CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 09421/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31427-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELL’ORSO 84, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 31427 sez. SU -ud. 22-11-2022 - 2 - ENTE D’[OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 119, presso l’Avvocatura della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , elettivame nte domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21 presso gli Uffici dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; REGIONE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro temporedella [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso gli Uffici dell’Avvocatura dell’Ente, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 147/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 147/2021, respingeva il ricorso proposto dal Comune di Rieti avente ad oggetto l’annullamento del provvedimento (D.G.R. n. G07823 del 10.6.2019) di rinnovo della concessione di derivazione per uso potabile dalle sorgenti formate dal fiume Peschiera (affluente del Velino) nei comuni di Cittaducale e Castel S. Angelo e dalle sorgenti [OSCURATO:PERSONA] nei comuni di [OSCURATO:PERSONA] e Casaprota (e del disciplinare annesso alla concessione e degli atti del procedimento), rilasciata dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] 2 S.p.A. per l’approvvigionamento idrico di [OSCURATO:PERSONA]. Il Comune di Rieti aveva dedotto la sussistenza di plurimi vizi attinenti al procedimento, all’assenza dei presupposti in fatto ed in diritto per il rilascio Ric. 2021 n. 31427 sez. SU -ud. 22-11-2022 - 3 - della concessione, all’errata qualificazione del procedimento come rinnovo della concessione, alle modalità tecniche di prelievo dell’acqua potenzialmente dannose per la tutela della risorsa idrica, fino a lamentare la gestione affidata, senza procedura concorrenziale, ad [OSCURATO:SOCIETA]. Nel giudizio avevano opposto difese l’Ente d’[OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA] - Roma (costituito, tra gli altri, dal Comune di Rom a ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, c.d. legge Galli, e della L.R. [OSCURATO:PERSONA] 22 gennaio 1996, n. 6 poi modificata dalla successiva L.R. n. 31/1999), la Regione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. (partecipata al 96,46% da [OSCURATO:PERSONA], per il 3% da [OSCURATO:PERSONA] e per le restanti minimali parti da circa 110 Comuni dell’ATO 2, affidataria della gestione del servizio idrico integrato dell’[OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA] -Roma) e [OSCURATO:PERSONA]. Il [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alle censure proposte dal ricorrente circa i vizi inerenti al procedimento istruttorio, riteneva che la mancanza di una piena efficacia del Piano regolatore generale degli acquedotti (PRGA) e del Piano di tutela delle acque regionali (PTAR), ossia degli atti di pianificazione regionale, non facesse venir meno l’attribuzione della potestà di rinnovare una concessione esistente da epoca anteriore al conferimento (artt. 86 e ss. d.lgs. n. 122/1998) delle attribuzioni in materia dallo Stato alle Regioni (nello specifico la concessione relativa all’acquedotto del Peschiera era stata rilasciata in favore del Comune di Roma - all’epoca Governatorato - con R.D. n. 12048 del 27.10.1926 per 70 anni; quanto alle sorgenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], negli anni 1963 e 1979, aveva chiesto l’autorizzazione alla derivazione nei Comuni di [OSCURATO:PERSONA] e Casaprota da immettere nell’acquedotto del Peschiera e nell’anno 1975 erano state autorizzate le opere da realizzare da parte della medesima [OSCURATO:PERSONA]). Richiamava l’art. 8, comma 19, della L.R. n. 2/2013 che prevedeva la proroga ex lege delle utenze di derivazione dell’acqua in scadenza non rinnovate e riteneva che da ciò potesse desumersi che doveva essere tenuta in debita considerazione la situazione in fatto ed in diritto già in essere. Escludeva, poi, ogni violazione delle norme in tema di VIA (Valutazione di [OSCURATO:PERSONA]), VAS ([OSCURATO:PERSONA]) e VINCA ([OSCURATO:PERSONA]) rilevando, quanto alla VIA, che le derivazioni di cui alla concessione impegnata non avevano significativo impatto Ric. 2021 n. 31427 sez. SU -ud. 