CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12777/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata; lette le conclusioni dei difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenza patrimoniale a lui ascritto in qualità di "procuratore e socio" della [OSCURATO:PERSONA] 2 srl, società dichiarata fallita il 29 dicembre 2012; mentre, previa concessione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62-bis cod. pen. e 219, comma terzo, legge fall., ha ridotto l'entità della pena principale e, in ossequio alla sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 2018, la durata di quella accessoria ex art. 216 u.c. legge fa Il. L'operazione distrattiva è consistita nel versamento (mediante assegno sottoscritto dall'imputato in data 31 gennaio 2011) della somma di euro 12.596,48 a favore della società [OSCURATO:PERSONA] srl, a titolo di versamento delle rate di leasing di cui era debitrice la [OSCURATO:PERSONA] srl, società amministrata e partecipata dall'imputato. Salvai era stato assolto da analoga imputazione per i pagamento della somma, ben più rilevante, di oltre 700mila euro, versata a favore dei fornitori della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] giudici di merito hanno riconosciuto che la fallita, la Faw e la Gianrene facevano parte del medesimo gruppo societario denominato "Pazza idea" e, in merito al pagamento dei fornitori di Gianrene, hanno escluso l'elemento soggettivo del reato; invece, con riguardo al pagamento pelief ratei di leasing a beneficio di Faw, hanno riconosciuto la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo della bancarotta fraudolenta patrimoniale. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite i difensori, articolando quattro motivi, di seguito enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Si sostiene: - che, come hanno riconosciuto i giudici di merito, viene in rilievo una operazione infragruppo; - che il pagamento alla [OSCURATO:PERSONA] da parte della fallita di due rate arretrate del leasing contratto da Faw rispondeva a un interesse del gruppo e della stessa fallita, posto che: il leasing riguardava un immobile sito in Pologhera destinato a "magazzino del gruppo"; la Faw si era trovata in una momentanea carenza di liquidità; il magazzino era funzionale a garantire la "continuità dell'attività di vendita" senza alcun depauperamento per l'impresa; grave danno sarebbe derivato a tutte le imprese del gruppo (compresa la fallita) nel caso in cui la [OSCURATO:PERSONA] avesse risolto il contratto di leasing per inadempimento, chiesto lo sgombero e la restituzione dei locali del magazzino ove era "stoccata tutta la merce del gruppo, negozi e outlet". 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce analoghi vizi in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.Il Tribunale, con una valutazione condivisa dalla Corte di appello, ha escluso il dolo della distrazione con riferimento alla medesima condotta posta in essere a favore della Gianrene, prendendo atto che l'imputato "non aveva inteso distrarre o disperdere risorse della [OSCURATO:PERSONA] 2 srl per scopi estranei ad essa, né voluto consapevolmente dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto a quella dell'impresa". Non si comprende la differente valutazione espressa dai giudici di merito circa l'atteggiamento soggettivo dell'imputato in relazione ad analoga operazione (di consistenza e rilevanza notevolmente inferiori rispetto alla prima) compiuta nella medesima ottica di salvaguardia della continuità aziendale e con le stesse modalità, peraltro con mezzi tracciabili. La prospettiva era quella di restituzione del prestito infru:tifero, restituzione impedita dal sopravvenuto fallimento della [OSCURATO:PERSONA] 2 srl. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta l'omessa motivazione sulla richiesta di qualificare il fatto come bancarotta patrimoniale semplice, riconoscendo, conseguentemente, la sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.. 2.4. Con il quarto il ricorrente contesta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della applicazione, nella massima estensione, della riduzione per le circostanze attenuanti generiche. In punto di beneficio ex art. 163 cod. pen. rileva che la precedente condanna non sarebbe ostativa, perché la pena con essa inflitta (cinque mesi di reclusione) cumulata a quella applicata in questo processo (anni uno e mesi sei di reclusione) rimarrebbe comunque entro il limite massimo stabilito dall'art. 164 cod. pen. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. I difensori dell'imputato hanno accompagnato le conclusioni con articolati argomenti a sostegno dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La precipua questione posta dal ricorrente ruota attorno alla verifica della sussistenza di "vantaggi compensativi" e alla configurabilità del dolo della distrazione in capo all'imputato.2.1. Va ricordato che costituisce distrazione di attivo qualunque trasferimento di fondi o di attività e, in genere, qualunque atto di disposizione patrimoniale da una società all'altra del gruppo effettuato senza adeguata contropartita, a maggior ragione quando la società depauperata versi in uno stato di dissesto o comunque di gravi difficoltà, risolvendosi l'operazione, in tal caso, in un danno alla massa dei creditori della società dissestata o, comunque, non essendo possibile formulare una prognosi fausta. Secondo i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità la natura distrattiva di un'operazione infra-gruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi che riequilibrino gli effetti immediatamente negativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggi per i creditori della stessa (ex multis Sez. 5, n. 16206 del 02/03/2017, Magno, Rv. 269702; Sez. 5, n. 10633 del 30/01/2019, Scambia, Rv. 276029; Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, Rv. 277545). 