CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27116/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di truffa, denunciando la illogicità della motivazione sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di un differente giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, con particolare riferimento al riconoscimento dell'imputato effettuato dalla persona offesa, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento a pag. 6 della sentenza impugnata ove correttamente ha affermato la piena attendibilità del riconoscimento effettuato sia durante le indagini che in fase dibattimentale dalla persona offesa la quale, inoltre, aveva indicato l'auto utilizzata dal Fulle; trattasi, pertanto, di elementi che consentono di confermare il giudizio di responsabilità adeguatamente motivato dai giudici di merito; considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, oltre che per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata nella parte in cui si fa riferimento all'assenza di resipiscenza ed al curriculum criminale dell'odierno ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Considerato che la parte civile non ha apportato alcun contributo utile alla decisione pertanto nulla è dovuto sulle spese (Sez. 2, n. 24619 del 02/07/2020, Rv. 279551)- P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Così