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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14280/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilital del ricorso. uditi di difensori della ricorrente, AVV. [OSCURATO:PERSONA] e AVV. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso Insistendo per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 24/03/2021 della Corte di appello di Messina che, in riforma della sentenza del 18/02/2020 del Tribunale di Messina, da lei impugnata, l'ha assolta dal reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 71 e 72, d.P.R. n. 380 del 2001, rubricato al capo C, perché il fatto non sussiste, confermando nel resto la condanna per i reati di cui ai capi A (artt. 44, lett. c, d.P.R. n. 380 del 2001, e 181, d.lgs. n. 42 del 2004) e B (artt. 71 e 72, d.P.R. n. 380 del 2001) e rideterminando la pena nella misura di tre mesi e dieci giorni di arresto e 17.000,00 euro di ammenda. 1.1.Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione manifestamente illogica ed estrinsecamente contraddittoria con le prove assunte (siccome travisate) in relazione alla data di cessazione della permanenza del reato di abuso edilizio e alla conseguente mancata declaratoria di estinzione dei residui reati per prescrizione.

La cessazione della permanenza, afferma, coincide con la auto-sospensione dei lavori a seguito delle dimissioni del progettista-direttore dei lavori e del provvedimento dell'autorità.

Vi è stato il travisamento della prova sul punto, in particolare della testimonianza del Settineri che aveva riferito su fatti antecedenti i fatti sopra indicati all'esito del sopralluogo effettuato nell'agosto 2014.

La conclusione, afferma, è che il reato si è estinto il 21/01/2020. 1.2.Con il secondo motivo, che riprende gli argomenti del primo, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione apparente ed estrinsecamente contraddittoria con le prove assunte (siccome travisate) in ordine alla mancata decorrenza del tempo necessario a prescrivere a far data dalla diffida delle autorità competenti a non proseguire ulteriormente i lavori o, al più tardi, alla data di accertamento dei reati. 1.3.Con il terzo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione manifestamente illogica e intrinsecamente contraddittoria (anche per travisamento delle prove) in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso è inammissibile. 3.La ricorrente risponde dei residui reati a lei ascritti per aver realizzato, in zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico, opere edilizie in conglomerato cementizio in assenza del permesso di costruire e di un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato.

Il fatto è contestato come accertato in Messina il 12/12/2014. 3.1.Dalla lettura della sentenza impugnata risulta quanto segue: 3.2.11 12/12/2014 personale della polizia municipale di Messina si era recato, a seguito di esposto, presso l'immobile di proprietà della ricorrente onde accertare lo stato dei lavori di demolizione e ricostruzione avviati a seguito di SCIA; 3.3.i lavori erano in stato di esecuzione avanzata ma non ancora completati essendo il piano seminterrato ancora allo stato rustico; l'attività edilizia, però, era stata precedentemente ed autonomamente sospesa dalla stessa committenza; 3.4.già nel mese di settembre 2014, infatti, il direttore dei lavori aveva comunicato al Comune le proprie dimissioni da ogni incarico; 3.5.1a testimone e consulente di parte, Settineri, aveva riferito di essere stata contattata nell'estate del 2014 dal direttore dei lavori e di essersi recata sul posto accertando che lo stato dei lavori era identico a quello riscontrato dalla polizia municipale in occasione dell'accesso del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; la stessa Settineri aveva aggiunto, però, che il direttore dei lavori le aveva riferito che i lavori dovevano comunque proseguire, come constatato dalla stessa testimone che aveva riscontrato la presenza di ferri di cantiere in loco. 3.6.Sulla base di questi dati di fatto la Corte di appello ha ritenuto la natura provvisoria e temporanea della cessazione dei lavori con conseguente mancata cessazione della permanenza del reato, essendo l'opera ancora allo stato rustico e certamente non ultimata. 4.Tanto premesso, occorre innanzitutto richiamare in questa sede il consolidato insegnamento di questa Corte secondo il quale: a) l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01).

L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794); b) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento Impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez.

U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903); c) il travisamento della prova è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758 - 01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499); è un vizio che in tanto può essere oggetto di valutazione e di sindacato in sede di legittimità, in quanto risulti inquadrabile nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 606, lett. e)- cod. proc. pen.; l'accertamento di esso richiede, pertanto, la dimostrazione, da parte del ricorrente, dell'avvenuta rappresentazione, al giudice della precedente fase di impugnazione, degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte di cassazione possa, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi siano stati valutati (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945 - 01). 4.1.11 travisamento, dunque, consiste in un errore percettivo (e non valutativo) della prova tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il sillogismo che ad esso presiede.

In particolare, consiste nell'affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti.

Il relativo vizio rende la motivazione insanabilmente contraddittoria con le premesse fattuali del ragionamento così come illustrate nel provvedimento impugnato, una diversità tale da non reggere all'urto del contro-giudizio logico sulla tenuta del sillogismo che presiede il ragionamento del giudice.

Il travisamento è perciò decisivo quando la frattura logica tra la premessa fattuale del ragionamento e la conclusione che ne viene tratta è irreparabile.

Come ribadito in motivazione da Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, il travisamento delle prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione.

In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato). 4.2.Poiché il vizio riguarda la ricostruzione del fatto effettuata utilizzando la prova travisata, se l'errore è imputabile al giudice di primo grado la relativa questione deve essere devoluta al giudice dell'appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione, in caso di c.d "doppia conforme", il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato (Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438; Sez. 6, n. 5146 del 2014, cit., nonché Sez.

U, Dessimone, cit.), a meno che, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, il giudice di secondo grado abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (nel qual caso il vizio può essere eccepito in sede di legittimità, Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777 - 01; Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217 - 01; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438). 4.3.Ne consegue che: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l'indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, 4 nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro / probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata; b) l'esame può avere ad oggetto direttamente la prova quando se ne denunci il travisamento, purché l'atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali; c) la natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli; d) non è consentito, in caso di cd.

"doppia conforme", dedurre il travisamento della prova mediante la pura e semplice riproposizione delle medesime questioni fattuali già devolute in appello sopratutto quando, come nel caso di specie, la censura riguardi il medesimo compendio probatorio non avendo la Corte territoriale attinto a prove diverse da quelle scrutinate in primo grado.4.4.Non è dunque consentito, in sede di legittimità, proporre un'interlocuzione diretta con la Suprema Corte in ordine al contenuto delle prove già ampiamente scrutinate in sede di merito sollecitandone l'esame e proponendole quale criterio di valutazione della illogicità manifesta della motivazione; in questo modo si sollecita la Corte di cassazione a sovrapporre la propria valutazione a quella dei Giudici di merito laddove, come detto, ciò non è consentito, nemmeno quando venga eccepito il travisamento della prova.

