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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09344/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato avente ad oggetto la sottrazione di energia elettrica, commesso il 20 luglio 2017; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è inoltre volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro delineato dalla doppia conforme di condanna senza incorrere in cadute logiche; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato: - il delitto di furto pluriaggravato, punito con una pena detentiva edittale da tre a dieci anni di reclusione, non rientra nei limiti richiesti per l'applicabilità dell'istituto né dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2020, che si riferisce ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale per la pena detentiva, né dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 150 del 2022 («minimo due anni»); - ai fini della determinazione della pena detentiva prevista che consente l'accesso all'art. 131-bis cod. pen. non si tiene conto, per espressa previsione legislativa (comma quarto del citato art. 131-bis), del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69, come invece pretenderebbe il ricorrente; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso - che contesta il diniego delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 nn. 4 e 6 cod. pen. e il mancato bilanciamento in termini di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti - è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, cfr. pag. 5); Chiarito che l'inammissibilità del ricorso rende il procedimento impermeabile rispetto al sopravvenuto regime di procedibilità a querela del reato in rassegna conseguente alla legge n. 150 del 2022, posto che «la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito "sostanziale" ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso» (cfr. Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato avente ad oggetto la sottrazione di energia elettrica, commesso il 20 luglio 2017; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è inoltre volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro delineato dalla doppia conforme di condanna senza incorrere in cadute logiche; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato: - il delitto di furto pluriaggravato, punito con una pena detentiva edittale da tre a dieci anni di reclusione, non rientra nei limiti richiesti per l'applicabilità dell'istituto né dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2020, che si riferisce ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale per la pena detentiva, né dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 150 del 2022 («minimo due anni»); - ai fini della determinazione della pena detentiva prevista che consente l'accesso all'art. 131-bis cod. pen. non si tiene conto, per espressa previsione legislativa (comma quarto del citato art. 131-bis), del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69, come invece pretenderebbe il ricorrente; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso - che contesta il diniego delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 nn. 4 e 6 cod. pen. e il mancato bilanciamento in termini di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti - è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, cfr. pag. 5); Chiarito che l'inammissibilità del ricorso rende il procedimento impermeabile rispetto al sopravvenuto regime di procedibilità a querela del reato in rassegna conseguente alla legge n. 150 del 2022, posto che «la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito "sostanziale" ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso» (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 09344/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris