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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 26991/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6152/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:EMAIL]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], Rappresentanza Generale per [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:EMAIL]) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], denominata [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:EMAIL]) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:EMAIL]) e LIUZZI Fabiola ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] I di ROMA, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE dello STATO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - [OSCURATO:EMAIL]) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- e sul controricorso incidentale condizionato proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 123, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:EMAIL] ) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], Rappresentanza Generale per [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:EMAIL]) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], denominata [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:EMAIL]) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:EMAIL]) e LIUZZI Fabiola ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] I di ROMA , [OSCURATO:SOCIETA]. -intimati- avverso la sentenza della CORTE di APPELLO ROMA n. 7406/2022 depositata il 21/11/2022.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c..

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente e della parte controricorrente incidentale delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna parte costituita, in euro 4.20 0,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esbor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6152/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:EMAIL]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], Rappresentanza Generale per [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:EMAIL]) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], denominata [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:EMAIL]) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:EMAIL]) e LIUZZI Fabiola ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] I di ROMA, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE dello STATO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - [OSCURATO:EMAIL]) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- e sul controricorso incidentale condizionato proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 123, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:EMAIL] ) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], Rappresentanza Generale per [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:EMAIL]) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], denominata [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:EMAIL]) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:EMAIL]) e LIUZZI Fabiola ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] I di ROMA , [OSCURATO:SOCIETA]. -intimati- avverso la sentenza della CORTE di APPELLO ROMA n. 7406/2022 depositata il 21/11/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente e della parte controricorrente incidentale delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna parte costituita, in euro 4.20 0,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esbor
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