CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44104/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /(i OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso è genericamente proposto rispetto all'incensurabile valutazione in fatto che ha escluso il dedotto uso di gruppo considerata la completa inverosimiglianza della prospettazione difensiva in base alle emergenze in atti che escludevano che il ricorrente, agli arresti domiciliari e con divieto di comunicazione, potesse occuparsi di dare mandato all'acquisto; Ritenuto che il secondo motivo avente ad oggetto il diniego della attenuante di cui all'art. / 62 n. 4 cod. pen., è parimenti generica deduzione in fatto avuto riguardo agli indici fattuali che l'hanno correttamente esclusa sul rilievo del commercio gestito dal ricorrente, nonostante la misura cautelare a suo carico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/9/202