CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 maggio 2025
Cassazione n. 23773/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
991avverso la sentenza del 26/05/2025 della Corte di appello di Lecce;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta,l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente allacondanna per la contravvenzione, con eliminazione della relativa pena.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 26 maggio 2025 la Corte di appello diLecce, per quanto qui rileva, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e FedericoOliva alla pena di mesi sei di reclusione, con i benefici di legge, per i reati di cuiall'art. 610 cod. pen. e all'art. 76, comma 3, d. lgs. n. 159/2011, commessi indata 08/02/2018, assolvendoli dagli altri reati loro ascritti.I due imputati furono identificati mentre, insieme a molti altri attivisti,bloccavano le strade di accesso ad un cantiere per la costruzione dell'approdo diun oleodotto proveniente dall'estero.La Corte ha confermato la loro responsabilità per il reato di cui all'art. 610cod. pen., pur escludendola per una delle modalità commissive, ed ha ritenutosussistente il reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 valutandolegittimo il foglio di via emesso dal Questore di Lecce, in quanto fondato sucondotte analoghe a quelle accertate, pertanto potenzialmente costituenti reato.2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] eCalabro, articolando un unico motivo, con il quale lamentano la violazione dilegge in relazione agli artt. 157, 159 e 161 cod. pen.La Corte di appello ha omesso di rilevare l'intervenuta prescrizione del reatodi cui all'art. 76, comma 3, d. lgs. n. 159/2011.La successione delle norme in tema di prescrizione, dalla modifica introdottadalla legge n. 251/2005 a quella introdotta dalla legge n. 103/2017, applicabilesolo ai reati commessi a partire dal 03/08/2017, a quella introdotta dalla leggen. 03/2019, applicabile a partire dal 01/01/2020 e, infine, all'ultima modificadisposta dalla legge n. 134/2021 introducendo il regime della improcedibilità, fasì che in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n.159/2011 la prescrizione, pur applicandosi il regime previsto dalla legge n.103/2017, è maturata alla data del 09/10/2024, prima della pronuncia dellasentenza di secondo grado, o comunque entro il mese di dicembre 2024,tenendo conto di un rinvio del processo dal 08/07/2021 al 23/09/2021 indicatonella sentenza di primo grado.Tale rinvio, peraltro, non dovrebbe comportare la sospensione dellaprescrizione perché il giudice, pur rinviando l'udienza su richiesta dei difensori,non dichiarò sospesi il processo e la prescrizione, ma fissò un'udienza solointerlocutoria, riservata al deposito di documenti e alla valutazione dellanecessità di ulteriore istruttoria, con possibilità di un ulteriore rinvio per ladiscussione.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamentosenza rinvio della sentenza, limitatamente alla condanna per la contravvenzione,eliminando la relativa pena.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.Esso deve essere ritenuto ammissibile, anche se prospetta, quale unicomotivo, l'omessa declaratoria della prescrizione del reato di cui all'art. 76,comma 3, d.lgs. n. 159/2011, in applicazione del principio di questa Cortesecondo cui «È ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anchecon un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturataprima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice dimerito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606,comma primo, lett. b) cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep.2016, Ricci, Rv. 266819).2. Il reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, per il quale i duericorrenti sono stati condannati, è stato contestato come commesso in data08/02/2018.2.1. Trattasi di una contravvenzione che pertanto, ai sensi dell'art. 157,comma 1, cod. pen. si prescrive in quattro anni, periodo che deve essereaumentato di un quarto, fino a cinque anni, per l'art. 161, comma 2, cod. pen.,applicabile stanti le interruzioni verificatesi nel corso del processo. E' infattiappena il caso di ricordare che detta norma è stata modificata dall'art. 3, comma2, lett. b), del decreto legge n. 123 del 15 settembre 2023, convertito con leggen. 159 del 13 novembre 2023, che ha trasformato il reato da unacontravvenzione in un delitto: la evidente natura sfavorevole della nuovanormativa ne vieta la retroattività, ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen.2.2. L'art. 1, comma 11, della legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigoredal 03 agosto 2017, ha modificato l'art. 159 cod. pen., stabilendo che il corsodella prescrizione rimane sospeso dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc.pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo gradosino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il gradosuccessivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e seimesi, e dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito dellamotivazione della sentenza di condanna di secondo grado, sino alla pronuncia deldispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a unanno e sei mesi. Tale disposizione è rimasta in vigore sino alla emissione dellalegge 09 gennaio 2019, n. 3, che con l'art.1, comma 1, lett. e), modificònuovamente l'art. 159 cod. pen., stabilendo la sospensione del decorso dellaprescrizione dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto dicondanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio odell'irrevocabilità del decreto di condanna, precisando però che tale nuovanormativa entrava in vigore 01 gennaio 2020; stante la sua natura sfavorevoleper gli imputati essa risultava applicabile solo per i reati commessi a partire datale data.La sentenza Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv.288175-01 ha stabilito che «La disciplina della sospensione del corso dellaprescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza dellalegge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stataabrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dallalegge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021».Alla contravvenzione indicata, pertanto, è applicabile la disciplina sullaprescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017, stante la data della suacommissione, con conseguente sospensione del termine della prescrizione per ilperiodo intercorso tra il termine fissato dal giudice o dall'art. 544 cod. proc. pen.per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado sinoalla pronuncia del dispositivo della sentenza di appello, per un tempo nonsuperiore a un anno e sei mesi, ed eventualmente anche per analogo periodointercorso tra i due gradi successivi.3. Alla luce della normativa applicabile, come sopra ricostruita, lacontravvenzione in questione si prescrive in cinque anni, quindi in data08/02/2023, ma la legge n. 103/2017 impone la sospensione del decorso di taleperiodo dal 25/03/2022, data di scadenza del termine fissato dal giudice di primogrado per il deposito della sua sentenza, fino alla pronuncia del dispositivo dellasentenza di appello: peraltro, essendo questa intervenuta solo in data 26 maggio2025, il periodo di sospensione deve essere calcolato solo per un anno e seimesi, pertanto sino al 08/08/2024, dovendosi conteggiare per intero il periodoordinario di prescrizione. A tale calcolo deve aggiungersi un ulteriore periodo disospensione del procedimento di primo grado, rilevabile dalla relativa sentenza,della durata di settantasette giorni: la prescrizione, perciò, è definitivamentematurata alla data del 24/10/2024.La prescrizione, pertanto, è maturata prima della pronuncia della sentenzadi secondo grado, circostanza che impedisce l'applicazione dell'ulteriore periododi sospensione previsto dalla legge n. 103/2017 in relazione al periodo di tempointercorrente tra il deposito della sentenza di appello e quella del gradosuccessivo, in applicazione della medesima sentenza Sez. U, n. 20989 del12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175-02, secondo cui «La concretaoperatività della sospensione del termine di prescrizione per la durata nonsuperiore a un anno e sei mesi, prevista dall'art. 159 cod. pen., nel testointrodotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, postula che il dies a quo ditale sospensione sopravvenga in un momento in cui il predetto termineprescrizionale non sia ancora interamente decorso».4. Il giudice di appello, pertanto, avrebbe dovuto pronunciare l'intervenutaestinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n.159/2011, in applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. che imponel'immediata declaratoria delle cause di estinzione; la motivazione in merito allasussistenza di tale reato, esposta alle pagine 16 e 17 della sentenza, rendeinfatti evidente che i giudici hanno escluso di dover da questo assolvere i duericorrenti nel merito.L'omessa rilevazione della prescrizione e la mancata declaratoria dellaestinzione, per tale causa, del reato sopra indicato costituiscono, pertanto, unvizio della sentenza impugnata, per violazione di legge, vizio che deve essereemendato da questa Corte in quanto ritualmente eccepito, provvedendoimmediatamente alla dichiarazione di estinzione del reato stesso, in applicazionedell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., e provvedendo anche alla eliminazionedella pena irrogata per esso, in quanto indicata in modo certo nella sentenza,nella misura di un mese di reclusione, quale aumento per la sua continuazionecon il delitto ritenuto sussistente.La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, aisensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., nella parte in cui haconfermato la sussistenza della predetta contravvenzione, che deve inveceessere dichiarata estinta per l'intervenuta prescrizione, ed ha irrogato per essa lapena di un mese di reclusione, che deve essere eliminata. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] MariaConcetta e [OSCURATO:PERSONA], relativamente alla condanna alla pena detentiva di unmese, irrogata ex art. 81 cpv. cod. pen. per il reato di cui all'art. 76, comma 3,d. lgs. n. 159 del 2011 perché estinto per prescrizione, pena che elimina.Così deciso il 21 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]