CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 gennaio 2023
Cassazione n. 34543/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]. Il Procuratore Generale conclude per il rigetto dei ricorsi. Per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sono presenti i difensori di fiducia [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del foro di MESSINA. L'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] dopo aver illustrato alcuni punti del ricorso e riportandosi nel resto insiste nell'accoglimento. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], illustrando brevemente ulteriori motivi di ricorso ne chiede l'integrale accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 5 gennaio 2023, il Tribunale di Messina, decidendo in sede di riesame, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Messina che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 3091190 (capi 1, 2, 5, 8 e 164 della imputazione provvisoria). Le indagini, si legge nella ordinanza, hanno riguardato un'associazione per delinquere finalizzata al traffico ed alla commercializzazione di sostanze stupefacenti di varia natura, operante nel rione Giostra in Messina. La gravità indiziaria in ordine alla esistenza della organizzazione di che trattasi era desunta dalle risultanze dell'attività investigativa compiuta dalla Guardia di Finanza di Messina, compendiate nell'informativa finale del 18 gennaio 2021. [OSCURATO:PERSONA] dell'ordine avevano avviato un'attività di videoripresa con telecamere collocate nel vico Bensaia del rione Giostra, luogo in cui risultava operante l'organizzazione promossa e diretta da [OSCURATO:PERSONA] mbattista, il quale era coadiuvato dai più stretti familiari. Le attività di videoripresa erano state accompagnate da un'articolata attività d'intercettazione, effettuata anche attraverso l'utilizzo di captatori informatici ex art. 266, comma 2-bis cod. proc.pen. Erano state successivamente acquisite le propalazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale, inizialmente intraneo alla congrega, si era poi dissociato dal contesto criminale di appartenenza, apportando un significativo contributo conoscitivo alle indagini e permettendo di stabilire l'organigramma del sodalizio, la ripartizione dei ruoli dei diversi partecipanti al suo interno, i settori di interesse e le modalità operative dell'organizzazione. Il sodalizio, strutturato su base familiare, presidiava il territorio ed aveva avviato un florido commercio di stupefacenti, prevalentemente del tipo cocaina e marijuana. 1J [OSCURATO:PERSONA] dettava le regole del commercio e si interfacciava con stabili fornitori ed acquirenti della sostanza, che provvedevano a loro volta allo smercio dello stupefacente. In relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale, nell'evidenziare la gravità del quadro indiziario emerso a carico dell'indagato, ha valorizzato le dichiarazioni provenienti dal collaboratore Bonanno circa il coinvolgimento nella vicenda del ricorrente. Ha richiamato gli esiti delle viedeoriprese effettuate dagli organi inquirenti e ripercorso il contenuto di talune conversazioni intercettate riguardanti i singoli episodi in contestazione, desumendo, da tali episodi e dai rapporti instaurati con gli altri soggetti coinvolti nelle vicende in esame, primo fra tutti il Cuscinà, anche la partecipazione del ricorrente all'associazione contestata al capo 164 della rubrica, rappresentando come gli esiti delle indagini tecniche costituiscano significativi elementi di riscontro a tali dichiarazioni. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo dei suoi difensori, i quali, nei separati atti depositati, hanno articolato i seguenti motivi di doglianza. Ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. I) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo stesso del provvedimento impugnato; nullità dell'ordinanza custodiale emessa dal giudice delle indagini preliminari presso il tribunale di Messina e della ordinanza del tribunale di Messina ai sensi dell'articolo 292, comma 2, lettera c bis, codice procedura penale; insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex articolo 273 cod. proc. pen.; nullità dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'articolo 125 cod. proc. pen. e 309, comma 9, cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata appare caratterizzata da mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; essa ricalca pedissequamente l'ordinanza genetica, riproponendo le