sulla base della produzione, sicché non può dolersi che la corte territoriale sia rimasta silente sul documento. Risulta,comunque, inosservato l’onere di specifica indicazione del documento menzionato, in palese violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., non essendo indicata come e quando la menzionata relazione è stata prodotta nel giudizio di appello, né essendo la stessa localizzata nel fascicolo di causa per come pervenuto avanti questa Corte. Si tratta, inoltre, di censura chiaramente estrane a al paradigma censorio di cui all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.. Al riguardo converrà rammentare che, secondo esegesi ormai pacificamente acquisita, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. n. 8053 del 07/04/2014). Nella specie, difetta anzitutto l’indicazione del fatto storico, per tale intendendosi un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, nel cui ambito non è inquadrabile la consulenza tecnica d'ufficio - atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi (come in ambito di responsabilità sanitaria), fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente) - in quanto essa costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il "fatto storico", rilevato e/o accertato dal consulente (v. Cass. n. 12387 del 24/06/2020). Ma difetta anche la decisività dell’elemento indicato, emergendo da quanto riferito dallo stesso ricorrente che quella relazione di consulenza aveva considerato anche altri rapporti ai quali la garanzia fideiussoria era in quel caso estesa, a differenza di quello in esame. Infine, la riferita produzione nel giudizio di appello giustificherebbe comunque, sotto altro profilo, per il divieto di nuove prove in appello di cui all’art. 345 cod. proc. civ., la mancata sua considerazione da parte del giudice a quo. 11. Per le considerazioni che precedono i l ricorso deve essere in definitiva rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. 12. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna il ricorrent e al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spes