Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17206/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO rti:IRtANNA „eisl i-+‘ 1) F Altp

1. 1iijE Bellavista e riaurízio di Marco l sono stati dichiarati responsabili del reato di rapina aggravata di cui agli artt. 628, commi primo e terzo n. 1 e 61 n. 11 quater cod. pen., del reato di cui agli artt. 4 e 7 L. 895/67, del reato di cui all'art. 648 cd.

Pen. e del reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che ha confermato la sentenza di primo grado i due imputati hanno presentato ricorso a mezzo del comune difensore.

1. Nel primo articolato motivo di ricorso la difesa, con riferimento alla sola Bellavista, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità, in ordine alla qualificazione giuridica attribuita alla rapina, al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.114 cod. pen. e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Nel secondo motivo di ricorso la difesa, con riferimentd al solo [OSCURATO:PERSONA], deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2. La doglianza, riproduttive delle medesime censure già sollevate in appello, sono manifestamente infondate.

2.1. La Corte territoriale con il riferimento allo :svolgimento complessivo dei fatti, alle modalità della trasferta e alle difformi spiegazioni fornite dalla Bellavista e dalla coimputata, ha dato adeguata e coerente risposta alle analoghe critiche formulate in appello (cfr. pag. 9 e 10 della sentenza impugnata), oggi riproposte anche sollecitando una rilettura non consentita in questa sede.

2.2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla censura circa la qualificazione giuridica attribuita ai fatti.

La condotta posta in essere dalla Bellavista, attiva quanto alla partecipazione al fatto, non può essere qualificata come favoreggiamento personale.

2.3. La conclusione del giudice d'appello con riferimento alla invocata attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., con il riferimento alla contributo fornito dalla ricorrente all'iter criminoso, è corretta.

Sul punto, infatti, la corte territoriale si è conformata alla consolidata giurisprudenza di questa Corte per la quale l'art. 114 cod. peri, si applica solo laddove l'apporto del correo risulti obbiettivamente così lieve da apparire, nell'ambito della relazione eziologica, quasi trascurabile e del tutto marginale (Sez. 2, n. 46588 del 29/11/2011, [OSCURATO:PERSONA], P.V. 251223;n. 9491 del 07/06/1989, Pedori, RV. 184773; Sez. 6, n. 3053 del 27/10/1981, Stipo, RV. 152864).

2. Nel secondo motivo, con riferimento al solo [OSCURATO:PERSONA], la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La doglianza, anche questa reiterativa d quanto già formulato nell'atto di appello, è manifestamente infondata.

Anche in ordine a tale censura, infatti, la Corte territoriale, evidenziando che la confessione è risultata sostanzialmente irrilevante, ha dato conto del corretto esercizio dei poteri discrezionali del giudice di merito quanto valutazione in ordine all'applicazione o meno delle invocate circostanze, giudizio questo non sindacabile in sede di legittimità in assenza di palesi illogicità (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419).

3. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO rti:IRtANNA „eisl i-+‘ 1) F Altp 1. 1iijE Bellavista e riaurízio di Marco l sono stati dichiarati responsabili del reato di rapina aggravata di cui agli artt. 628, commi primo e terzo n. 1 e 61 n. 11 quater cod. pen., del reato di cui agli artt. 4 e 7 L. 895/67, del reato di cui all'art. 648 cd. Pen. e del reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che ha confermato la sentenza di primo grado i due imputati hanno presentato ricorso a mezzo del comune difensore. 1. Nel primo articolato motivo di ricorso la difesa, con riferimento alla sola Bellavista, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità, in ordine alla qualificazione giuridica attribuita alla rapina, al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.114 cod. pen. e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Nel secondo motivo di ricorso la difesa, con riferimentd al solo [OSCURATO:PERSONA], deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. La doglianza, riproduttive delle medesime censure già sollevate in appello, sono manifestamente infondate. 2.1. La Corte territoriale con il riferimento allo :svolgimento complessivo dei fatti, alle modalità della trasferta e alle difformi spiegazioni fornite dalla Bellavista e dalla coimputata, ha dato adeguata e coerente risposta alle analoghe critiche formulate in appello (cfr. pag. 9 e 10 della sentenza impugnata), oggi riproposte anche sollecitando una rilettura non consentita in questa sede. 2.2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla censura circa la qualificazione giuridica attribuita ai fatti. La condotta posta in essere dalla Bellavista, attiva quanto alla partecipazione al fatto, non può essere qualificata come favoreggiamento personale. 2.3. La conclusione del giudice d'appello con riferimento alla invocata attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., con il riferimento alla contributo fornito dalla ricorrente all'iter criminoso, è corretta. Sul punto, infatti, la corte territoriale si è conformata alla consolidata giurisprudenza di questa Corte per la quale l'art. 114 cod. peri, si applica solo laddove l'apporto del correo risulti obbiettivamente così lieve da apparire, nell'ambito della relazione eziologica, quasi trascurabile e del tutto marginale (Sez. 2, n. 46588 del 29/11/2011, [OSCURATO:PERSONA], P.V. 251223;n. 9491 del 07/06/1989, Pedori, RV. 184773; Sez. 6, n. 3053 del 27/10/1981, Stipo, RV. 152864). 2. Nel secondo motivo, con riferimento al solo [OSCURATO:PERSONA], la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza, anche questa reiterativa d quanto già formulato nell'atto di appello, è manifestamente infondata. Anche in ordine a tale censura, infatti, la Corte territoriale, evidenziando che la confessione è risultata sostanzialmente irrilevante, ha dato conto del corretto esercizio dei poteri discrezionali del giudice di merito quanto valutazione in ordine all'applicazione o meno delle invocate circostanze, giudizio questo non sindacabile in sede di legittimità in assenza di palesi illogicità (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). 3. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 17206/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris