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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 dicembre 2022

Cassazione n. 02602/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 22/3/2022 dalla Corte di appello di Venezia; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ."( OSSERVA Ritenuto che i ricorsi con riferimento alla sentenza di concordato in appello per il reato di cui art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposti per motivi non consentiti.

La sentenza impugnata, infatti, è stata emessa a seguito di concordato sulla pena, con rinuncia ai motivi di appello da parte del difensore.

I proposti ricorsi si limitano ad evocare in termini meramente assertivi e, comunque, generici, ipotetici vizi di violazione di legge nonché carenza di motivazione sul giudizio di colpevolezza in presenza di rinuncia ai motivi diversi da quelli sulla pena nonché di illegalità della pena derivante dalla erronea qualificazione giuridica del fatto, che avrebbe dovuto essere sussunto - ad avviso del ricorrente - nell'ambito dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Trattasi, dunque, di motivi che esulano dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare.

Va, infatti, ribadito che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 dicembre 2022 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 22/3/2022 dalla Corte di appello di Venezia; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ."( OSSERVA Ritenuto che i ricorsi con riferimento alla sentenza di concordato in appello per il reato di cui art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposti per motivi non consentiti. La sentenza impugnata, infatti, è stata emessa a seguito di concordato sulla pena, con rinuncia ai motivi di appello da parte del difensore. I proposti ricorsi si limitano ad evocare in termini meramente assertivi e, comunque, generici, ipotetici vizi di violazione di legge nonché carenza di motivazione sul giudizio di colpevolezza in presenza di rinuncia ai motivi diversi da quelli sulla pena nonché di illegalità della pena derivante dalla erronea qualificazione giuridica del fatto, che avrebbe dovuto essere sussunto - ad avviso del ricorrente - nell'ambito dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Trattasi, dunque, di motivi che esulano dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare. Va, infatti, ribadito che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 dicembre 2022 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 02602/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris