CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05032/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2025 della Corte d'appello di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso procedimento a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 29 novembre 2022, il Tribunale di Campobasso assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 483 cod. pen. – per avere falsamente attestato, nella domanda di autorizzazione per l’esercizio di raccolta delle scommesse, di non avere riportato condanne per giochi d’azzardo - perché il fatto non sussiste, ritenendo penalmente irrilevante la mendace dichiarazione in quanto non resa in un atto pubblico. 2.Su ricorso avanzato dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso, la Quinta sezione di questa Corte, con sentenza n. 802 del 29/11/2023, dep. 2024, ha annullato con rinvio la sentenza di primo grado, richiamando la costante giurisprudenza di legittimità, per cui la norma di cui all'art. 76 del [OSCURATO:PERSONA] delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (d. lgs. n. 445 del 2000), stabilendo la sanzione penale per chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal medesimo T.U., rimanda al codice penale e alle leggi speciali in materia: ne consegue che risponde del reato di cui all'art. 483 cod. pen. il privato che renda false attestazioni circa gli stati, le qualità personali ed i fatti indicati nell'art. 46 del citato [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Sez. 6, n. 15485 del 24/03/2009, Ferragli, Rv. 24352; Sez. 5, n. 20570 del 10/05/2006, Esposito, Rv. 234203). 3.Investita del giudizio di rinvio, la Corte di appello di Campobasso, con sentenza deliberata il 16/01/2025, in riforma della sentenza di primo grado, riteneva [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all’art. 483 cod. pen. e lo condannava alla pena di due mesi di reclusione. 4. Avverso l'indicata sentenza della Corte territoriale, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di ricorso, di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 4.1. Con un primo motivo, denuncia violazione di legge in relazione all’art. 483 cod. pen. e mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato. La dichiarazione ritenuta mendace è stata resa dall’imputato attraverso la sottoscrizione di un modulo prestampato, nel quale era stata predisposta, nella sezione inerente ai requisiti di onorabilità, l’affermazione circa l’assenza di pregiudizi penali, senza che neppure il sottoscrittore fosse tenuto ad apporre una crocetta che attestasse la condivisione di quanto già prestampato. [OSCURATO:PERSONA] può ascriversi solo la leggerezza dell’avere sottoscritto un modulo prestampato, avendo la consapevolezza di non avere debiti o pendenze con la giustizia. Peraltro, il modulo è indirizzato all’uomo medio che non ha una conoscenza giuridica tale da poter comprendere il senso di una condanna penale per una categoria di reati o l’istituto della riabilitazione. Osservava ancora la difesa come in ogni caso il falso è da considerarsi innocuo, dal momento che il rilascio del titolo autorizzativo richiesto è subordinato all’ottenimento del certificato del casellario giudiziale. 4.2. Con un secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 131 bis cod. pen. La Corte d’appello non ha neppure valutato l’assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] per irrilevanza del fatto ex art. 131 bis cod. pen. Nel caso di specie ricorrevano tuttii presupposti per la concedibilità del beneficio in questione, e dal provvedimento impugnato non emergono datti indicativi di un apprezzamento della gravità dei fatti, tanto più che, nel caso di specie, essendo stata la domanda di autorizzazione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] prontamente respinta, non si è realizzata alcuna lesione della fede pubblica, bene giuridico tutelato dall’art. 483 cod. pen. 4.3. con il terzo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 53 e ss. legge 689 del 1981. Si duole il ricorrente che la Corte territoriale non abbia valutato la possibilità di sostituite la pena detentiva inflitta con la pena pecuniaria. 5.[OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge. 2.Il primo motivo, con il quale l’imputato contesta l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 483 cod. pen., è manifestamente infondato, nonchè meramente reiterativo di censure mosse in sede di gravame e devolute alla Corte territoriale che le ha risolte con motivazione scevra da aporie logiche e pertanto insindacabile in questa sede. La Corte d’appello ha analizzatoil modulo sottoscritto dall’imputato contenente la domanda di autorizzazioneper l’esercizio di raccolta delle scommesse (prodotto in allegato al ricorso), evidenziandone la chiarezza; pur trattandosi di un modulo prestampato, esso, scrive la Corte «non presenta alcun elemento di ambiguità o genericità idoneo a rendere difficoltosa l'immediata comprensione recando per converso espressamente e nel dettaglio non solo le disposizioni normative la cui violazione avrebbe comportato le sanzioni penali previste per la falsità delle attestazioni ivi rese,ma anche le diverse tipologie di reati in ordine alle quali il dichiarante affermava di non aver riportato condanne». Dall’esame del modulo, allegato al ricorso, emerge inoltre chel’imputato non si era limitato a sottoscrivere il modulo, ma lo aveva anche compilato in alcune parti. La Corte ha altresì evidenziato la presenza, a carico del [OSCURATO:PERSONA], di precedenti specifici in materia di giochi d’azzardo, definiti con sentenze irrevocabili nel 2015 e nel 2019, nonché un ulteriore precedente per violazione del TULPS definito con decreto penale di condanna definitivo nel 2019, osservando che «deve escludersi che l'imputato, per sua ammissione professionista della materia e non nuova a presentare domande finalizzate ad ottenere le licenze relative all'esercizio delle scommesse fosse inconsapevole di essere gravato da condanne penali» (pag. 7, sentenza impugnata). Né può essere invocata l’asserita innocuità del falso alla luce del consolidato orientamento di legittimità secondo cui la rilevanza penale del falso non può essere esclusa per la sola eventuale verificabilità ex post dei requisiti da parte della P.A., dovendo l’innocuità essere valutata in relazione alla funzione documentale dell’atto e non all’uso che se ne faccia. Questa Corte di legittimità ha, infatti, costantemente affermato che il cosiddetto “falso innocuo” ricorre solo quando l’infedele attestazione – nel falso ideologico – o l’alterazione – nel falso materiale – risultino del tutto irrilevanti rispetto al significato dell’atto e non producano alcun effetto sulla sua funzione documentale, non potendo l’innocuità essere valutata in relazione all’uso concreto che dell’atto venga fatto. È stato anche precisato che la lesione del bene giuridico protetto non dipende dalla possibilità di verifica successiva dei dati dichiarati, ma dalla compromissione dell’affidabilità dell’atto in sé, la cui funzione è quella di attestare circostanze corrispondenti al vero (Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020, dep. 2021, Brisciano, Rv. 280453-01). In definitiva, pare a questo Collegio che il motivo di ricorso non riesca a formulare una fondata critica alla decisione, in punto di tenuta logica, coerenza o contraddittorietà, arrestandosi alla mera critica confutativa: va tuttavia ribadito chel'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice di merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148). 3.La censura relativa alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è inammissibile, in quanto dedotta per la prima volta in sede di legittimità (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.). Sul punto va aggiunto che sul giudice di merito non grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, Polillo, Rv. 282773 - 01), per cui la Corte di appello non era tenuta ad esaminare di ufficio l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. 4.Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso, concernente la mancata sostituzione della pena detentiva con una pena pecuniaria. Va infatti rilevato che non risulta che l'imputato ne abbia mai fatto richiesta; né il giudice dell'appello ha l'obbligo di attivare d'ufficio il meccanismo di sostituzione della pena applicata, come recentemente affermato da Sez. 5, n. 13298 del 07/02/2025, Cherubini, Rv. 287907 - 01, secondo la quale al giudice d'appello è riconosciuto un potere discrezionale, esercitabile anche senza la necessità di un'esplicita richiesta dell'interessato, in difetto della quale, al mancato esercizio di tale potere, non consegue la nullità della sentenza. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso; tale decisione postula la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila.