CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01169/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Travagliato (Bg) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 463/21 della Corte di appello di Brescia del 23/02/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna dell'imputato al pagamento della provvisionale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna, pronunciata in primo grado, di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 392 cod. pen., integrato da condotta consistente nell'esecuzione di lavori di profonda ristrutturazione di un immobile del quale intendeva rientrare in possesso, ma già locato a titolo di esercizio commerciale in favore di [OSCURATO:PERSONA], apportandovi modifiche tali da costringere il locatario a cessare l'attività, ciò facendo senza ricorrere al giudice per ottenerne il rilascio ed anzi in maniera fraudolenta, consistita nel concordare con il locatario stesso l'esecuzione di opere limitate alla sola eliminazione di una tettoia abusiva; alla condanna a pena pecuniaria ritenuta di giustizia si è aggiunta quella al pagamento di una provvisionale di C 10.000,00 in favore della parte civile oltre al pagamento delle maggiori spese processuali ed alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa nel grado. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che svolge cinque motivi di censura. 2.1. Violazione di norma processuale in relazione all'art. 552 cod. proc. pen. La decisione impugnata è palesemente erronea nella parte in cui ha rigettato la richiesta di nullità del decreto di citazione a giudizio per indeterminatezza del capo d'imputazione. La difesa dell'imputato è rimasta gravemente menomata dal fatto che l'imputazione non indica quali sarebbero stati i lavori edili che avrebbero costretto la persona offesa a cessare l'attività commerciale. 2.2. Violazione di norme processuali in relazione agli artt. 468 e 90 cod. proc. pen. e vizi di motivazione sul punto. La sentenza impugnata è affetta da nullità anche per violazione dell'art. 468 cod. proc. pen. in tema di deposito della lista testi della parte civile, in quanto depositata dal difensore di parte civile a mezzo PEC per l'udienza del 16 gennaio 2019 del processo di primo grado e successivamente eseguita a mezzo fax, giusta certificazione dell'invio in Cancelleria del giorno 8 gennaio 2019, ma in assenza dell'atto nel fascicolo del dibattimento. 2.3. Violazione di norma processuale in relazione all'art. 234 cod. proc. pen. e vizi di motivazione sul punto. La sentenza è affetta da vizi di legittimità e motivazione nella parte in cui ha rigettato la richiesta di espunzione dal fascicolo del dibattimento della relazione del consulente di parte civile e dei relativi allegati. La Corte territoriale ha dapprima affermato la correttezza della decisione del Tribunale di Brescia di rigetto della richiesta di acquisizione di tale relazione, per poi affermare la legittimità della acquisizione ad udienza successiva all'esito dell'esame del consulente stesso e in assenza di opposizione delle altre parti. Dalla lettura del verbale di udienza del 22 novembre 2019 non si evince, tuttavia, la presenza del consenso del difensore dell'imputato che anzi, lo aveva già rifiutato alla precedente udienza del 7 giugno 2019. Inoltre, tra gli allegati della consulenza tecnica di parte è stata ricompresa anche la relazione di consulenza svolta da altro professionista nell'ambito di una procedura di [OSCURATO:PERSONA], per costante giurisprudenza non acquisibile al fascicolo del dibattimento senza il consenso dell'imputato, tranne che lo stesso sia irripetibile e soprattutto eseguita in epoca successiva rispetto alle verifiche eseguite,compiute dal consulente di parte civile. 