medesime argomentazioni e la medesima valutazione espressa con riferimento agli indizi di colpevolezza e alle esigenze cautelari ravvisate a carico del ricorrente, limitandosi a censurare le ragioni difensive senza dedicare alle stesse sufficiente ed adeguato spazio motivazionale. Manca nell'ordinanza impugnata l'indicazione di specifiche condotte attive poste in essere dall'indagato, che valgano a superare la passività e neutralità della sua posizione per come rappresentata nella memoria difensiva. La motivazione si sostanzia in argomenti non relazionabili ai temi rilevanti della vicenda che occupa, riguardanti l'ipotesi del concorso di persone nel reato. Il concorso ex articolo 110 cod. pen. esige un contributo causale, in termini sia pur minimi, di facilitazione della condotta delittuosa, mentre la semplice conoscenza o anche l'adesione morale e l'assistenza inerte non realizzano la fattispecie concorsuale. Più precisamente, in tema di detenzione illecita di sostanza stupefacente, la giurisprudenza della Suprema Corte ha costantemente escluso il concorso di persone nel reato in ipotesi di semplice comportamento negativo di chi assista passivamente alla perpetrazione dello stesso e non ne impedisca o ostacoli in vario modo l'esecuzione, non ravvisandosi, in tal caso, un obbligo giuridico ex articolo 40, comma 2, cod. pen. L'ordinanza impugnata, pur assumendo che il Pelle non fosse spettatore passivo di un'attività illecita, non adduce alcun elemento a sostegno della compartecipazione diverso dalla mera presenza del ricorrente presso l'abitazione del Cuscinà. Nessuna risposta è offerta in merito alle censure difensive attinenti alla irrilevanza, ai fini della concretizzazione della condotta concorsuale, della presenza del ricorrente sul luogo di consumazione del reato. L'ordinanza non spiega per quale motivo la presenza del ricorrente non possa ritenersi soltanto casuale, ben potendo egli essere stato mero accompagnatore del Gioffrè, nè indica il contributo morale o materiale che la sua presenza avrebbe apportato alla perpetrazione del reato. L'ordinanza impugnata non si confronta con l'eloquenza di numerose sentenze emesse in sede di legittimità nelle quali, a fronte di condotte analoghe, si è escluso il concorso di persone nel reato, non adducendo, nell'apparato motivazionale esposto, alcun elemento idoneo a rappresentare come la mera presenza passiva del ricorrente agli episodi incriminati, priva di qualsiasi apporto materiale o morale, possa valutarsi in termini di concorso nel reato, superando la linea di discrimine tra connivenza non punibile e partecipazione nel reato. Contraddittoria appare la motivazione della ordinanza nella parte in cui, a giustificazione delle condotte di cui all'articolo 73 d.P.R. 309/90, nei vari episodi contestati al ricorrente, richiama le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA]. Omette di considerare come il collaboratore di giustizia, nell'interrogatorio del 9 giugno 2021, abbia raffigurato il ricorrente come estraneo alla condotta di reato, affermando testualmente:le c:onsegne venivano fatte da Peppe da solo.., solo due o tre volte è venuto con il cugino Totò che ho indicato in foto". Essendo tali le dichiarazioni del collaboratore Bonanno, principale fonte indiziaria, appare evidente la contraddittorietà e manifesta illogicità dell'ordinanza impugnata e dell'iter argomentativo posto a fondamento della ritenuta responsabilità dell'imputato. Parimenti non condivisibile appare l'iter argomentativo posto a fondamento della ritenuta gravità indiziaria con riferimento alla fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 74 d.P.R. 309/90, nella misura in cui non sembra individuare in modo corretto i requisiti ~ti Ffln della partecipazione del soggetto al sodalizio criminoso. Per pacifica giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurazione delle ipotesi della partecipazione associativa nel reato è necessario rinvenire un vincolo organico e durevole, come tale caratterizzato da1119 continuità e stabilità. Tale requisito non appare individuabile nella ordinanza impugnata, la quale omette di evidenziare compiutamente i singoli elementi della fattispecie in oggetto e non spiega da quali elementi sia possibile desumere l'inserimento del ricorrente, in maniera stabile ed organica, all'interno della organizzazione di cui si tratta.II) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale; mancanza, contraddittorietà, e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo stesso del provvedimento impugnato; nullità dell'ordinanza custodiale emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Messina in data 7 novembre 2022 e della ordinanza del tribunale del riesame; insussistenza delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c) cod. proc. pen. e 270 cod. proc. pen.; violazione del principio di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere; nullità dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'articolo 125 cod. proc. pen. Il tribunale incorre in un macroscopico errore valutativo allorquando asserisce che non esiste un solo elemento fattuale che permetta di ritenere superata la presunzione che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte "attraverso misure meno afflittive rispetto a quella degli arresti domiciliari alla quale il predetto è in atto sottoposto". [OSCURATO:PERSONA], infatti, è sottoposto a misura custodiale infrannuraria presso la Casa circondariale di Catanzaro; è quindi evidente l'approssimazione del vaglio cautelare effettuato dal tribunale del riesame. All'evidenza, il provvedimento risulta mancante di una valutazione critica specifica rispetto al ricorrente ed alla sua posizione giuridica processuale. Il giudizio cautelare espresso nell'ordinanza impugnata non è chiaramente rapportato ai fatti in contestazione, né alla persona del ricorrente, limitandosi i giudici a negare la concessione di una misura meno grave sulla base di una poco accorta tecnica di "copia e incolla". Le argomentazioni espresse in punto di presunzione relativa non appaiono condivisibili. L'apparato motivazionale non può ritenersi idoneo e sufficiente a giustificare il diniego della misura più gradata. Le argomentazioni spese dal tribunale in ordine all'allarmante pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] e al suo inserimento in circuiti delinquenziali di sicuro spessore criminale manca di dimostrazione fattuale. Atteso il carattere di extrema ratio che connota la custodia cautelare in carcere, tale da indurre a confinare la sua applicazione ai casi in cui ogni altra misura risulti inadeguata, non è dato ravvisare nell'ordinanza impugnata l'indicazione di elementi concreti sulla base dei quali possa affermarsi che l'imputato, verificandosi l'occasione, possa facilmente commettere reati rientranti tra quelli contemplati dalla norma processuale in discorso. Ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. I) Violazione di legge e vizio di motivazione. Il provvedimento impugnato sarebbe viziato sotto molteplici profili.Capo 164. Secondo l'imputazione provvisoria, [OSCURATO:PERSONA] è partecipe del sodalizio quale stabile fornitore di sostanza stupefacente reperita sul mercato calabrese. Occorre evidenziare, come si ricava dalla lettura dei capi di imputazione e dal testo del provvedimento impugnato, che il materiale valutabile quanto alla gravità indiziaria è rappresentato dagli esiti delle attività di intercettazione, dai contenuti delle immagini delle videoriprese e dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Bonanno. Le indagini coprono un arco temporale piuttosto lungo, che si colloca tra i primi mesi dell'anno 2019 e gli ultimi dell'anno 2022, avuto riguardo anche all'indicazione temporale della contestazione. I reati fine, in forza dei quali si contesta all'indagato la partecipazione al sodalizio, sono racchiusi nel limitato arco temporale di un mese. La censura mossa attiene proprio alla connotazione di stabilità del rapporto intercorso tra Gioffrè e Pelle, nonché al ruolo di fornitore attribuito a quest'ultimo anche alla luce delle dichiarazioni del collaboratore. Il tribunale ed il Giudice per le indagini preliminari non si confrontano correttamente con le risultanze in atti ed in particolare con le dichiarazioni del collaboratore, travisandone il contenuto e la portata. Secondo il collaboratore, il suo rapporto con Gioffrè nacque su iniziativa di altro indagato, che gli presentò il calabrese. Con il Gioffrè raggiunse un accordo per la fornitura di stupefacente. L'accordo tra i due si perfezionò in assenza dell'odierno ricorrente. Il collaboratore ha precisato che in talune occasioni, circa 7-8 volte, era presente insieme a "Peppe", soprannome del Gioffrè, anche il Pelle. Le emergenze investigative hanno condotto alla formulazione di quattro capi di imputazione (1, 2, 5 ed 8), relativi ad altrettante occasioni di cessione o pagamenti di somme alle quali aveva assistito anche [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, è