CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 febbraio 2023
Cassazione n. 19234/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 12516/2019 proposto da [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA] e per essa, nella qualità di mandataria con rappresentanza giusta procura in atti, la società [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:SOCIETA]), elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] nr 3, presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatae difeso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], sia in proprio che quale erede con beneficio di inventario di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione e in concordato preventivo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi con beneficio di inventario di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina nr 19 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la sentenza nr. 870/2018 della Corte d’Appello di Cagliari depositata il 18/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 febbraio 2023 Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la soc. [OSCURATO:SOCIETA] proposero opposizione al precetto, contenete l’intimazione al pagamento della complessiva soma di € 715.155,13 e all’esecuzione promossa dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito denominata per brevità BNL) sulla base di un decreto ingiuntivo non opposto e passato in giudicato. Gli opponenti chiesero: a) che fosse dichiarata l’inesistenza del diritto della banca di agire esecutivamente essendo il credito portato su precetto da compensare, in tutto o in parte, con le somme indebitamente addebitate dalla Banca a titolo di interessi anatocistici, usurari o ultralegali, o incassate da BNL in altre esecuzioni da terzi fideiussori tra i quali [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a; b) che, una volta effettuata la compensazione tra i crediti, la Banca fosse condannata al pagamento della residua differenza a favore degli opponenti ed al risarcimento dei danni subiti. 2. Il Tribunale di Cagliari, in parziale accoglimento dell’opposizione, dichiarò che il credito di BNL, indicato nel precetto, doveva essere decurtato della somma di € 205.605, pagata il 21/11/2007 dal [OSCURATO:PERSONA] s.c.a r.l, nonché della somma di € 68.613,05, trattenuta sulle pensioni del Planta e della Fiorelli. 3. Sull’impugnazione della Bancae sull’ appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduto, la Corte d’Appello di Cagliari, per quanto di interesse in questa sede, ha rigettato l’appello principale confermando la decurtazione dall’importo precettato dalla Banca della somma versata in suo favore dal [OSCURATO:PERSONA]. I giudici di secondo grado hanno rilevato che, pur volendo aderire alla tesi dell’appellante e qualificare la convenzione intervenuta tra la Banca e Confidi contratto autonomo digaranzia, non per questo era venuto meno il diritto di Confidi di agire in regresso nei confronti della debitrice e dei suoi fideiussori di quanto pagato a richiesta della Banca creditrice; ciò in quanto l’art 12 comma 5 della convenzione tra BNL e Confidi consentiva alla Banca di recuperare l’intero credito anche per conto del consorzio. Tale previsione, secondo i giudici distrettuali «era affatto inutile qualora, come sostiene l’appellante, Confidi non possa esercitare alcuna azione nei confronti del debitore principale e dei suoi fideiussori e, che, invece, consente alla Banca di agire anche per il credito vantato dal Consorzio, ma a nome e per conto di quest’ultimo». 4. Ha proposto ricorso per Cassazione BNL, sulla base di un unico motivo illustrato con memoria ; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è così rubricato «ai sensi dell’art. 360, primo comma nr 3 e 5 cpc: violazione e falsa applicazione degli artt.1362 e ss. cod. civ. in riferimento all’interpretazione della “ Convenzione” (e successive modifiche), intercorsa in data 27/4/1990 tra BNL cpa e [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l., con specifico riguardo alla natura ed al tipo di garanzia prestata da quest’ultima ed alle conseguenti ripercussioni sui rapporti intercorrenti tra [OSCURATO:SOCIETA] (debitore garantito socio del Confidi) ed i suoi fideiussori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] banca erogante il credito) e la stessa [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l. vizio di motivazione». [OSCURATO:PERSONA], dopo aver descritto nel dettaglio, sulla scorta delle clausole della Convenzione di garanzia intercorsa tra BNL e [OSCURATO:PERSONA], le modalità operative della garanzia collettiva del fido ed aver fatto un lungo excursus sulla natura di contratto autonomo di garanzia della garanzia mutualistica prestatale da Confidi, arriva a sostenere che Confidi non sia titolare dell’azione di regresso verso la debitrice principale e i suoi fideiussori e ciò proprio in ragione della natura autonoma della garanzia a dispetto del tenore letterale della clausola all’art 12 della Convenzione di garanzia. 2. Il motivo è inammissibile. 2.1 La censura nella sua concreta articolazione denuncia la violazione delle norme sull’ermeneutica contrattuale; va rilevato chesecondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questo giudice di legittimità, l'interpretazione dei contratti e degli atti negoziali in genere, in quanto accertamento della comune volontà delle parti in essi espressasi, costituisce attività propria ed esclusiva del giudice di merito, dovendo il sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità limitarsi alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (nonché, secondo la giurisprudenza anteriore alla modifica dell'art. 360 c. p.c., n. 5, al controllo della coerenza e logicità della motivazione, censura nella specie neanche proposta, avendo la società ricorrente, come sopra rilevato, denunciato soltanto la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale). 2.2 Deve, pertanto, escludersi che il ricorrente in cassazione possa di fatto, sotto le spoglie di una denuncia per violazione di legge (artt. 1362 c.c. e ss.), contrapporre una diversa è più favorevole soluzione ermeneutica e chiedere al giudice di legittimità di procedere ad una nuova interpretazione dell'atto negoziale (cfr. Cass S.U nr. 1914/2016). 2.3 Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa" (Cass. 10554 del 2010 25728/2013). 2.4 Si è, infine, precisato che per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l'unica possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto quella poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (sentenze 20 novembre 2009, n. 24539, 18 novembre 2013, n. 25861, e 4 marzo 2014, n. 5016). 2.5 Nel caso di specie i giudici di merito hanno innanzitutto rimarcato che, anche a voler inquadrare la garanzia mutualistica e collettiva del consorzio nello schema del contratto autonomo di garanzia, al consorzio escusso per il pagamento da parte della banca erogatrice del credito compete, in via di principio, l’azione di regresso nei confronti del debitore principale consorziato e dei suoi garanti personali coobbligati in solido. 2.6 Ad avvalorare tale assunto, secondo la Corte distrettuale, concorre il testo dell’art. 12 della convenzione che prevede espressamente la possibilità della banca di provvedere al recupero dell’intero credito anche per conto del consorzio, «previsione affatto inutile qualora, come sostiene l’appellante, Confidi non possa esercitare alcuna azione nei confronti del debitore principale e dei suoi fideiussore, e che , invece consente alla banca di agire anche per il credito vantato dal Consorzio, ma a nome e per conto di quest’ultimo» situazione che non si è verificata dal momento che la Banca ha richiesto con il precetto a nome proprio anche la somma di € 205.605 pacificamente corrisposta da Confidi alla Banca. 2.7 Si tratta di un'interpretazione plausibile e non irragionevole sicché il motivo è nel suo complesso rivolto a sollecitare questa Corte ad un diverso e non consentito esame del merito. 2.8 Né la motivazione della sentenza sul punto, si pone al di sotto del minimo costituzionale. 3. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile. 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. PQM La Corte, dichiara inammissibile il ricorso Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessive € 6.200 di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato par