CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02222/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1, al momento della fornitura ai consumatori finaliovvero al momento del consumo per l’energia elettrica utilizzata per uso proprio » , previo ottenimento di apposita autorizzazione da partedell’Ufficio. Ilpresupposto dell’esigibilità dell’accisa in parola è l’immissione in con- sumodel prodotto nel territorio dello stato, indipendentemente da ogni altraconsiderazione. 7.2.Non è poi controverso il fatto, accertato anche dalla sentenza im- pugnata, che la società in base alla Convenzione sottoscritta ha as- suntola qualifica di “soggetto obbligato al pagamento dell’accisa” ed è statadelegata espressamente a liquidare direttamente i tributi nei con- fronti dell’Agenzia delle Dogane . Inoltre, come correttamente affer- mato già dal giudice di prime cure, il rapporto tributario intercorre esclusivamentetra il fornitore dell’energia e l’Amministrazione finan- ziaria e il pagamento a terzi non libera la debitrice dall’assolvimento dell’obbligazionetributaria. 7.3.Pertanto, b ene ha fatto il giudice di secondo grado, come già quello diprime cure, a non estendere il contraddittorio ad [OSCURATO:PERSONA] spa , fornitrice dell’energia alla contribuente , allorquando questa operava come consumatore finale , e nessuna duplicazione dell’imposta sussi- ste. 8.Il terzo motivo di ricorso, in rapporto all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., con riferimento all’aspetto sanzionatorio, prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma primo, d.lgs. n. 472/1997. 9.Il motivo è inammissibile. Secondola ricorrente, ai fini delle sanzioni, la denunziata violazione di leggesarebbe consistita nell’aver ritenuto sussistente il requisito sog- gettivodella colpevolezza in relazione ad una violazione - l’omesso pa- gamentodel diritto di licenza - mai compiuta dalla contribuente. Dun- que,secondo la società il provvedimento di irrogazione delle sanzioni notificato alla contribuente non contesterebbe alla contribuente l’omessopagamento del diritto di licenza bensì il mancato versamento delleaccise. Tale prospettazione impinge nel conforme accertamento contrario compiutosia della CTR sia del giudice di primo grado, secondo cui la contestazioneriguardava anche l’omesso pagamento del diritto di li- cenza(cfr. p.4 sentenza impugnata) . Inoltre,il mezzo è anche privo di specificità in quanto non riproduce il provvedimentodi irrogazione sanzioni per dimostrare il fatto contrario. La petizione di principio è infine smentita dalla sintesi dell’atto com- piutaalle pagg.13 e ss. del controricorso da cui si desume che la con- testazioneanche ai fini delle sanzioni era estesa anche a l diritto di li- cenza,dovuto dalla società in quanto officin a di energia elettrica auto- rizzata. 10. Il ricorso è conclusivamente rigettato. Le spese di lite sono regolate come da dispositivo e seguono la soccombenza. P.Q.M. LaCorte