22-11-2022 - 4 - sull’ambiente e non rientravano tra i progetti di opere elencati negli allegati II e IV del d.lgs. n. 152/2006 e quanto alla VAS e alla VINCA, che esse si riferivano a programmi o piani incidenti sull’ambiente, non a singoli e specifici interventi già realizzati. Riteneva, con riguardo al parere favorevole espresso dall’Autorità di [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], che lo stesso risultava conforme alla Direttiva deflussi ecologici come recepita dalla deliberazione n. 4 del 2017 della medesima Autorità. Con riferimento alla censura sulla violazione del principio di precauzione, il [OSCURATO:PERSONA] osservava che la [OSCURATO:PERSONA] era obbligata a trasmettere trimestralmente le portate giornaliere derivate dalle sorgenti e che il deflusso vitale del fiume Farfa era stato espressamente considerato nella valutazione d’incidenza e nel parere favorevole espresso dall’Autorità del Bacino; inoltre rilevava che, contrariamente all’assunto del ricorrente, le sorgenti del Peschiera non erano comprese nei territori (della pianura del Velino) soggetti ad eventi alluvionali. Con riguardo, poi, alle censure inerenti alla violazione dei principi che governano la materia, il [OSCURATO:PERSONA] riteneva esaustiva la relazione tecnica depositata in giudizio. Valutava come non condivisibili le conclusioni del Comune ricorrente circa il carattere abusivo delle pregresse derivazioni in quanto le leggi regionali senza soluzione di continuità avevano prorogato la validità del precedente regime autorizzativo, scaturente dal disciplinare sottoscritto nel 2001 dal Ministero dei lavori Pubblici con [OSCURATO:PERSONA]. Da ultimo, il [OSCURATO:PERSONA] riteneva corretta la qualificazione dell’istanza d’avvio del procedimento come rinnovo della concessione in scadenza, non subordinato alla procedura dell’art. 12 bis R.D. n. 1775/1933, e sosteneva l’infondatezza delle censure inerenti alla questione dell’affidamento della concessione senza gara in favore di [OSCURATO:PERSONA] e, per essa, di [OSCURATO:PERSONA] in quanto la stessa esorbitava dagli interessi deducibili in giudizio dal Comune di Rieti, che non poteva aspirare alla concessione e non era garante della concorrenza nel settore dell’uso della risorsa idrica. 2. Avverso tale sentenza il Comune di Rieti ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a due motivi. Ric. 2021 n. 31427 sez. SU -ud. 22-11-2022 - 5 - La medesima sentenza è stata impugnata dal Comune di Rieti con ricorso in rettificazione dinanzi allo stesso [OSCURATO:PERSONA]. 3. Hanno resistito con separati controricorsi l’Ente d’[OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA] -Roma, [OSCURATO:PERSONA], la Regione [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:SOCIETA] rimasta intimata l’Autorità di [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA]. 4. Il Comune di Rieti ha chiesto il rinvio della presente adunanza in camera di consiglio a data successiva al 1° febbraio 2023 alla quale è stata fissata l’udienza dinanzi alTSAP sul ricorso per rettificazione. 5. Il Comune di Rieti e l’Ente d’[OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA] –Roma hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1. Va preliminarmente disattesa l’istanza di rinvio formulata dal Comune di Rietiin attesa delle decisione del [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso per rettificazione proposto innanzi al medesimo Tribunale superiore e ciò in quanto, ai sensi dell’art. 204 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (c.d. T.U. delle acque), che opera un rinvio recettizio alle corrispondenti norme del codice di procedura civile del 1865, il ricorso per rettificazione opera su un piano diverso rispetto al ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione. Ed infatti lo specifico rimedio del ricorso per rettificazione allo stesso [OSCURATO:PERSONA] è previsto per i casi individuati ai nn. 4 (se la sentenza «abbia pronunciato su cosa non domandata»), 5 («se abbia aggiudicato più di quello che era domandato»), 6 («se abbia omesso di pronunciare sopra alcuno dei capi della domanda») e 7 («se contenga disposizioni contraddittorie») dell’art. 517 cod. proc. civ. del 1865 mentre il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione di cui ai successivi artt. 200 – 202 dello stesso T.U. è esperibile in caso di omesso esame di un motivo, non rientrando quest’ultima ipotesi tra quelle per cui è prevista la rettificazione ai sensi del citato art. 204 (fra le tanteCass., Sez. Un., 25 giugno 2019, n. 16979; Cass., Sez. Un., 10 gennaio 2019, n. 488; Cass., Sez. Un., 6 maggio 2014, n. 9662; Cass., Sez. Un., 12 gennaio 2011, n. 505). 