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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2025

Cassazione n. 38119/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna in data 28 marzo 2025, di parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Ferrara in data 20 dicembre 2019, con la quale è stato ritenuto responsabile di distinte condotte di furto in abitazione; rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni contenute nella querela della persona offesa del reato di cui al capo A, è inammissibile, in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatto riportati: la Corte, infatti, con giudizio di fatto motivato in maniera non manifestamente illogica, ha osservato che le condizioni di salute valutate per ritenere impossibile la ripetizione dell'atto non erano legate al luogo di assunzione della prova - con conseguente irrilevanza del ricorso all'art. 502 cod. proc. pen. - quanto piuttosto allo stress derivante dalla necessità di rievoca l'accaduto (pp. 8 - 9 sentenza impugnata); rilevato che il ricorrente non indica le ragioni per le quali dovrebbe ritenersi inidonea o insufficiente la certificazione medica posta dai giudici di merito a fondamento della valutazione ex art. 512 cod. proc. pen.; posto che la sopravvenuta impossibilità, per fatti o circostanze imprevedibili, della ripetizione di atti assunti dalla polizia giudiziaria, nel corso delle indagini preliminari, deve essere liberamente apprezzata dal giudice di merito, la cui valutazione, se adeguatamente e logicamente motivata, non è sindacabile nel giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 40397 del 19/09/2022, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 4, n. 842 del 8/11/2008, Ubbidiente, Rv. 238664 - 01; Sez. 3, n. 42926 del 23/10/2002, Manazza, Rv. 223090 - 01); rilevato, quanto al secondo motivo, che la recidiva risulta essere stata esclusa già con la sentenza del Tribunale (p. 10), e che pertanto sul punto manca lo stesso interesse a ricorrere; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] gliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna in data 28 marzo 2025, di parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Ferrara in data 20 dicembre 2019, con la quale è stato ritenuto responsabile di distinte condotte di furto in abitazione; rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni contenute nella querela della persona offesa del reato di cui al capo A, è inammissibile, in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatto riportati: la Corte, infatti, con giudizio di fatto motivato in maniera non manifestamente illogica, ha osservato che le condizioni di salute valutate per ritenere impossibile la ripetizione dell'atto non erano legate al luogo di assunzione della prova - con conseguente irrilevanza del ricorso all'art. 502 cod. proc. pen. - quanto piuttosto allo stress derivante dalla necessità di rievoca l'accaduto (pp. 8 - 9 sentenza impugnata); rilevato che il ricorrente non indica le ragioni per le quali dovrebbe ritenersi inidonea o insufficiente la certificazione medica posta dai giudici di merito a fondamento della valutazione ex art. 512 cod. proc. pen.; posto che la sopravvenuta impossibilità, per fatti o circostanze imprevedibili, della ripetizione di atti assunti dalla polizia giudiziaria, nel corso delle indagini preliminari, deve essere liberamente apprezzata dal giudice di merito, la cui valutazione, se adeguatamente e logicamente motivata, non è sindacabile nel giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 40397 del 19/09/2022, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 4, n. 842 del 8/11/2008, Ubbidiente, Rv. 238664 - 01; Sez. 3, n. 42926 del 23/10/2002, Manazza, Rv. 223090 - 01); rilevato, quanto al secondo motivo, che la recidiva risulta essere stata esclusa già con la sentenza del Tribunale (p. 10), e che pertanto sul punto manca lo stesso interesse a ricorrere; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] gliere es
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