Il travisamento non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento - come detto - per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento. 5.0rbene, è sufficiente evidenziare che: a) la Corte di appello non ha utilizzato ai fini della decisione e della ricostruzione del fatto prove diverse da quelle utilizzate dal Tribunale; b) trattandosi di "doppia conforme" la ricorrente avrebbe dovuto dedurre già in appello il travisamento (per falsificazione) delle dichiarazioni rese dalla testimone Settineri e il travisamento (per omissione) della diffida delle autorità competenti a proseguire i lavori, non già per la prima volta in questa sede; c) non è stato prodotto l'ordine di sospensione dei lavori emesso dall'autorità comunale. 5.1.Sicché il dedotto "contrasto" della motivazione con le prove assunte in primo grado non può essere dedotto per la prima volta in questa sede all'evidente (quanto inammissibile) scopo di estendere l'indagine di legittimità al contenuto degli atti del fascicolo del dibattimento, e dunque fuori del perimetro segnato dal testo della motivazione, sollecitandone una rivalutazione nel merito. 5.2.Questo profilo di inammissibilità è trasversale a tutti i motivi di ricorso, rendendo quest'ultimo inidoneo a costituire un valido rapporto di impugnazione. 6.In ogni caso il ricorso è inammissibile anche perché manifestamente Infondato. 6.1.Costituisce principio consolidato di questa Corte quello secondo il quale il reato di costruzione abusiva cessa con il totale esaurimento dell'attività illecita e, quindi, soltanto quando siano terminati i lavori di rifinitura (Sez. 3, n. 3183 del 18/01/1984, Rv. 163580, con richiamo a numerosi precedenti conformi, nonché, più recentemente, Sez. 3, n. 46215 del 03/07/2018, Rv. 274201 - 01, nonché Sez. 3, n. 48002 del 17/09/2014, Surano, Rv. 261153, secondo cui deve ritenersi "ultimato" solo l'edificio concretamente funzionale che possegga tutti i requisiti di agibilità o abitabilità, di modo che anche il suo utilizzo effettivo, ancorché accompagnato dall'attivazione delle utenze e dalla presenza di persone al suo interno, non è sufficiente per ritenere sussistente l'ultimazione dell'immobile abusivamente realizzato, coincidente generalmente con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni; Sez. 3, n. 8172 del 27/01/2010, Vitali, Rv. 246221) ovvero, se precedente, con il provvedimento di sequestro, che sottrae all'imputato la disponibilità di fatto e di diritto dell'immobile (Sez. 3, n. 5654 del 16/03/1994, Rv. 199125). 6.2.Anche l'ordine di sospensione dei lavori emanato dall'autorità comunale determina la cessazione della permanenza, purché la cessazione dei lavori sia effettivamente conseguenza di tale ordine (Sez. 3, n. 49990 del 04/11/2015, Quartieri, Rv. 265626 - 01); la valutazione circa la cessazione della permanenza conseguente all'osservanza dell'ordine di sospensione costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sottratto, in presenza di motivazione, al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 14501 del 07/12/2016, dep. 2017, Rocchio, Rv. 269325 - 01). 6.3.S1 è fatto anche riferimento, nella giurisprudenza della Corte, al concetto di ultimazione funzionale dell'opera (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 3067 del 08/09/2016, Conti, Rv. 269022, secondo cui il completamento dell'opera con tutte le rifiniture interne o esterne costituisce un elemento sintomatico utile nella normalità dei casi per individuare il momento di cessazione dei lavori, ma che non esclude situazioni marginali in cui la permanenza sia terminata anche senza l'ultimazione del manufatto, come quando risulti l'ininterrotto utilizzo abitativo del bene, comprovato dall'attivazione delle utenze, da considerarsi unitamente agli ulteriori elementi raccolti, ben potendosi verificare il caso in cui detta attivazione sia avvenuta a lavori ancora in corso; nello stesso senso, Sez. 3, n. 38136 del 25/09/2001, Triassi, Rv. 220351; fa riferimento alla "desistenza" definitiva dei lavori, da dimostrare però in base a dati obiettivi ed univoci, Sez. 3, n. 13607 del 08/02/2019, Martina, Rv. 275900 - 01). 6.4.Nel caso di specie, però, la cd. ultimazione funzionale del manufatto non è mai stata dedotta e contrasta, in ogni caso, con le precise evidenze istruttorie dalle quali risulta l'intenzione della ricorrente di proseguire i lavori e completare l'opera.

La stessa ricorrente, del resto, ha prodotto documentazione dalla quale risulta che il 09/02/2017 le è stato rilasciato un permesso di costruire a sanatoria per le opere già realizzate con contestuale autorizzazione alla prosecuzione dei lavori (che si trattasse, invece, di opere insanabili è dato acquisito al processo e non più in discussione).

Sicché, la volontaria sospensione dei lavori in vista della loro ripresa non esaurisce l'atteggiamento antidoveroso dell'agente, né cristallizza la condotta antigiuridica al solo momento della provvisoria (e non definitiva) autosospensione dei lavori stessi tanto più se, come nel caso di specie, si trattava di abusi insanabili.