2. Con il primo motivo di ricorso il Comune di Rieti denuncia la nullità della sentenza per motivazione solo apparente: violazione dell’art. 132, comma 2, n. Ric. 2021 n. 31427 sez. SU -ud. 22-11-2022 - 6 - 4, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. e all’art. 111, comma 6, Cost. Censura la sentenza impugnata per aver dato risposta a questioni mai sollevate o censurate dal Comune di Rieti e, allo stesso tempo, per aver trascurato totalmente le censure di gravame proposte dal Comune. Rileva che la sentenza impugnata è totalmente sovrapponibile ad altra sentenza del medesimo Tribunale Superiore (n. 53/2021), rispondente alle censure formulate da altro soggetto in distinto processo, ed assume che il [OSCURATO:PERSONA] abbia esposto argomentazioni che, in realtà, non ribattevano ai rilievi del Comune di Rieti ma a quelli formulati in quel giudizio da un diverso Comune, quello di Casaprota. Evidenzia di non aver mai prospettato censure inerenti al fiume Farfa e di avere espresso doglianze diverse, inerenti alla centrale idroelettrica di Salisano, sulle quali vi sarebbe stato un assoluto silenzio da parte del [OSCURATO:PERSONA], il quale, inoltre, avrebbe fatto riferimento ad una “concessione implicita” in totale contrasto - secondo il ricorrente - con quanto previsto dallo st esso parere dell’Autorità di Bacino che escludeva l’esistenza di un atto di rilascio di concessione. Per tali ragioni il Comune denuncia la nullità della sentenza impugnata, che seppur graficamente esistente renderebbe, in realtà, impossibile una percezione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione perché le argomentazioni adottate dal [OSCURATO:PERSONA] non sono inerenti alle censure formulate dal Comune ricorrente o ai motivi proposti dallo stesso. 3. Il motivo è infondato. Non si comprende, innanzitutto, se la parte del ricorso intitolata ”FATTO” si sostanzi nella trascrizione del ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, alle pagg. 3 e ss. del ricorso, vi è una elencazione di punti subF.2 da n. 1 a n. 8 (“Le rubriche degli otto motivi di ricorso introduttivo, per brevità, sono di seguito trascritte”) piuttosto confusa (i punti dal 9 in poi sembrano integrare deduzioni ad eccezioni formulate dalle parti controricorrenti) che non consente di enucleare quali siano state le doglianze rivolte alla pronuncia del [OSCURATO:PERSONA] e rispetto a queste quale sia stato il totale stravolgimento addebitato alla sentenza impugnata. Ric. 2021 n. 31427 sez. SU -ud. 22-11-2022 - 7 - Anche a voler ritenere che nei suddetti otto punti siano da individuare le ragioni per le quali con il ricorso al [OSCURATO:PERSONA] si chiedeva l’annullamento degli atti adottati, il Comune di Rieti in questa sede rimette, nella sostanza, a questa Corte il compito di individuare le ragioni esposte e di raffrontarle con i motivi della decisione, il che, però, non è consentito risolvendosi questa tecnica espositiva in una inammissibile attribuzione al giudice di legittimità del compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse; né, peraltro, può la Corte di cassazione ricorrere a fonti esterne per acquisire piena contezza della vicenda, sostanziale e processuale, sottoposta al suo esame. Nella sentenza impugnata le censure del Comune sono state riassunte così come indicato nello storico di lite e rispetto a queste il ricorrente, al di là del richiamo ad altro precedente dello stesso [OSCURATO:PERSONA], la cui motivazione sarebbe stata riprodotta pur in presenza di differenti doglianze, non offre precisi elementi testuali a conferma dell’assunto. Il riferimento operato dal [OSCURATO:PERSONA] a questioni che, secondo l’assunto del ricorrente, non sarebbero state poste dai motivi di ricorso non può, per ciò solo, determinare la nullità della sentenza. Va, infatti, ribadito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture (Cass., Sez. Un., 3 novembre 2016, n. 22232). Orbene, la motivazione della sentenza impugnata non corrisponde affatto ai paradigmi invalidanti di cui al citato consolidato arresto giurisprudenziale, contenendo una puntuale ed articolata argomentazione circa le statuizioni assunte, ben oltre il “minimo costituzionale” (v. