CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 05605/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma ha confermato la declaratoria del primo giudice - resa in sede di rito abbreviato - di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, per avere ceduto e illecitamente detenuto, all'interno di un vano ascensore dello stabile sito in Roma via Gigliotti n. 29, varie tipologie di sostanze stupefacenti, meglio indicate in rubrica (fatto del 27.4.2011). 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, lamentando quanto segue: I) Violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova, per avere la sentenza omesso di valutare due delle tre discrasie esistenti tra il verbale di arresto e l'annotazione di p.g., posto che nell'annotazione di p.g. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si descrive che in altri quattro episodi di cessione l'imputato, prima di consegnare la sostanza, non era entrato nello stabile ma si era recato alla sua automobile. Gli elementi omessi infondono dubbi sulla ricostruzione storica degli eventi. Gli operanti non videro mai l'imputato entrare nel vano ascensore ma supposero il fatto contestato sulla base della sua permanenza all'interno dello stabile, ove non dimorava, ma si tratta di meri sospetti. II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla pena illegale comminata, non essendo stata riconosciuta l'ipotesi tenue di cui al quinto comma dell'art. 73 cit. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo sollecita una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità, peraltro smentita dalla stessa annotazione di polizia giudiziaria allegata al ricorso, da cui si evince, come correttamente affermato dai giudici di merito, che il ricorrente è stato notato avviarsi, dopo un preliminare (7- contatto con i cessionari, verso l'edificio condominiale contrassegnato al civico 29, e all'interno dello stesso, verso la scala B, trattenersi per qualche minuto nel fabbricato, per poi ritornare dai consumatori munito dello stupefacente richiesto. Pertanto, sulla base di indiscussa circostanza di fatto, i giudici del gravame di merito hanno congruamente e non illogicamente concluso che il ricorrente «deteneva lo stupefacente occultato negli interstizi murari dei vari piani del predetto stabile di via Gigliotti 29 ai quali accedeva, facendo ripetutamente ingresso nell'edificio, prima delle cessioni delle confezioni di stupefacente». 3. Il secondo motivo non era stato proposto in sede di appello; pertanto, lo stesso è inammissibile in questa sede. Trattasi, peraltro, di censura manifestamente infondata, posto che l'ipotesi del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rv. 247911). Nel caso di specie, la Corte di appello non ha ritenuto possibile configurare l'ipotesi di lieve entità, in ragione delle peculiari circostanze che hanno caratterizzato la condotta, la quale si è svolta in modo organizzato, in un popoloso quartiere cittadino, mediante l'occultamento di cospicue confezioni di droga all'interno di un edificio condominiale. Anche la doglianza relativa alla irrogazione di pena (asseritamente) illegale è manifestamente infondata, non ricorrendo nella specie un caso di pena illegale, bensì di pena che, stante la motivata esclusione del fatto di lieve entità, rientra nei parametri edittali. In ogni caso, il ricorrente neanche avrebbe interesse di lamentarsi della pena irrogata, determinata nei minimi di legge. 4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 novemb