2.4. Violazione di legge penale sostanziale in relazione all'art. 392 cod. pen. e vizi di motivazione sul punto. La Corte di appello ha immotivatamente rigettato le doglianze difensive in ordine alla allegata inattendibilità della persona offesa in ordine alla natura dei lavori di ristrutturazione convenuti ed eseguiti, alla pendenza di trattative tra le parti ed alle modalità di corresponsione dei canoni di locazione. Analoghe censure di parzialità sono state immotivatamente respinte dalla Corte territoriale in ordine alle dichiarazioni rese dal consulente di parte civile, geom. Fezzardi nonché dalla moglie e da un amico della persona offesa del reato Nel merito della contestazione, la Corte di appello ha ritenuto di confermare la pronuncia di primo grado fondamentalmente sulla base delle risultanze emergenti dalla relazione del geom. Bazzani redatta nell'ambito di una procedura di [OSCURATO:PERSONA]. In realtà le risultanze probatorie hanno dimostrato il difetto dell'elemento psicologico del reato, atteso che l'imputato non ha inteso effettuare alcuna profonda ristrutturazione dell'immobile comportante l'impossibilità per la persona offesa di continuare a lavorare. 2.5. Violazione di norma processuale in relazione all'art. 539 cod. proc. pen. Solo nell'ambito del processo di secondo grado la parte civile ha richiesto il riconoscimento di una provvisionale. A sostegno della concedibilità, la Corte di appello ha citato la pronuncia delle Sez. U, n. 53163 del 27/10/2016, C., Rv. 268179 secondo la quale 'non viola il principio devolutivo né il divieto di reformatio in peius la sentenza di appello che accolga la richiesta di una provvisionale proposta per la prima volta in quel giudizio dalla parte civile non appellante'. Nella fattispecie si vede, in realtà, in una situazione diversa da quella considerata da tale pronuncia, poiché il Tribunale di Brescia non ha statuito nulla riguardo alla richiesta di provvisionale formulata dalla parte civile, sicché l'omessa statuizione va parificata ad una decisione di rigetto del primo giudice, occorrendo in tal caso l'espressa impugnazione di parte ai fini della modifica, pena la violazione proprio di quei principi indicati dalla sentenza delle Sezioni Unite. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato nei termini indicati in motivazione. 2.1. Con il primo motivo di censura il ricorrente pone la questione di nullità del capo d'imputazione per indeterminatezza derivante da mancata indicazione specifica dei lavori edili che avrebbero costretto la persona offesa a cessare l'attività commerciale. La doglianza è inammissibile per genericità, costituendo mera reiterazione di quella già sollevata davanti alla Corte di appello e da questa debitamente considerata e disattesa con argomentazioni immuni da censure di ordine logico. I giudici di appello hanno, infatti, congruamente argomentato che la mancata enumerazione dei lavorii che in concreto avevano impedito la prosecuzione della attività commerciale, non costituiva 'indeterminatezza del capo di imputazione, essendo evidente che [ciò che] rilevava era l'effetto ottenuto con tali lavorazioni (e non se la singola lavorazione avesse di per sé impedito l'effetto descritto)'. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità si è del resto da tempo e più volte espressa nel senso del carattere generico e quindi inammissibile della doglianza meramente ripetitiva di quella svolta dinanzi al giudice di appello (ex pluribus v. Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e al, Rv. 260608; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e al, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 2005, Giagnorio, Rv. 231708; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693).2.2. Con il secondo motivo viene, invece, posto il tema della ritualità del deposito della lista testimoniale della parte civile. Anche questa doglianza reitera, tuttavia, quella già disattesa in maniera argomentata dalla Corte di appello (pag. 24 sent.), ricadendo anch'essa nella sanzione di genericità per aspecificità. Il ricorrente non tiene, inoltre, conto di un'ulteriore fondamentale circostanza. Anche a prescindere, infatti, da quella - già correttamente valorizzata dalla Corte di appello per respingere l'eccezione - che la parte civile aveva depositato prova dell'invio della lista testimoniale via fax il giorno 8 gennaio 2019 e quindi in tempo utile per la prima udienza in Tribunale fissata il giorno 16 gennaio 2019, la questione veniva in rilievo proprio in tale occasione e per questa ragione il giudice, senza ulteriori adempimenti, rinviava la trattazione del processo all'udienza del 7 giugno 2019. La difesa dell'imputato ha, pertanto, avuto (w-c:ri,ppmi:zione quasi cinque mesi a sua disposizione per controdedurre ed eventualmente chiedere di integrare la propria lista testimoniale, allegando di non aver avuto contezza in precedenza di quella approntata dalla parte civile. Per quanto il ricorrente taccia su tale fondamentale momento della procedura, egli non può, dunque, dolersi di alcuna concreta lesione del suo diritto di difesa, declinato nel senso di poter articolare prove a confutazione delle richieste istruttorie della parte civile. 