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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26176/2023

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nata nelle Filippine il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della [OSCURATO:PERSONA] FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione; letti i motivi aggiunti dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 15/02/2022 ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze del 20/12/2017 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena di giustizia per il delitto alla stessa ascritto (capo M, art. 644 cod. pen.).

2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione ed erronea applicazione della legge penale, nonché vizio della motivazione perché del tutto apparente, con riferimento all'art. 644 cod. pen., con erronea applicazione dell'art.5 cod. pen. 2.2.

Con il secondo motivo di ricorso è stata violazione ed errata applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. 3.

Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, manifestamente infondati e non consentiti.

In via preliminare occorre considerare come nel caso in esame ricorra una c.d.

"doppia conforme", avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico-argomentative della sentenza di primo grado.

Inoltre, i motivi proposti si caratterizzano per essere reiterativi dei motivi di appello, in mancanza di confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.

Questa Corte ha affermato, con principio che si intende ribadire, che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01).

4.1. Il primo motivo di ricorso non è consentito, risolvendosi in una lettura alternativa del merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217- 01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01), in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello che ha specificamente ricostruito la condotta imputata (sulla base delle dichiarazioni testimoniali e del materiale acquisito), la qualificazione giuridica e la ricorrenza degli elementi tipici del delitto contestato, anche quanto alla diretta percezione del disvalore della condotta posta in essere, con piena consapevolezza da parte della TIU, in considerazione della evidente sproporzione del tasso praticato, circostanza non contestata in giudizio (pag.6).

Si deve inoltre rilevare che il tema ampiamente trattato nell'ambito del presente motivo, relativo alla violazione di legge ai sensi dell'art. 5 cod. pen., non era stato oggetto di specifico motivo di ricorso in appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869-01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01).

4.2. Generico è anche il secondo motivo di ricorso, che si limita a contestare in modo del tutto aspecifico la dosimetria della pena con particolare riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in assenza di qualsiasi irragionevolezza o illogicità della motivazione sul punto (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).

La Corte di appello ha, difatti, specificamente motivato sul punto, anche quanto alla dedotta mancanza di percezione della illiceità della condotta, solo richiamata, ma mai provata dalla difesa, in assenza di qualsiasi elemento positivo da valutare a tal fine.

In concreto il mancato riconoscimento delle generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen. , con il di. n. 92 del 2008, convertito nella

I. n. 125 del 2008, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputata.

5. L'inammissibilità dei motivi proposti rende di conseguenza inammissibili i motivi aggiunti (proposti con argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili ai motivi di ricorso), posto che secondo quanto inequivocabilmente disposto dall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., applicabile anche al ricorso per cassazione, l'inammissibilità dell'impugnazione si estende anche ai motivi nuovi (Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218-01; Sez. 5, n. 166 del 13/01/1992, GGT, Rv. 279942-01).

Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nata nelle Filippine il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della [OSCURATO:PERSONA] FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione; letti i motivi aggiunti dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 15/02/2022 ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze del 20/12/2017 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena di giustizia per il delitto alla stessa ascritto (capo M, art. 644 cod. pen.). 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione ed erronea applicazione della legge penale, nonché vizio della motivazione perché del tutto apparente, con riferimento all'art. 644 cod. pen., con erronea applicazione dell'art.5 cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata violazione ed errata applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, manifestamente infondati e non consentiti. In via preliminare occorre considerare come nel caso in esame ricorra una c.d. "doppia conforme", avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico-argomentative della sentenza di primo grado. Inoltre, i motivi proposti si caratterizzano per essere reiterativi dei motivi di appello, in mancanza di confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. Questa Corte ha affermato, con principio che si intende ribadire, che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). 4.1. Il primo motivo di ricorso non è consentito, risolvendosi in una lettura alternativa del merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217- 01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01), in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello che ha specificamente ricostruito la condotta imputata (sulla base delle dichiarazioni testimoniali e del materiale acquisito), la qualificazione giuridica e la ricorrenza degli elementi tipici del delitto contestato, anche quanto alla diretta percezione del disvalore della condotta posta in essere, con piena consapevolezza da parte della TIU, in considerazione della evidente sproporzione del tasso praticato, circostanza non contestata in giudizio (pag.6). Si deve inoltre rilevare che il tema ampiamente trattato nell'ambito del presente motivo, relativo alla violazione di legge ai sensi dell'art. 5 cod. pen., non era stato oggetto di specifico motivo di ricorso in appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869-01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01). 4.2. Generico è anche il secondo motivo di ricorso, che si limita a contestare in modo del tutto aspecifico la dosimetria della pena con particolare riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in assenza di qualsiasi irragionevolezza o illogicità della motivazione sul punto (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). La Corte di appello ha, difatti, specificamente motivato sul punto, anche quanto alla dedotta mancanza di percezione della illiceità della condotta, solo richiamata, ma mai provata dalla difesa, in assenza di qualsiasi elemento positivo da valutare a tal fine. In concreto il mancato riconoscimento delle generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen. , con il di. n. 92 del 2008, convertito nella I. n. 125 del 2008, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputata. 5. L'inammissibilità dei motivi proposti rende di conseguenza inammissibili i motivi aggiunti (proposti con argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili ai motivi di ricorso), posto che secondo quanto inequivocabilmente disposto dall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., applicabile anche al ricorso per cassazione, l'inammissibilità dell'impugnazione si estende anche ai motivi nuovi (Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218-01; Sez. 5, n. 166 del 13/01/1992, GGT, Rv. 279942-01). Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
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