CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 03200/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.9120/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso l a cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]’ ECONOMIA E FINANZE -intimato- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO ROMA n. 51273/2021 depositata il 02/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con provvedimento del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Roma dichiarava inammissibile l’istanza di riconoscimento dell’equo indennizzo per irragionevole durata di un giudizio civile, sul presupposto che la richiedente, [OSCURATO:PERSONA], non avesse manifestato interesse ad una sollecita definizione del giudizio amministrativo presupposto, non avendo depositato istanza di prelievo. Con il decreto oggi impugnato, la Corte di Appello rigettava l’opposizione presentata dalla Turricano avverso la prima decisione, evidenziando che la richiedente non si era attivata per sollecitare la definizione del giudizio a quo. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo. Il Ministero dell’Economia e Finanze, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con provvedimento del 1.6.2021 la Corte di Appello di Roma dichiarava inammissibile l’istanza di riconoscimento dell’equo indennizzo per irragionevole durata di un giudizio civile, sul presupposto che la richiedente, [OSCURATO:PERSONA], non avesse manifestato interesse ad una sollecita definizione del giudizio amministrativo presupposto, non avendo depositato istanza di prelievo. Con il decreto oggi impugnato, la Corte di Appello rigettava l’opposizione presentata dalla Turricano avverso la prima decisione, evidenziando che la richiedente non si era attivata per sollecitare la definizione del giudizio a quo. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo. Il Ministero dell’Economia e Finanze, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Con l’unico motivo, la ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia erroneamente ravvisato la carenza di interesse alla definizione del giudizio presupposto nella mancata presentazione dell’istanza di prelievo, senza considerare che quest’ultima non costituisce un “rimedio preventivo” alla irragionevole durata del processo, nell’accezione che di tale istituto viene recepita nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 121 del 2020, poiché l’istanza non rappresenta un “modello procedimentale alternativo” finalizzato ad accelerare il corso del giudizio, ma solo un atto a contenuto dichiarativo dell’interesse alla sua definizione. La censura è inammissibile. La Corte di Appello ha constatato che la ricorrente, dopo aver depositato ricorso al T.A.R., non aveva dimostrato di aver attivato i rimedi preventivi di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 121 del 2020. Tale statuizione non è attinta dal motivo, con il quale la ricorrente non dimostra di aver attivato i predetti rimedi, né deduce di aver depositato istanza di prelievo, ma si limita ad affermare che la stessa costituisce un mero atto dichiarativo, di per sé inidoneo a costituire “rimedio preventivo” all’irragionevole durata del processo. Peraltro, secondo l’insegnamento di questa Corte, alla luce della sentenza n. 34 del 2019 della Corte Costituzionale, se da un lato la presentazione dell’istanza di prelievo non può costituire evento condizionante l’ammissibilità della domanda di riconoscimento dell’equo indennizzo per l’irragionevole durata del processo, dall’altro lato la sua mancata presentazione costituisce un indizio suscettibile di essere valutato, dal giudice di merito, nell’ambito del giudizio di quantificazione dell’indennizzo. In tema, questa Corte ha affermato che, proprio per effetto della richiamata decisione della Corte Costituzionale n. 34 del 2019, “… la mancata presentazione dell'istanza di prelievo può costituire elemento indiziante di una sopravvenuta carenza, o di non serietà, dell'interesse della parte alla decisione del ricorso, potendo quindi assumere rilievo ai fini della quantificazione dell'indennizzo ex lege n. 89 del 2001, ma non potendo viceversa condizionare la stessa proponibilità della correlativa domanda” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21595 del 22/08/2019, non massimata, in motivazione, pag. 6; in senso conforme, Cass. Sez.2, Ordinanza n. 22096 del 04/09/2019, non massimata, e Cass. Sez.2, Ordinanza n. 22453 del 09/09/2019, non massimata)”. [OSCURATO:PERSONA] non condivide la proposta del relatore, non ravvisando l’evidenza decisoria, alla luce del fatto che altro collegio della medesima sezione, in esito all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rinviato analogo ricorso, distinto dal numero R.G. 8975/2022, alla pubblica udienza, con proposta di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all’art. 1, comma 3, della legge n. 89 del 2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lettera a), della legge n. 208 del 2015, per contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6, paragrafo 1 e 13, della Convenzione E.D.U., nella parte in cui la norma in esame subordina il diritto all’equa riparazione in favore della parte di un giudizio svoltosi dinanzi il giudice amministrativo e l’ammissibilità della correlata domanda alla presentazione dell’istanza di prelievo di cui all’art. 71, comma 2, del C.P.A., almeno sei mesi prima che siano decorsi i termini di cui all’art. 2, comma 2 bis, della legge n. 89 del 2001, senza che detto rimedio preventivo spieghi alcuna efficacia effettivamente acceleratoria del processo presupposto. Appare dunque opportuno, come evidenziato anche nella memoria depositata dalla parte ricorrente, rinviare a nuovo ruolo anche il presente ricorso, unitamente ad altro, distinto dal numero R.G. 9366/2022, esso pure chiamato alla medesima adunanza camerale odierna ed avente ad oggetto una domanda di equa riparazione relativa ad un giudizio amministrativo, affinchè i tre giudizi, R.G.8977/2022, R.G. 9366/2022 e R.G. 9120/2022, siano trattati e discussi in unica udienza pubblica. PQM la Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo, affinché es