2.3. Con il terzo motivo di doglianza viene riproposta la questione della illegittimità della sentenza e della illogicità della motivazione nella parte in cui è stata respinta la richiesta difensiva di espunzione dal fascicolo del dibattimento della relazione del consulente di parte civile con i relativi allegati. La motivazione della sentenza impugnata appare meno persuasiva sul punto, il che giustifica il rigetto della doglianza per le ragioni meglio esposte in seguito. Nel corso del giudizio di primo grado, il Tribunale aveva prima accolto la richiesta difensiva di espunzione dal fascicolo del dibattimento della consulenza tecnica di parte civile, per poi acquisirla all'esito dell'esame del consulente (udienza del 22 novembre 2019), ivi compresi gli allegati, secondo la Corte di appello senza opposizione delle altre parti, neppure in sede di discussione. La difesa dell'imputato replica che dal verbale di udienza non emerge che il difensore abbia prestato consenso, atteso che si era già opposto in precedenza all'ammissione; il consenso era, infatti, necessario poiché tra gli allegati figurava anche una consulenza svolta nell'ambito di un accertamento tecnico preventivo, per la cui acquisizione al fascicolo del dibattimento parte della giurisprudenza penale di questa Corte di cassazione richiede in genere il consenso dell'imputato (v. infra). Ora l'esame del verbale di udienza, reso necessario dalla natura processuale della doglianza, dimostra che la consulenza venne acquisita senza opposizione da parte della difesa dell'imputato e non vale, pertanto, appellarsi ad una precedente manifestazione di volontà in tal senso se, nel momento in cui si consuma una presunta nullità, la parte interessata non la eccepisce immediatamente (art. 182, comma 2, cod. proc. pen.). Non rientra, invece, nelle attribuzioni della Corte di cassazione sindacare se la consulenza eseguita nell'ambito di quella specifica procedura di accertamento tecnico preventivo fosse o meno in concreto acquisibile, poiché quella stessa giurisprudenza che ne sottopone la possibilità di acquisizione al consenso dell'imputato (Sez. 3, n. 27068 del 20/05/2008, B., Rv. 240263 citata anche in ricorso, ma in senso meno restrittivo v. Sez. 6, n. 32214 del 09/07/2010, Calò, Rv. 248042) fa salva l'ipotesi in cui gli atti della procedura fossero irripetibili (Sez. 3 n. 27068/08 cit.), previa valutazione di stretto merito che esula, pertanto, dall'ambito proprio del vaglio di legittimità. 2.4. Il quarto motivo di ricorso è, invece, intrinsecamente inammissibile, in quanto proposto in violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Con esso il ricorrente pone temi e questioni di stretto merito, quali la dedotta inattendibilità della persona offesa in ordine a punti significativi della vicenda processuale (natura dei lavori di ristrutturazione convenuti ed eseguiti, pendenza di trattative tra le parti, modalità di corresponsione dei canoni di locazione), la valutazione di fonti probatorie testimoniali (in relazione alle dichiarazioni rese dal consulente di parte civile nonché da due testimoni indotti dalla stessa parte civile), l'apprezzamento di elementi probatori di natura documentale (relazione redatta nell'ambito della procedura monitoria civile), arrivando a contestare l'interpretazione complessiva che della condotta ascrittagli hanno operato i giudici di appello, che hanno, invece, condiviso le determinazioni del Tribunale in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato. Trattasi, però, invariabilmente di argomenti che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, se non sotto il profilo di uno dei vizi di motivazione di cui all'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., evenienza che non ricorre in alcun modo nel presente caso. 2.5. È invece fondato e va accolto il quinto e ultimo motivo di ricorso, che viene dedotto per la prima volta in sede di legittimità, inerendo a statuizione della Corte di appello adottata in riforma della sentenza di primo grado. La fattispecie processuale che emerge dall'esame del fascicolo processuale è la seguente. Nel corso del giudizio di primo grado la parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la condanna dell'imputato al risarcimento del danno ed alla liquidazione di una provvisionale in proprio favore. Il Tribunale accoglieva la domanda di 'risarcimento dei danni in favore della costituta parte civile, da determinarsi in separato giudizio civile' (v. motivazione e dispositivo sentenza di primo grado riprodotti in quella di appello), nulla statuendo, però, in ordine alla richiesta di provvisionale. Costituendosi anche nel giudizio di appello, promosso su iniziativa del solo imputato, la parte civile formulava le proprie conclusioni con nota scritta, reiterando la richiesta di concessione della provvisionale, che la Corte territoriale si è determinata ad accogliere. La difesa del ricorrente sostiene la tesi che, dal momento che il Tribunale di Brescia non aveva statuito alcunché riguardo alla richiesta di provvisionale, l'omessa statuizione andava parificata a decisione di rigetto, occorrendo di conseguenza l'espressa impugnazione di parte ai fini della modifica, pena la violazione del principio del divieto di reformatio in peius su gravame del solo imputato. Di diverso parere è stata la Corte di appello che, a sostegno della decisione di accordare la provvisionale, ha richiamato quanto stabilito da Sez. U, n. 53163 del 27/10/2016, C., Rv. 268179 che, tuttavia, riguarda precipuamente, ma non esclusivamente, il caso della proposizione per la prima volta in appello della domanda provvisionale ad opera della parte civile non appellante, mentre nel caso in esame la richiesta era avvenuta già in primo grado, non trovando, però, accoglimento (evenienza, peraltro, presa in esame dalla stessa pronuncia delle Sezioni Unite, v. par. 4 del Considerato in diritto). Occorre, dunque, prendere le mosse dal mancato riconoscimento della provvisionale, espressamente richiesto all'udienza del 10 luglio 2020 dinanzi al Tribunale, in cui il patrono di parte civile avv. [OSCURATO:PERSONA], depositava conclusioni scritte chiedendo anche la 'condanna dell'imputato al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene raggiunta la prova'. Così come resta il dato obiettivo della mancata proposizione di appello ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen. ad opera della parte civile in ordine all'omesso riconoscimento nella sentenza di primo grado. È corretto, pertanto, concludere, in accoglimento della doglianza difensiva, nel senso che la Corte di appello di Brescia abbia violato al contempo il principio devolutivo (art. 597, comma 1, cod. proc. pen.) ed il divieto di reformatio in peius, atteso che il mero deposito di conclusioni scritte con cui il difensore della parte civile reiterava la richiesta di condanna dell'imputato al pagamento di una provvisionale non era in grado di devolverle la cognizione del punto della sentenza riguardante l'omessa pronuncia su quella richiesta, in mancanza di specifica impugnazione della parte civile (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239 e successive conformi, tra cui v. infra, Rv. 281402, Finazzi) Si rivela, infatti, illegittima per violazione del principio devolutivo, la statuizione della sentenza d'appello che, in mancanza di impugnazione della parte civile, condanni l'imputato al pagamento di una provvisionale, quando la sentenza di primo grado abbia omesso di pronunciarsi sulla relativa domanda o l'abbia rigettata, trattandosi di punto della decisione sul quale è preclusa la cognizione del giudice del gravame (Sez. 4, n. 23128 del 20/01/2021, Finazzi, Rv. 281402 nonché, in motivazione, la stessa Sez. U, n. 53163/16 cit.). 3. La sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente a tale capo della pronuncia, decisione che si riverbera automaticamente sulla richiesta di sospensione del versamento della provvisionale stessa, separatamente avanzata dall'imputato ai sensi dell'art. 612 cod. proc. pen., che per tale ragione diviene irrilevante; per il complesso delle superiori considerazioni, il ricorso va, invece, rigettato nel resto, divenendo irrevocabile l'accertamento della responsabilità dell'imputato per esercizio arbitrario delle proprie ragioni ai sensi dell'art. 392 cod. pen. P. Q. M. annulla la sentenza impug