Mancano, dunque, dati obiettivi ed univoci dai quali desumere la definitiva "desistenza" dei lavori alla data di accertamento del reato: che si trattasse di cantiere ancora "aperto" destinato alla prosecuzione ed ultimazione dei lavori è circostanza non contraddetta da alcun elemento di fatto validamente dedotto in questa sede. 6.5.Ne deriva che la permanenza del reato è cessata alla data della pronuncia della sentenza di primo grado (18/02/2020). 6.6.La decisione della Corte di appello di confermare il diniego delle attenuanti generiche già deciso in primo grado (sulla scorta della non sanabilità dell'opera, delle sue caratteristiche strutturali, della pluralità delle violazioni commesse) non è sindacabile in questa sede sulla scorta delle inammissibili e contraddittorie deduzioni difensive; la dedotta sanabilità dell'opera contrasta con l'irrevocabilità dell'accertamento dei reati, non contestati nella loro sussistenza dalla ricorrente. 7.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilital del ricorso. uditi di difensori della ricorrente, AVV. [OSCURATO:PERSONA] e AVV. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso Insistendo per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 24/03/2021 della Corte di appello di Messina che, in riforma della sentenza del 18/02/2020 del Tribunale di Messina, da lei impugnata, l'ha assolta dal reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 71 e 72, d.P.R. n. 380 del 2001, rubricato al capo C, perché il fatto non sussiste, confermando nel resto la condanna per i reati di cui ai capi A (artt. 44, lett. c, d.P.R. n. 380 del 2001, e 181, d.lgs. n. 42 del 2004) e B (artt. 71 e 72, d.P.R. n. 380 del 2001) e rideterminando la pena nella misura di tre mesi e dieci giorni di arresto e 17.000,00 euro di ammenda. 1.1.Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione manifestamente illogica ed estrinsecamente contraddittoria con le prove assunte (siccome travisate) in relazione alla data di cessazione della permanenza del reato di abuso edilizio e alla conseguente mancata declaratoria di estinzione dei residui reati per prescrizione. La cessazione della permanenza, afferma, coincide con la auto-sospensione dei lavori a seguito delle dimissioni del progettista-direttore dei lavori e del provvedimento dell'autorità. Vi è stato il travisamento della prova sul punto, in particolare della testimonianza del Settineri che aveva riferito su fatti antecedenti i fatti sopra indicati all'esito del sopralluogo effettuato nell'agosto 2014. La conclusione, afferma, è che il reato si è estinto il 21/01/2020. 1.2.Con il secondo motivo, che riprende gli argomenti del primo, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione apparente ed estrinsecamente contraddittoria con le prove assunte (siccome travisate) in ordine alla mancata decorrenza del tempo necessario a prescrivere a far data dalla diffida delle autorità competenti a non proseguire ulteriormente i lavori o, al più tardi, alla data di accertamento dei reati. 1.3.Con il terzo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione manifestamente illogica e intrinsecamente contraddittoria (anche per travisamento delle prove) in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso è inammissibile. 3.La ricorrente risponde dei residui reati a lei ascritti per aver realizzato, in zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico, opere edilizie in conglomerato cementizio in assenza del permesso di costruire e di un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato. Il fatto è contestato come accertato in Messina il 12/12/2014. 3.1.Dalla lettura della sentenza impugnata risulta quanto segue: 3.2.11 12/12/2014 personale della polizia municipale di Messina si era recato, a seguito di esposto, presso l'immobile di proprietà della ricorrente onde accertare lo stato dei lavori di demolizione e ricostruzione avviati a seguito di SCIA; 3.3.i lavori erano in stato di esecuzione avanzata ma non ancora completati essendo il piano seminterrato ancora allo stato rustico; l'attività edilizia, però, era stata precedentemente ed autonomamente sospesa dalla stessa committenza; 3.4.già nel mese di settembre 2014, infatti, il direttore dei lavori aveva comunicato al Comune le proprie dimissioni da ogni incarico; 3.5.1a testimone e consulente di parte, Settineri, aveva riferito di essere stata contattata nell'estate del 2014 dal direttore dei lavori e di essersi recata sul posto accertando che lo stato dei lavori era identico a quello riscontrato dalla polizia municipale in occasione dell'accesso del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; la stessa Settineri aveva aggiunto, però, che il direttore dei lavori le aveva riferito che i lavori dovevano comunque proseguire, come constatato dalla stessa testimone che aveva riscontrato la presenza di ferri di cantiere in loco. 3.6.Sulla base di questi dati di fatto la Corte di appello ha ritenuto la natura provvisoria e temporanea della cessazione dei lavori con conseguente mancata cessazione della permanenza del reato, essendo l'opera ancora allo stato rustico e certamente non ultimata. 