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, 8053). Ed infatti la decisione del [OSCURATO:PERSONA] è armonicamente strutturata con l’enucleazione di tre ordini di argomenti omogenei: questioni che attingono il procedimento istruttorio; violazione dei principi che governano la materia; motivi proposti avverso il provvedimento di rilascio della concessione. Ric. 2021 n. 31427 sez. SU -ud. 22-11-2022 - 8 - [OSCURATO:PERSONA] delle Acque ha, quindi, escluso ogni violazione procedimentale ritenendo che si trattasse di una procedura di rinnovo e non di concessione ex novo. Ha anche escluso ogni violazione dei principi che governano la materia e così, in particolare, del principio di precauzione, ha richiamato la valutazione d’incidenza e il parere favorevole espresso dall’Autorità di Bacino ed evidenziato che le sorgenti del Peschiera non sono ricomprese nei territori (del perimetro della pianura del Velino) soggetti ad eventi alluvionali. In disparte ha rilevato che la risorsa acqua si sottrae per natura al regime giuridico dell’appartenenza implicitamente evocato dal Comune di Rieti mediante il riferimento al "diritto alla derivazione degli utenti" dei Comuni - i quali Comuni, ha sottolineato, comunque fruiscono di misure compensative - ed ha aggiunto che la portata delle derivazioni è stata calibrata in rapporto alla situazione orografica ed idrografica locale, sì da garantire altre derivazioni con essa compatibili. Ha ritenuto che la questione dell’affidamento della concessione senza gara esorbitasse dagli interessi deducibili in giudizio dal Comune che, oltre a non potere aspirare alla concessione, non assume il munus pubblico, qui implicitamente rivendicato, di garante della concorrenza nel settore dell’uso della risorsa idrica. A fronte di tale impianto motivazionale, quanto a taluni argomenti trattati nella sentenza che il ricorrente assume non fossero ricompresi nei motivi di ricorso, ben può essersi trattato di questioni poste negli atti di costituzione delle plurime parti controricorrenti (atti, tutti, non trascritti nel contenuto essenziale né richiamati in modo specifico) ovvero emerse dalla disposta c.t.u. o ancora esaminate d’ufficio dal [OSCURATO:PERSONA] per completezza espositiva, ed analizzate mediante la riproposizione di parte della motivazione resa in un precedente dello stesso Tribunale Superiore, relativo a vicenda analoga. Ma ciò non compromette l’autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati ai principi espressi e quindi non determina una totale carenza dimotivazione e la conseguente nullità del provvedimento. Anche a voler enucleare dal motivo di ricorso pretese violazioni di legge, e così in particolare la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 25 del T.U. n. 1775/1933, le censure non hanno pregio. Ric. 2021 n. 31427 sez. SU -ud. 22-11-2022 - 9 - Il [OSCURATO:PERSONA], come evidenziato nello storico di lite, ha ritenuto del tutto legittima la procedura seguita per il rinnovo della concessione, già ottenuta nel 1926 da parte del Governatorato di Roma (oggi [OSCURATO:PERSONA]), poi confermata nell’istanza di rinnovo del 2001, ove tra l’altro si inserisce anche il ruolo preminente di [OSCURATO:PERSONA] quale ente strumentale del Comune di Roma, che ha ottenuto il rinnovo delle derivazioni idropotabili ed idroelettriche dal Consiglio Superiore dei [OSCURATO:PERSONA], e di [OSCURATO:SOCIETA] (affidatario del servizio idrico integrato), concessione ulteriormente rinnovata dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] su istanza del Sindaco di Roma, per il periodo dal 16 marzo 2018 al 17 settembre 2031. Il ragionamento è rispettoso delle previsioni di cui all’art. 28 del R.D. n. 1775/1933: «1. Nelle grandi derivazioni ad uso potabile, d’irrigazione o bonifica, qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, al concessionario è rinnovata la concessione, con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi e del corso d’acqua si rendessero necessarie. 