CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01017/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17476-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; n•••••• - Intim a ti--) avverso la sentenza n. 3235/12/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 30/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 17476 sez. MT - ud. 09-11-2022 -2- Premesso che: 1. l'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Lombardia ha annullato per difetto di motivazione l'avviso di accertamento catastale emesso da essa ricorrente riguardo ad un immobile in rettifica di classamento e rendita proposti con DOCFA dalla [OSCURATO:SOCIETA]; 2. la società resiste con controricorso; 3. la società ha depositato memoria; considerato: 1. con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4 e 61 del d.lgs. 546/92 e 111 Cost. L'Agenzia sostiene che la sentenza difetti di motivazione perché la CTR "non si riferisce ai fatti di causa"; 2. il motivo è manifestamente infondato. Nella prima pagina della sentenza impugnata i fatti di causa sono chiaramente indicati: viene individuato l'atto emesso dall'Agenzia con il relativo contenuto, viene precisato che l'impugnazione della contribuente era stata accolta, vengono elencati i motivi di appello proposti dall'Agenzia e le richieste della contribuente dalla quali è anche possibile evincere le contestazioni sollevate con il ricorso originario; 3. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli artt. 7 della 1.212/2000 e 3 della 1.241/1990 in combinato disposto con l'art. 1, comma 21, della 1.208/2015 per avere la CTR ritenuto l'avviso non motivato "quando invece una motivazione esauriente e sufficiente v'era ed è trascritta nel precedente §3" e per avere "disapplicato il noto principio di diritto sancito, anche da ultimo, dalla Corte di Cassazione sezione V, ord, 19 giugno 2020 n. 12005, circa la motivazione dell'avviso di accertamento catastale a seguito di DOCFA". L'Agenzia al paragrafo 3 del ricorso per cassazione così trascrive la motivazione dell'avviso: "Si rettificano le consistenze ed i valori per migliore riferimento al preziario in uso. Passa in cat. D/7 trattandosi di logistica. Si aggiunge il valore dell'ascensore omesso e si incrementa il valore dei capannoni del 10% avendo h superiore a 5,00 m." Il "noto principio" che si legge nell'ordinanza citata è quello per cui "in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni"; 2. il motivo è manifestamente infondato. Proprio dalla trascrizione della ricorrente si evince che nel caso di specie l'ufficio aveva disatteso gli elementi di fatto indicati dalla contribuente ("si rettificano le consistenze...; si aggiunge il valore dell'ascensore omesso ... sì incrementa il valore dei capannoni del 10% avendo altezza superiore a 5,00 m"). La motivazione dell'avviso non si conforma al principio che la stessa Agenzia ha richiamato e che trova espressione completa con l'aggiunta, a quanto affermato da Cass.12005/2020, cit., dell'ulteriore affermazione per cui, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente sono disattesi, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass. 31809/2018; 12777/2018). Correttamente quindi la CTR ha dichiarato l'avviso non motivato; 3. il ricorso deve essere rigettato; 4. le spese seguono la soccombenza; 5. non vi è luogo ad applicazione del meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, essendo detto meccanismo, inapplicabile a carico di una parte -quale l'Agenzia delle Entrate- ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per esser amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato; PQM rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere alla società [OSCURATO:SOCIETA] le spese di causa liquidate in C 5513,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed C 200,00 per esborsi. Così deciso in Roma il 9 novembre 2022,