indubbio che tali occasioni si snodino in un arco temporale che va dal 16 dicembre 2019 al 12 gennaio 2020. Le complessive imputazioni provvisorie riguardano anche ulteriori episodi, nei quali risulta coinvolto il solo Gioffrè. Tali capi di imputazione danno contezza, a partire dal successivo 22 gennaio 2020, del subentro di altri calabresi quali fornitori del sodalizio. Il Tribunale afferma che dalle risultanze emergono i tratti di un rapporto durevole del Pelle con l'associazione capeggiata dal Cuscinà, insorto in epoca anteriore all'inizio dell'attività di indagine e che è proseguito durante un non modesto arco temporale. Si sostiene che il duo Pelle-Gioffrè abbia rappresentato un costante canale di approvvigionamento del sodalizio. L'entità dei traffici, il volume delle operazioni e le ingenti somme corrisposte costituirebbero precisi indici di stabilità e non occasionalità dei rapporti.Tale ragionamento non appare adeguato a sostenere la decisione, essendo non conforme ai principi giurisprudenziali in materia di partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/9C). Che il rapporto sia hisorto in epoca anteriore all'inizio dell'attività di indagine è espressione contraddetta dallo stesso provvedimento impugnato t laddove descrive la genesi delle indagini. Quanto alla durata del rapporto esso è quantificabile in un solo mese. Nell'ambito di tale breve periodo, [OSCURATO:PERSONA], alla stregua di quanto riportato in imputazione, è coinvolto in quattro episodi. Che siffatto rapporto possa definirsi stabile e durevole è apprezzamento di merito contraddetto dalla esiguità del numero di volte in cui è coinvolto il ricorrente. Analoga considerazione deve formularsi rispetto all'affermazione che il duo Pelle-Gioffrè abbia rappresentato un costante canale di approvvigionamento dell'organizzazione, risolvendosi l'affermazione in una ripetizione del medesimo concetto. Il tribunale ha travisato il contenuto della informativa in atti della Guardia di finanza, che ha chiarito il quadro dei rapporti del sodalizio con i fornitori calabresi. Rispetto al quantitativo oggetto delle singole forniture, alla qualità della sostanza ed agli importi corrisposti per le forniture vi è il solo dichiarato del collaborante, privo del benché minimo riscontro. In relazione ai capi 1, 2, 5, ed 8 della imputazione, la gravità indiziaria è fondata unicamente sulle dichiarazioni del collaboratore. Il tribunale ha del tutto trascurato di assolvere all'onere motivazionale riguardante l'attendibilità intrinseca della fonte e la presenza di riscontri individualizzanti. Non si riscontra in atti alcuna conversazione intercettata in grado di supportare il narrato del collaboratore. II) Mancanza di motivazione e violazione di legge in tema di esigenze cautelari. Il tribunale non tiene conto del fatto che sono trascorsi oltre tre anni dai fatti ascritti al ricorrente, il quale risulta del tutto incensurato. Le argomentazioni illustrate nella ordinanza riguardanti il pericolo di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. difettano dei requisiti della concretezza e dell'attualità. Le stringenti limitazioni in termini di spostamenti e contatti personali, il controllo pressante da parte degli organi a ciò preposti, la sottoposizione a misura custodiale di tutti i soggetti facenti parte della presunta associazione criminale akuale il Pelle avrebbe fornito lo stupefacente ivalgono a superare le argomentazioni espresse nella ordinanza impugnata a proposito della inadeguatezza della misura domiciliare.[OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi dedotti dal ricorrente sono infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato. 2. In termini generali, è opportuno evidenziare come, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per Cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetti solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'abbiano indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 25546001). Va inoltre precisato che, dal punto di vista indiziario, nella fase cautelare è sufficiente il requisito della sola gravità (articolo 273, comma 1, cod. proc. pen.), giacché il comma 1-bis del citato art. 273 (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 dell'articolo 192 cod. proc. pen., che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: derivandone„ quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen., e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 37878 del 06/C17/2007, Cuccaro, Rv. 237475). 