2. In sede di rinnovo di concessioni di grandi e piccole derivazioni d’acqua ad uso irriguo, fatti salvi i criteri indicati dall’art. 12 bis, comma 2, il competente ufficio istruttore verifica l’effettivo fabbisogno idrico in funzione delle modifiche dell’estensione della superficie da irrigare, dei tipi di colture praticate anche a rotazione, dei relativi consumi medi e dei metodi di irrigazione adottati (comma aggiunto dall’articolo 7 del d.lgs. 12 luglio 1993, n. 275). 3. In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza o rinuncia, passano in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione principali ed accessorie, i canali adduttori dell’acqua, gli impianti di sollevamento e di depurazione, le condotte principali dell’acqua potabile fino alla camera di carico o di distribuzione compresa, i canali principali di irrigazione e i canali e le condotte di scarico». La sentenza ha significativamente richiamato la L.R. [OSCURATO:PERSONA] del 29 aprile 2013 n. 2 che all’art. 8 (Disposizioni in materia di tutela e razionalizzazione nell’uso dell’acqua pubblica. Abrogazione della legge regionale 19 novembre 1983, n. 70 “Primi interventi per la tutela delle acque sotterranee dagli inquinamenti” e della legge regionale 3 ottobre 1984, n. 68 concernente modifiche alla L.R. n. 70/1983) ha, per quanto qui di interesse, previsto, ai commi 19 e 20, che: «19. È differita al 31 dicembre 2015 la durata delle Ric. 2021 n. 31427 sez. SU -ud. 22-11-2022 - 10 - concessioni delle utenze dell’acqua pubblica che siano scadute e non siano state rinnovate, per le quali sia stata regolarmente presentata domanda di rinnovo, non respinta dall’amministrazione, e purché non sia intervenuta una dichiarazione di decadenza da diritto di derivare acqua pubblica. 20. È prorogata al 31 dicembre 2015 la durata delle concessioni delle utenze di acqua pubblica con scadenza entro la fine del medesimo anno». Secondo la decisione del [OSCURATO:PERSONA] questa proroga presuppone che il progressivo adeguamento degli strumenti pianificatori regionali in materia deve tener conto della situazione in fatto ed indiritto già in essere. Nello specifico, senza alcun automatismo, si è valutata nel merito l’istanza di rinnovo acquisendosi tutti i necessari pareri previa nuova istruttoria dello stato dei luoghi in rapporto alle sopravvenute esigenze di tutela stabilite dall’ordinamento e alle specifiche situazioni di fatto. Sul punto, questa Corte ha affermato (v. Cass., Sez. Un., 22 dicembre 2010, n. 25985) che, in tema di derivazione di acque pubbliche, la richiesta di rinnovo della concessione già rilasciata non opera automaticamente, dovendosi ritenere che spetti alla P.A. procedere, di volta in volta, ad una nuova valutazione e istruttoria dello stato dei luoghi, che va effettuata con riferimento alle sopravvenute esigenze di tutela e alle specifiche situazioni di fatto. Nel caso in esame la concessione originaria era stata rilasciata al Comune di Roma e la domanda di rinnovo è stata presentata da [OSCURATO:PERSONA] quale azienda speciale del Comune e suo ente strumentale ([OSCURATO:PERSONA] nel 1995 aveva ottenuto il rinnovo delle derivazioni idropotabili ed idroelettriche dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici; il Comune, peraltro, già con istanza del 2001 aveva fatto propria la domanda di rinnovo di [OSCURATO:PERSONA]; quest’ultima nel 1999 aveva conferito ad [OSCURATO:PERSONA] 2 il ramo d’azienda relativo al settore idrico-potabile, di depurazione e fognature). Nel 2018 nuovamente il Comune di Roma aveva chiesto il rinnovo della concessione di grande derivazione delle acque e delle sorgenti del Peschiera e [OSCURATO:PERSONA]. In sostanza questi erano stati i momenti temporali rilevanti: -R.D. n. 12048 del 27.10.1926: originaria concessione di derivazione dalle sorgenti del Peschiera in favore del Governatorato di Roma e quindi del Comune di Roma per 70 anni; Ric. 2021 n. 31427 sez. SU -ud. 22-11-2022 - 11 - -28.9.1995: richiesta di rinnovo di [OSCURATO:PERSONA] (ente strumentale del Comune di Roma) inoltrata nel 1995 (quindi in prossimità della scadenza dei 70 anni “attesa per il 26.10.1996”) e reiterata il 18.9.2001; - 30.1.2001: dopo un iter amministrativo particolarmente complesso e svolta la necessaria istruttoria, su parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici -4.6.1998 - ed esito positivo del procedimento del Ministero dei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Ministero