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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2023

Cassazione n. 50542/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 18046/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli art. 337- 612 cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla configurabilità della scriminante di cui all'art. 393 bis cod. pen. e alla legittimità delle video riprese compiute, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata; Ritenuti i motivi inammissibili perché meramente reiterativi di censure adeguatamente valutate e del tutto generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano, in quanto sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 settembre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 18046/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli art. 337- 612 cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla configurabilità della scriminante di cui all'art. 393 bis cod. pen. e alla legittimità delle video riprese compiute, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata; Ritenuti i motivi inammissibili perché meramente reiterativi di censure adeguatamente valutate e del tutto generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano, in quanto sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023
Sentenza Cassazione n. 50542/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris