CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2023
Cassazione n. 51123/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 25390/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato, per l'odierno ricorrente, la sentenza del Tribunale di Torino di condanna per il delitto di lesioni e per la contravvenzione di cui all'art. 4 commi 1 e 2 L. 110/75; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto- ed il secondo motivo del ricorso- con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alle dichiarazioni della persona offesa e del teste- non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito(cfr. pag. 8 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2023.