sottoscrivono il disciplinare di cui alla domanda del 28.9.1995 per le sorgenti del Peschiera e [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:DATA_NASCITA]: il Comune di Roma fa propria la richies ta di rinnovo della concessione e chiede che la stessa sia rilasciata “al medesimo Comune e per esso all’[OSCURATO:SOCIETA].” e nel 2002 affida per 30 anni ad [OSCURATO:PERSONA] ATO 2 (partecipata da [OSCURATO:PERSONA] al 96,46% e al 3% dal Comune di Roma) la gestione del servizio idrico integrato nell’ambito di [OSCURATO:PERSONA]; -leggi regionali succedutesi senza soluzione di continuità (da ultimo art. 8, comma 19, L.R. n. 2/2013): hanno via via prorogato la validità del pregresso regime autorizzatorio (e così di quello di cui al disciplinare del 2001); - 16.3.2018: nuova istanza del Comune di Roma per l’ottenimento della concessione di derivazione Peschiera - [OSCURATO:PERSONA] in favore del [OSCURATO:PERSONA] 2, soggetto affidatario del sistema idrico integrato; - 10.6.2019: la Regione [OSCURATO:PERSONA] rilascia la concessione di d erivazione in favore di [OSCURATO:PERSONA] 2. Nella ricostruzione fattuale il [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto dei suddetti passaggi ed ha evidenziato che con le leggi regionali succedutesi nel tempo era stata via via prorogata la validità del pregresso regime autorizzatorio scaturente dal disciplinare del 2001, interpretando l’istanza del 2018 come una richiesta di rinnovo della concessione in scadenza. Ha inoltre aggiunto che per il procedimento di rinnovo, in presenza di opere strumentali alla captazione autosufficienti per esercitare il prelievo, non occorreva rispettare la procedura di cui all’art. 12 bisdel R.D. n. 1775/1933 (in realtà l’art. 28 del R.D. 1755/1933 fa salvi solo i criteri indicati dall’art. 12 bis, comma 2, che non sono, però, in discussione). Il suddetto argomentare non è stato adeguatamente censurato dal ricorrente che, al di là di un generico richiamo alle sopra citate norme del T.U., non haindicato in modo chiaro e puntuale le affermazioni in diritto contenute Ric. 2021 n. 31427 sez. SU -ud. 22-11-2022 - 12 - nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativafra opposte soluzioni (a ben guardare gli artt. 20 e 25 del T.U. n. 1775/1933 cui il ricorrente fa riferimento non trovano spazio nel percorso argomentativo prescelto dal [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei momenti temporali rilevanti come sopra ricostruiti). Quanto, poi, alla asserita pretermissione del rischio di subsidenza là dove il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente interpretato la censura del Comune come individuante un (diverso) rischio alluvionale, oltre a richiamarsi il profilo di inammissibilità sopra evidenziato, non può non rimarcarsi che in termini generali il [OSCURATO:PERSONA] ha escluso ogni significativo impatto sull’ambiente delle derivazioni di cui alla concessione. Se è vero che lasubsidenza, quale processo lento e graduale interessante la generalità del territorio, oltre che essere ricollegato a cause naturali -quali i movimenti tettonici, isostatici e le trasformazioni chimico-fisiche dei sedimenti -può anche essere causato o aggravato da uno sfruttamento eccessivo delle falde acquifere, lo stesso assume connotazioni di rischio là dove aumenta il pericolo di inondazione nelle aree alluvionalie, nello specifico, è stato escluso dal [OSCURATO:PERSONA] che le sorgenti del Peschiera fossero ricomprese nei territori - del perimetro della pianura del Velino -soggetti ad eventi alluvionali. Non risulta, poi, pienamente comprensibile la censura del Comune di Rieti nella parte in cui lamenta “un silenzio impenetrabile” della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] sui motivi di ricorso che avevano trattato “della centrale idroelettrica di Salisano” né invero al riguardo sono evidenziati elementi di decisività di tale censura essendo sufficiente, al riguardo, evidenziare che la concessione in questione aveva riguardato le derivazioni di acqua del Peschiera –[OSCURATO:PERSONA] in favore dell’avente diritto ATO 2, il che, in sé (ed in mancanza di elementi di decisività) rendeva e rende del tutto inconferenti le deduzioni relative alla centrale idroelettrica di Salisano. Per quanto si evince dalla sentenza del [OSCURATO:PERSONA] la concessione impugnata