3. Il tribunale manifesta di avere seguito un adeguato percorso logico- argomentativo, avendo dato conto in maniera puntuale degli elementi risultanti a carico dell'indagato in relazione ai fatti di cui alle imputazioni provvisorie elevate a suo carico. Le doglianze dei difensori attinenti al merito della vicenda possono essere trattate congiuntamente, stante la medesimezza della natura delle critiche portate al discorso giustificativo offerto dal tribunale. Relativamente ai singoli episodi afferenti al commercio di sostanze stupefacenti, si è evidenziato in motivazione come le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] abbiano trovato puntuale riscontro negli esiti delle indagini tecniche (in particolare nelle intercettazioni effettuate sull'utenza in uso al Cuscinà e nelle videoriprese degli incontri avvenuti presso l'abitazione di quest'ultimo). Il collaborante, a cui sono stati mostrati i fotogrammi delle riprese effettuate presso l'abitazione del Cuscinà, ha riconosciuto l'odierno ricorrente, ed ha riferito che i due calabresi (Gioffrè e Pelle), nei diversi incontri registrati, erano andati dal Cuscinà a ritirare i soldi delle pregresse forniture di stupefacente (cfr. pag. 12 e seguenti della ordinanza). I fatti, si legge in motivazione, risultano riscontrati dall'accertata presenza presso l'abitazione del Cuscinà dei due indagati. Secondo consolidato orientamento della Corte di legittimità, la gravità indiziaria richiesta per l'applicazione della misura cautelare può fondarsi anche sulle dichiarazioni circostanziate di un solo collaboratore, purchè il suo narrato abbia trovato riscontro in elementi esterni, anche di natura locica (cfr. Sez. 2, n. 16183 del 01/02/2017, Fiore, Rv. 269987, così massimata:"Nella fase delle indagini preliminari, i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione di una misura cautelare, che devono essere tali da lasciar desumere la qualificata probabilità di attribuzione all'indagato del reato per cui si procede, possono fondarsi sulla dichiarazione precisa, coerente e circostanziata rilasciata anche da un solo collaboratore di giustizia, sempre che tale dichiarazione abbia trovato riscontro in elementi esterni, anche di natura logica, tali da renderne verosimile il contenuto"). Nel caso in esame, le dichiarazioni del collaboratore hanno trovato conforto nelle videoriprese che hanno riguardato i singoli incontri tra Cuscinà, capo dell'organizzazione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. All'esito di tali incontri, svoltisi tutti con le stesse modalità, si aveva modo di accertare il ritiro, da parte dei due indagati, di alcuni pacchetti, che contenevano, alla stregua delle dichiarazioni del collaborante, il danaro relativo alle pregresse forniture della sostanza stupefacente. In relazione all'episodio contestato al capo 5) della rubrica, sull'uscio della dimora di Cuscinà, [OSCURATO:PERSONA] fu ripreso mentre riponeva in tasca un pacchetto bianco (si veda quanto riportato alla fine di pagina 14 della ordinanza). Come ha adeguatamente motivato il tribunale, che ha vagliato accuratamente gli elementi a carico dell'indagato, fornendo una motivazione logica e coerente, non è sostenibile con riferimento alla persona dell'indagato l'ipotesi della connivenza non punibile. Proprio la circostanza della ripresa effettuata presso l'abitazione di Cuscinà in relazione all'episodio di cui al capo 5) della rubrica conferma il contributo prestato dal ricorrente nelle vicende in esame e la validità logica della ricostruzione offerta dal tribunale nella ordinanza impugnata. 4. Del tutto generiche risultano le doglianze difensive in ordine alla pretesa nullità dell'ordinanza genetica e della ordinanza del tribunale del riesame per violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c bis cod. proc. pen. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa (motivo primo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]), il tribunale del riesame ha offerto puntuale risposta alle doglianze difensive concernenti la prospettazione della mancanza di un qualunque contributo prestato dall'indagato nelle attività delittuose contestate. L'occasionalità della presenza del ricorrente sui luoghi dei fatti, l'assenza di comportamenti positivi da parte di questi sono aspetti vagliati dal tribunale e disattesi con congrua motivazione. Nella ordinanza, con argomentare logico, si esclude l'occasionalità della presenza di [OSCURATO:PERSONA] presso l'abitazione di Cuscinà in ragione della ripetizione degli incontri e dei comportamenti positivi osservati (si veda quanto detto sopra in relazione all'episodio contestato al capo 5 della rubrica). 