CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 maggio 2023
Cassazione n. 17604/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.5209/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende ; -ricorrentee controricorrente all’incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente e-ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 657/2019 depositata il 13/08/2019. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 9 maggio 2023, tenuta nelle forme previste dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 e successive modificazioni; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] srl, distributrice ufficiale di veicoli “quad bike” prodotti dalla ditta francese [OSCURATO:PERSONA] e fabbricati in Cina, ha proposto ricorso contro avvisi di accertamento e atti di irrogazione sanzioni, relativi al 2013 e 2014, che avevano contestato le dichiarazioni doganali con riguardo alla classificazione dei mezzi. 2. [OSCURATO:PERSONA] ( CTP ) di Venezia aveva accolto il ricorso limitatamente alle sanzioni annullando i relativi atti di irrogazione. 3.Ha proposto appello la società mentre l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha proposto appello incidentale. 4. [OSCURATO:PERSONA] ( CTR ) del Veneto ha rigettato entrambi i gravami. 5. Avverso questa sentenza propo ne ricorso per cassazione l’Agenzia delle dogane e dei monopoli affidato ad un motivo. 6. Resiste con controricorso la società che propone ricorso incidentale affidato a due motivi e deposita memoria. [OSCURATO:PERSONA] 7.Nelle more la società ha depositato istanza di sospensione ai sensi dell’art. 1 comma 197 della legge n. 197 del 2022. 8. Ai sensi del comma 1 93 della stessa legge, « Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte: a)le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; b)le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015». 9. Peraltro, secondo il precedente comma 191, « Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, e con il pagamento del 40 per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non e' dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità' diverse dalla presente definizione agevolata». 10.In proposito, con Circolare direttoriale n. 9/D del 14.3. 2023 l’Agenzia delle dogane ha stabilito che«nelle controversie aventi ad oggetto allo stesso tempo tributi e sanzioni collegate a tali tributi, anche qualora il rapporto relativo ai tributi verta sulle “risorse proprie tradizionali” e/o “iva riscossa all’importazione”: anche in tal caso, l’integrale pagamento di tutte le poste indicate nell’atto impugnato relativo ai tributi, compresi eventuali accessori (e, quindi, anche gli interessi), e la rinuncia all’impugnazione di tale atto regolarmente effettuata ai fini processuali, determinerà il passaggio della controversia da “controversia relativa sia ai tributi che alla sanzione”, a “controversia relativa esclusivamente alla sanzione collegata al tributo”» (pag. 11), consentendo, quindi, la definizione delle sanzioni in materia di dazi (“tributi propri tradizionali”). 11. L a posizione espressa dall’Agenzia delle dogane rende “definibili” anche le sanzioni collegate ai dazi, alle condizioni sopra indicate - cioè laddove si provveda al pagamento per intero del tributo con gli accessori (escluse, ovviamente, le sanzioni) e alla rinuncia all’impugnazione degli atti relativi ai tributi -e la ricorrente ha dichiarato nell’istanza di volersi avvalere della possibilità di cui alla citata Circolare; 12. P uò provvedersi , quindi, alla sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1 comma 197 leggen. 197/2022. p.q.m. sospende il giu