4.Tanto premesso, occorre innanzitutto richiamare in questa sede il consolidato insegnamento di questa Corte secondo il quale: a) l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01). L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794); b) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento Impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903); c) il travisamento della prova è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758 - 01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499); è un vizio che in tanto può essere oggetto di valutazione e di sindacato in sede di legittimità, in quanto risulti inquadrabile nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 606, lett. e)- cod. proc. pen.; l'accertamento di esso richiede, pertanto, la dimostrazione, da parte del ricorrente, dell'avvenuta rappresentazione, al giudice della precedente fase di impugnazione, degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte di cassazione possa, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi siano stati valutati (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945 - 01). 4.1.11 travisamento, dunque, consiste in un errore percettivo (e non valutativo) della prova tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il sillogismo che ad esso presiede. In particolare, consiste nell'affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti. Il relativo vizio rende la motivazione insanabilmente contraddittoria con le premesse fattuali del ragionamento così come illustrate nel provvedimento impugnato, una diversità tale da non reggere all'urto del contro-giudizio logico sulla tenuta del sillogismo che presiede il ragionamento del giudice. Il travisamento è perciò decisivo quando la frattura logica tra la premessa fattuale del ragionamento e la conclusione che ne viene tratta è irreparabile. Come ribadito in motivazione da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, il travisamento delle prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato). 4.2.Poiché il vizio riguarda la ricostruzione del fatto effettuata utilizzando la prova travisata, se l'errore è imputabile al giudice di primo grado la relativa questione deve essere devoluta al giudice dell'appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione, in caso di c.d "doppia conforme", il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato (Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438; Sez. 6, n. 5146 del 2014, cit., nonché Sez. U, Dessimone, cit.), a meno che, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, il giudice di secondo grado abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (nel qual caso il vizio può essere eccepito in sede di legittimità, Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777 - 01; Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217 - 01; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438). 4.3.Ne consegue che: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l'indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, 4 nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro / probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata; b) l'esame può avere ad oggetto direttamente la prova quando se ne denunci il travisamento, purché l'atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali; c) la natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli; d) non è consentito, in caso di cd. "doppia conforme", dedurre il travisamento della prova mediante la pura e semplice riproposizione delle medesime questioni fattuali già devolute in appello sopratutto quando, come nel caso di specie, la censura riguardi il medesimo compendio probatorio non avendo la Corte territoriale attinto a prove diverse da quelle scrutinate in primo grado.4.4.Non è dunque consentito, in sede di legittimità, proporre un'interlocuzione diretta con la Suprema Corte in ordine al contenuto delle prove già ampiamente scrutinate in sede di merito sollecitandone l'esame e proponendole quale criterio di valutazione della illogicità manifesta della motivazione; in questo modo si sollecita la Corte di cassazione a sovrapporre la propria valutazione a quella dei Giudici di merito laddove, come detto, ciò non è consentito, nemmeno quando venga eccepito il travisamento della prova. Il travisamento non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento - come detto - per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento. 5.0rbene, è sufficiente evidenziare che: a) la Corte di appello non ha utilizzato ai fini della decisione e della ricostruzione del fatto prove diverse da quelle utilizzate dal Tribunale; b) trattandosi di "doppia conforme" la ricorrente avrebbe dovuto dedurre già in appello il travisamento (per falsificazione) delle dichiarazioni rese dalla testimone Settineri e il travisamento (per omissione) della diffida delle autorità competenti a proseguire i lavori, non già per la prima volta in questa sede; c) non è stato prodotto l'ordine di sospensione dei lavori emesso dall'autorità comunale. 5.1.Sicché il dedotto "contrasto" della motivazione con le prove assunte in primo grado non può essere dedotto per la prima volta in questa sede all'evidente (quanto inammissibile) scopo di estendere l'indagine di legittimità al contenuto degli atti del fascicolo del dibattimento, e dunque fuori del perimetro segnato dal testo della motivazione, sollecitandone una rivalutazione nel merito. 5.2.Questo profilo di inammissibilità è trasversale a tutti i motivi di ricorso, rendendo quest'ultimo inidoneo a costituire un valido rapporto di impugnazione. 6.In ogni caso il ricorso è inammissibile anche perché manifestamente Infondato. 6.1.Costituisce principio consolidato di questa Corte quello secondo il quale il reato di costruzione abusiva cessa con il totale esaurimento dell'attività illecita e, quindi, soltanto quando siano terminati i lavori di rifinitura (Sez. 3, n. 3183 del 18/01/1984, Rv. 163580, con richiamo a numerosi precedenti conformi, nonché, più recentemente, Sez. 3, n. 46215 del 03/07/2018, Rv. 274201 - 01, nonché Sez. 3, n. 48002 del 17/09/2014, Surano, Rv. 261153, secondo cui deve ritenersi "ultimato" solo l'edificio concretamente funzionale che possegga tutti i requisiti di agibilità o abitabilità, di modo che anche il suo utilizzo effettivo, ancorché accompagnato dall'attivazione delle utenze e dalla presenza di persone al suo interno, non è sufficiente per ritenere sussistente l'ultimazione dell'immobile abusivamente realizzato, coincidente generalmente con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni; Sez. 3, n. 8172 del 27/01/2010, Vitali, Rv. 246221) ovvero, se precedente, con il provvedimento di sequestro, che sottrae all'imputato la disponibilità di fatto e di diritto dell'immobile (Sez. 3, n. 5654 del 16/03/1994, Rv. 199125). 6.2.Anche l'ordine di sospensione dei lavori emanato dall'autorità comunale determina la cessazione della permanenza, purché la cessazione dei lavori sia effettivamente conseguenza di tale ordine (Sez. 3, n. 49990 del 04/11/2015, Quartieri, Rv. 265626 - 01); la valutazione circa la cessazione della permanenza conseguente all'osservanza dell'ordine di sospensione costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sottratto, in presenza di motivazione, al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 14501 del 07/12/2016, dep. 2017, Rocchio, Rv. 269325 - 01). 6.3.S1 è fatto anche riferimento, nella giurisprudenza della Corte, al concetto di ultimazione funzionale dell'opera (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 3067 del 08/09/2016, Conti, Rv. 269022, secondo cui il completamento dell'opera con tutte le rifiniture interne o esterne costituisce un elemento sintomatico utile nella normalità dei casi per individuare il momento di cessazione dei lavori, ma che non esclude situazioni marginali in cui la permanenza sia terminata anche senza l'ultimazione del manufatto, come quando risulti l'ininterrotto utilizzo abitativo del bene, comprovato dall'attivazione delle utenze, da considerarsi unitamente agli ulteriori elementi raccolti, ben potendosi verificare il caso in cui detta attivazione sia avvenuta a lavori ancora in corso; nello stesso senso, Sez. 3, n. 38136 del 25/09/2001, Triassi, Rv. 220351; fa riferimento alla "desistenza" definitiva dei lavori, da dimostrare però in base a dati obiettivi ed univoci, Sez. 3, n. 13607 del 08/02/2019, Martina, Rv. 275900 - 01). 6.4.Nel caso di specie, però, la cd. ultimazione funzionale del manufatto non è mai stata dedotta e contrasta, in ogni caso, con le precise evidenze istruttorie dalle quali risulta l'intenzione della ricorrente di proseguire i lavori e completare l'opera. La stessa ricorrente, del resto, ha prodotto documentazione dalla quale risulta che il 09/02/2017 le è stato rilasciato un permesso di costruire a sanatoria per le opere già realizzate con contestuale autorizzazione alla prosecuzione dei lavori (che si trattasse, invece, di opere insanabili è dato acquisito al processo e non più in discussione). Sicché, la volontaria sospensione dei lavori in vista della loro ripresa non esaurisce l'atteggiamento antidoveroso dell'agente, né cristallizza la condotta antigiuridica al solo momento della provvisoria (e non definitiva) autosospensione dei lavori stessi tanto più se, come nel caso di specie, si trattava di abusi insanabili. Mancano, dunque, dati obiettivi ed univoci dai quali desumere la definitiva "desistenza" dei lavori alla data di accertamento del reato: che si trattasse di cantiere ancora "aperto" destinato alla prosecuzione ed ultimazione dei lavori è circostanza non contraddetta da alcun elemento di fatto validamente dedotto in questa sede. 6.5.Ne deriva che la permanenza del reato è cessata alla data della pronuncia della sentenza di primo grado (18/02/2020). 6.6.La decisione della Corte di appello di confermare il diniego delle attenuanti generiche già deciso in primo grado (sulla scorta della non sanabilità dell'opera, delle sue caratteristiche strutturali, della pluralità delle violazioni commesse) non è sindacabile in questa sede sulla scorta delle inammissibili e contraddittorie deduzioni difensive; la dedotta sanabilità dell'opera contrasta con l'irrevocabilità dell'accertamento dei reati, non contestati nella loro sussistenza dalla ricorrente. 7.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.
Sentenza Cassazione n. 14280/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris