CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 maggio 2025
Cassazione n. 13237/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 29,presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-avverso SENTENZA di TRIBUNALE TIVOLI n. 1061/2021 depositata il23/12/2021.Oscuramento disposto Numero registro generale 15612/2022Numero sezionale 2113/2025Numero di raccolta generale 13237/2025Data pubblicazione 19/05/2025Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/04/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1.Il Tribunale di Tivoli, giudice della opposizione ad accertamento tecnicopreventivo obbligatorio ex art. 445 bis cod.proc.civ., rigettava laopposizione proposta dalla ricorrente in epigrafe indicata avverso laconsulenza tecnica depositata nella prima fase del procedimento, cheaveva negato la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimentodell’assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge n. 222/1984.2.Il Tribunale, richiamate le conclusioni del consulente d’ufficio, osservavache la opponente aveva espresso una generica doglianza avverso gliapprezzamenti puntuali e circostanziati contenuti nella consulenza, senzamuovere alcuno specifico rilievo critico fondato sui documenti in atti; sitrattava di mere deduzioni di parte che, se sufficienti a disporrel’accertamento tecnico preventivo nella prima fase, non giustificavano ilrinnovo delle operazioni peritali nel giudizio di opposizione.3.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la ricorrente inepigrafe indicata, articolato in due motivi di censura, cui l’[OSCURATO:PERSONA] ha resistitocon controricorso.CONSIDERATO CHE1.Il primo motivo di ricorso è proposto - ai sensi dell’articolo 360 n. 3cod.proc.civ. - per violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e dell’art. 9legge n. 222/1984.La parte ricorrente ha esposto che il ricorso per accertamento tecnicopreventivo era stato proposto avverso la mancata conferma dell’assegnoordinario di invalidità, il cui requisito medico legale era stato in originericonosciuto in via giudiziaria, all’esito di precedente ricorso ex art. 445 bisc.p.c. al Tribunale di Tivoli, con decreto di omologa.Ha lamentato che il CTU nominato nel presente giudizio non avevaeffettuato alcuna diagnosi medico legale e che tale circostanza avevaimpedito il confronto con la situazione clinica accertata nel giudizioprecedente; tanto premesso, ha denunciato la violazione del principio di2 di 5Oscuramento disposto Numero registro generale 15612/2022Numero sezionale 2113/2025Numero di raccolta generale 13237/2025Data pubblicazione 19/05/2025diritto secondo il quale nelle controversie in materia di soppressione delleprestazioni di invalidità, per asserito miglioramento, il giudicato sullaesistenza del requisito sanitario ha efficacia ultrattiva e le malattie, seinvariate, non possono essere diversamente valutate. Sul punto sisostiene che la negatività al follow up, valorizzata dal CTU, era già stataconsiderata nel precedente procedimento giudiziario e che la patologiapsichiatrica era stata valutata in modo del tutto difforme rispetto allaprecedente consulenza d’ufficio.2.La seconda critica è proposta - ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod.proc.civ. -per omesso esame di un punto decisivo della controversia, sempre sulrilievo della mancata considerazione del fatto, allegato al ricorso peraccertamento tecnico preventivo (doc. 29) ed al ricorso in opposizione(doc. 10), del riconoscimento del requisito sanitario dell’assegno ordinariodi invalidità nella CTU, poi omologata, disposta nel precedenteprocedimento di accertamento tecnico preventivo.3.Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per laloro connessione, è infondato.Alcuna violazione di giudicato può ravvisarsi nella diversità delleconclusioni rassegnate dal CTU dell’attuale giudizio rispetto a quelle delCTU nominato nel precedente procedimento che ha dato luogo alriconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità.Invero, la violazione del giudicato è stata prospettata in relazione a statipatologici la cui valutazione è ex se variabile nel tempo, come lavalutazione del follow up in oncologia e la patologia psichiatrica. Il CTUnominato nell’odierno giudizio ha dato rilievo alla negatività al follow uponcologico, che assume autonomo significato a distanza di tempo dallaprima CTU nonché al fatto che per la patologia psichiatrica la certificazionepiù recente risaliva all’anno 2019. E’ dunque esclusa la sovrapponibilitàdel quadro clinico accertato dai due consulenti d’ufficio.Né può darsi seguito al mero dubbio di violazione del giudicato prospettatoin riferimento ad altre patologie e non meglio illustrato.3 di 5Oscuramento disposto Numero registro generale 15612/2022Numero sezionale 2113/2025Numero di raccolta generale 13237/20254.Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità; laData pubblicazione 19/05/2025parte, infatti, non individua un preciso fatto storico non esaminato edavente rilevanza decisiva ma torna a dolersi genericamente della omessaconsiderazione delle valutazioni compiute dal primo CTU.Era onere della parte individuare le patologie accertate nel precedentegiudizio che nel tempo erano rimaste stabili ed illustrare sotto qualeprofilo le relative valutazioni del precedente CTU avrebbero condotto allaconferma dell’assegno di invalidità.5.Il ricorso deve essere complessivamente respinto.6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono lasoccombenza.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei dirittidella parte ricorrente, per evitare la diffusione di dati riguardanti lo statodi salute, si deve disporre, in caso di riproduzione in qualsiasi forma dellapresente ordinanza, l'omissione delle generalità e di ogni altro datoidentificativo della parte ricorrente P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento dellespese, che liquida in € 200,00 per spese ed € 2.500,00 per compensiprofessionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art.13, se dovuto.4 di 5Oscuramento disposto Numero registro generale 15612/2022Numero sezionale 2113/2025Numero di raccolta generale 13237/2025Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, dispone che, in caso diData pubblicazione 19/05/2025diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e glialtri dati identificativi del ricorrente.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 aprile 2025IL PRESIDENTERossana Mancino5 di 5