2.2. Nel caso di specie l'imputato è stato sottoposto a processo penale per due condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale consistite nella: - emissione, nel periodo dal 5 gennaio 2011 al 5 settembre 2022, di vari assegni bancari per un totale di 731.873,09 euro "con addebito sui conti correnti della fallita, direttamente a favore dei fornitori della società "Gianrene prontomoda" srl di cui l'imputato era amministratore e socio"; - emissione, in data 31 gennaio 2011,, "di un assegno bancario di euro 12.596,48 con addebito sul conto corrente della fallita, direttamente a favore di un fornitore della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", di cui l'imputato era amministratore e socio". 2.2.1. All'esito del giudizio di primo grado il Tribunale: - ha riconosciuto l'esistenza di un "gruppo di fatto" tra le società amministrate dal Salvai (una decina) appartenenti alla galassia "Pazza idea", di cui facevano parte la fallita, la Gianrene e la Faw; in particolare ha rilevato che la Mini PA 2 si occupava dell'outlet, vale a dire commercializzava gli articoli di vestiario rimasti invenduti, la Gianrene provvedeva al primo approvvigionamento dei capi di abbigliamento, la Faw era l'immobiliare del gruppo (pagg. 5-7 sentenza di primo grado); - ha affermato, sotto il profilo materiale, la natura "oggettivamente" distrattiva di entrambe le operazioni oggetto di contestazione (pag. 8); - ha escluso il dolo del reato in relazione al pagamento dei fornitori della Gianrene (731.873,09 euro) per avere l'imputato «agito (ancorché improvvidamente, ma in conformità ad una prassi seguita già in passato dagli amministratori del gruppo [OSCURATO:PERSONA] ed utilizzando, tra l'altro, un mezzo tra cciabile, ossia l'emissione di assegni bancari) al fine di salvare una società che riforniva gli articoli di vestiario alla [OSCURATO:PERSONA] 2» (pagg. 8 e 9); - ha ritenuto, invece, che l'elemento soggettivo del reato sussistesse quanto al pagamento della somma di 12.596,48 euro a favore di un fornitore della Faw perché quest'ultima società è "una società immobiliare e non già una società che esercita attività commerciale" e inoltre "risulta essere tuttora in bonis" (pag. 9). 2.2.2. Con l'atto di appello, i difensori dell'imputato aveva invitato i giudici di secondo grado a rivedere le conclusioni raggiunte dal Tribunale sottoponendo alla attenzione della Corte distrettuale specifici elementi finalizzati a dimostrare le identità della "logica di gruppo" sottesa ai pagamenti a favore tanto di Gianrene quanto di Faw. Avevano evidenziato in sintesi: - che la Faw era la società immobiliare del gruppo; - che detta società risultava l'intestataria, in qualità di utilizzatrice, del contratto di leasing concluso con [OSCURATO:PERSONA] e relativo al magazzino ove veniva stoccata la merce delle società del gruppo e quindi anche della fallita; - che l'assegno di 12.596,48 euro era stato versato alla società concedente a titolo di pagamento di due rate di leasing, per evitare l'inadempimento di Faw, la risoluzione del contratto e, quindi, la conseguente perdita del magazzino, in un momento in cui la Faw versava in crisi di liquidità. 2.2.3. La risposta offerta dalla Corte di appello a tali precisi rilievi è del tutto inadeguata, poiché, senza ulteriori approfondimenti, si arresta lì dove si era già fermato il Tribunale: «Nel caso in oggetto [è] evidente come la condotta distrattiva abbia riguardato è vero una società del gruppo ma con diverso oggetto sociale, essendo un'immobiliare e non una società che trattava vestiario, e soprattutto una società non in difficoltà economica» (pag. 4 sentenza impugnata). Si tratta di motivazione che poggia su parametri incangrui rispetto alla decisione assunta. Invero sono irrilevanti, nella prospettiva che qui interessa, vuoi il fatto che Faw fosse una società immobiliare - la Corte distrettuale non esamina la tesi difensiva secondo cui il contratto di leasing, onorato dalla fallita, riguardava il magazzino utilizzato come deposito anche da Mini PA2- vuoi la circostanza che Faw fosse "in bonis" -il giudice di appello trascura la deduzione difensiva circa la momentanea crisi di liquidità attraversata da Faw (circostanza evidenziata anche dal Tribunale, cfr. pag. 6 sentenza di primo grado) che avrebbe giustificato l'intervento soccorritore di MiniPa2 per "salvare" il bene immobile nell'interesse del gruppo-.3. Gli ulteriori motivi sono assorbiti. 4. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annurlata con rinvio. P.Q.