5. Del pari generiche e tendenti ad una non consentita rivalutazione dei fatti riguardanti i reati fine contestati sono le dogli.anze espresse nel primo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Come già chiarito in precedenza, i limiti di sindacabilità da parte della Corte di cassazione dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame in tema di libertà personale sono ristretti entro confini ben delimitati. L'ordinamento, infatti, non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. Il controllo di legittimità sui punti devoluti in materia è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) la presenza di una motivazione nella quale non siano individuabili aspetti manifestamente illogici e palesemente incoerenti. Il controllo stabilito a garanzia del provvedimento non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa la concludenza dei risultati del materiale probatorio, allorquando la motivazione, come nel presente caso, sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.6. Quanto alla gravità indiziaria attinente alla ipotizzata partecipazione all'associazione, è d'uopo rilevare come le argomentazioni difensive siano destituite di fondamento. L'accordo tra i diversi compartecipi all'associazione non deve necessariamente assumere la forma di un patto espresso consacrato in atti di costituzione, statuti, regolamenti, iniziazioni o altre manifestazioni di formale adesione: al contrario, può ritenersi non necessario che intervenga un patto esplicito tra gli associati, essendo sufficiente l'esistenza di fatto di una struttura organizzata tesa all'attuazione di un programma criminoso nel settore del traffico degli stupefacenti, in cui si innesti il contributo apportato dal singolo nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune (cfr. Sez. 2, n. 43327 del 08/10/2013, Bashli e altri., Rv. 256969 - 01: «Si è in presenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ogniqualvolta tra tre o più persone si stringa, anche di fatto, un patto che ha in sé la cosiddetta "affectio societatis", in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale»; Sez. 6, n. 8046 del 08/05/1995, Valente ed altri, Rv. 202031 - 01:«Si è in presenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ogniqualvolta tra tre o più persone si stringa, anche di fatto, cioè senza un preventivo accordo formale, un patto, che ha in sè la cosiddetta "affectio societatis", in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale. Ciò che ha rilevanza non è un accordo consacrato in atti di costituzione, statuto, regolamento, iniziazione o in altre manifestazioni di formale adesione, ma l'esistenza, di fatto, della struttura prevista dalla legge, in cui si innesta il contributo apportato dal singolo nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune»). Pertanto, è del tutto ininfluente, ai fini della ricorrenza della fattispecie in parola la individuazione precisa del momento in cui si è realizzato il "pactum sceleris" tra i partecipanti. Sul piano processuale la prova del vincolo permanente può essere data anche per mezzo dell'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli associati, i rapporti di frequentazione, le forme organizzative utilizzate, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (ex multis Sez. 5, n. 8033 del 15/11/2012, Rv. 255207 - 01: «In tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive»). In ordine poi alla condotta di partecipazione, trattandosi, per pacifica giurisprudenza, di un reato a forma libera, essq può assumere forme e contenuti diversi per cui, ai fini della ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. 309/90, si reputa necessaria e sufficiente una qualsiasi azione, eseguita con qualsiasi modalità, che risulti arrecare un contributo causale rispetto all'evento tipico: contributo che, purchè consapevole e apprezzabile sul piano causale in riferimento all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione, può essere anche minimo e limitato nel tempo (così in motivazione Sez. 4, 15/1/2014, n. 4063 n.m.). Si è quindi precisato che "Integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga" (così Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249, conforme a Sez. 6, n. 41612 del 19/06/2013, Manta, Rv. 257798 - 01). Si ritiene pertanto, da parte di questa Corte, che la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti possa sostanziarsi nella costante disponibilità a fornire le sostanze stupefacenti di cui il sodalizio fa traffico. Ebbene, il tribunale ha correttamente declinato i criteri enunciati, mettendo in rilievo i seguenti elementi: 1. Le risultanze di indagine permettono di attribuire alla relazione illecita che ha avvinto Pelle e Gioffrè al Cuscinà, capo del sodalizio, i tratti di un rapporto durevole, che si è dipanato lungo un arco temporale non modesto; 2. [OSCURATO:PERSONA] ed il Gioffrè hanno rappresentato un costante canale di approvvigionamento a cui il vertice del sodalizio ha fatto ripetutamente ricorso per acquisire rilevanti partite di sostanza stupefacente di tipo cocaina da immettere sul mercato; 3. L'entità dei traffici che tali forniture garantiva, il volume delle operazioni negoziali concluse, le ingenti somme di denaro che il Cuscinà corrispondeva quale prezzo delle partite di stupefacente consegnate (euro 20.000,00 a fornitura) costituiscono precisi indici della stabilità e non occasionalità dei rapporti con il fornitore e con i suoi uomini; 4. Il ricorrente ha avuto piena contezza di rapportarsi ad una struttura criminale della quale il Cuscinà rappresentava l'apice. Deve quindi ritenersi immune da censure l'ordinanza impugnata sotto i profili lamentati dai difensori nei motivi di ricorso che rigLardano la gravità indiziaria in relazione alla condotta di partecipazione all'associazione contestata e ai singoli reati fine. 7. Parimenti infondate risultano le doglianze proposte dai difensori con riferimento al profilo delle esigenze cautelari. I Giudici del merito hanno ritenuto, nel provvedimento impugnato, che gli elementi addotti dalla difesa fossero inidonei ad escludere la prognosi negativa predeterminata dal legislatore in relazione alla fattispecie di reato associativa elevata a carico del ricorrente nella contestazione provvisoria. In particolare, quanto al decorso del tempo, i giudici hanno sostenuto che non possa attribuirsi rilevanza a tale elemento, essendo le condotte contestate non particolarmente risalenti. Hanno poi rimarcato come il giudizio di pericolosità non consenta l'applicazione di misure meno afflittive, stante la continuità delle condotte e l'inserimento dell'indagato in circuiti criminali di sicuro spessore. Nel definire correttamente l'ambito valutativo a cui deve essere rapportato il giudizio da operarsi nel caso in esame, deve rammentarsi come l'assetto normativo vigente (art. 275, comma 3 ultima parte, cod. proc. pen.) contempli due presunzioni relative, una riguardante la sussistenza delle esigenze cautelari, correlata all'imputazione, l'altra riguardante l'adeguatezza della sola custodia cautelare, la quale può essere superata soltanto quando siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure (Sez. 1, n. 30734 del 09/01/2013, Scade), Rv. 256388) Ebbene, è evidente come il discorso giustificativo espresso dal Tribunale non sia meritevole di essere censurato in questa sede: è stato espresso in modo corretto e adeguato il convincimento che la presunzione di pericolosità non abbia trovato smentita nelle deduzioni difensive. Inoltre, le circostanze richiamate nel provvedimento rispondono all'orientamento della Corte di legittimità, più volte ribadito in diverse pronunce, in base al quale l'attualità e la concretezza del pericolo sono insite, fino a prova contraria, nelle stesse presunzioni contemplate nell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (in argomento, si vedano, da ultimo Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193, così massimata: "La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelar' e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo"; Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 03/02/2021, Morabito, Rv. 280452). Per altro verso, le argomentazioni difensive sul punto contengono una generica critica alle valutazioni contenute nel provvedimento, senza alcun reale confronto con esse. Anche in relazione alle esigenze cautelavi è esteso il limite del sindacato di legittimità - costantemente affermato in questa sede riguardo alla gravità degli indizi - in base al quale spetta alla Corte di Cassazione il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia adeguatamente e congruamente dato conto delle ragioni poste a fondamento della decisione adottata. 8. Da tutto quanto precede deriva il rigetto dei ricorsi, con condanna d