con il ricorso originario haad oggetto la derivazione ad uso potabile delle acque dal Peschiera e dal [OSCURATO:PERSONA], non già la derivazione idroelettrica né in alcun modo il [OSCURATO:PERSONA] ha fatto riferimento alla centrale idroelettrica di Salisano. Ric. 2021 n. 31427 sez. SU -ud. 22-11-2022 - 13 - Anzi, per quanto si rileva dal controricorso di [OSCURATO:PERSONA] 2 S.p.A. e dal riportato testo del provvedimento concessorio il rinnovo in questione è limitato all’uso potabile e “restano fermi i diritti di [OSCURATO:SOCIETA]. proprietaria della idroelettrica di Salisano, in merito alla piena e incondizionata fruizione della derivazione idroelettrica in argomento”. 4. Con il secondo motivo di ricorso il Comune di Rieti denuncia una “anomalia motivazionale”, la violazione degli artt. 144 e 204 TU n. 1775/1933, dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 111, comma 6, Cost. Lamenta che il [OSCURATO:PERSONA], là dove ha affermato che “inoltre contrariamente a quanto supposto dal Comune ricorrente, le sorgenti del Peschiera non sono comprese nei territori (del perimetro della pianura del Velino) soggetti ad eventi alluvionali”, avrebbe travisato il motivo di ricorso n. 7 e reso una motivazione manifestamente ed irriducibilmente contradditoria. Sostiene che il riferimento alla “pianura alluvionale del Velino” sottintendeva un richiamo alla genesi (alluvionale) della pianura mentre la sentenza impugnata ha travisato l’aggettivo “alluvionale”, intendendolo come area alluvionale, e confondendo, pertanto, il rischio delle inondazioni (zone soggette ad alluvioni) con il rischiodella subsidenza (ricorrente nelle pianure a genesi alluvionale). 5. Va innanzitutto rilevato che nella memoria il ricorrente ha precisato che il motivo in questione, pur riportando, nel corpo dello stesso, l’ultimo punto del ricorso per rettificazione, in realtà denuncia l’omesso esame del motivo di ricorso con il quale il Comune di Rieti aveva posto dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] la questione del possibile danno per il regime delle acque pubbliche, del turbamento di interessi di carattere generale, del pericolo della subsidenza di cui agli artt. 105 e 106 T.U. n. 1775/1933 (vi veda, per la distinzione, il punto sub 1. che precede). 6. Tale precisazione non rende comunque il motivo accoglibile. L’utilizzo in sentenza dell’espressione “pianura alluvionale” in luogo di quella “aree alluvionali” valorizzata dal ricorrente non per ciò solo rende la sentenza censurabile sotto il profilo dell’omesso esame avendo il [OSCURATO:PERSONA] comunque inteso sgombrare ogni dubbio in ordine ad eventuali rischi di Ric. 2021 n. 31427 sez. SU -ud. 22-11-2022 - 14 - alluvioni e ciò sulla base dell’istruttoria svolta e dei pareri debitamente acquisiti nel corso del procedimento amministrativo. Quanto, poi, alla lamentata scarsa attenzione del [OSCURATO:PERSONA] al parere dell’Autorità di Bacino sul presupposto che, secondo il ricorrente, da tale parere emergevano elementi di criticità (invero poco chiari v. fine pag. 13 e inizio pag. 14 del ricorso), a parte la mancata trascrizione di tale parere nella sua interezza, si tratta di una differente valutazione del contenuto di un documento di causa senza che sia denunciata la violazione dei canoni di interpretazione degli atti. 7. Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato (con assorbimento delle eccezioni relative alla violazione del principio del “ne bis in idem” per la compresenza di due diversi mezzi di impugnazione proposti dal Comune di Rieti e di carenza di interesse e di legittimazione attiva del medesimo Comune poste dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Ente d’[OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA] - Roma e [OSCURATO:PERSONA] 2 S.p.A. sul presupposto che in materia di servizio idrico integrato i comuni non hanno un autonomo potere, svolgendo le funzioni di organizzazione del servizio pubblico integrato attraverso l’ente di governo dell’ambito). 8. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza. 9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass., Sez. Un., n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente. P.Q.M. La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, per ciascuna di esse, in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00