CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 giugno 2023
Cassazione n. 23831/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23980/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 978/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 28/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. Il Tribunale di Salerno accolse il ricorso per manutenzione del possesso proposto dalla s.s. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ordinando ai resistenti di non impedire all’attrice di installare sullo stradone del fondo di sua proprietà, riportato nel catasto terreni del Comune di Eboli al f. 29, p.lla 33, un nuovo cancello in sostituzione di quello in atto. 2. La Corte d’appello di Salerno accolse l’impugnazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e rigettò la domanda di manutenzione della s.s. Agricola, sul presupposto che l’area sulla quale l’appellata società intendeva installare il cancello era di proprietà del [OSCURATO:PERSONA], il quale, pertanto, aveva legittimamente contrapposto al possesso vantato dalla ricorrente quello incompatibile vantato da costui, in quanto proprietario e come tale legittimato ad opporsi all’immutazione dei luoghi. 3. Avverso la sentenza d’appello proponeva ricorso la s.s. [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rimasero intimati. 4. Venuto il processo all’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], poiché il ricorso non risultava notificato ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di coeredi di [OSCURATO:PERSONA], non avendo la parte ricorrente provveduto a depositare gli avvisi di ricevimento relativi alla raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario, in data 25/7/2018, aveva dato notizia agli stessi dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., con ordinanza interlocutoria la Corte assegnò alla ricorrente termine per far luogo agli adempimenti notificatori. 5. Alla memoria successivamente depositata dalla ricorrente risulta allegata la prova dell’intervenuta tempestiva notifica nei confronti dei già menzionati: per [OSCURATO:PERSONA] a mani proprie e per Alfonso, avendo il primo rifiutato la consegna, mediante raccomandata non ritirata dall’interessato. Fatto, pertanto luogo all’incombente la causa viene a nuova trattazione. 6. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 342 e 348bis cod. proc. civ., addebitandosi alla sentenza d’appello di non essersi pronunciata sull’eccezione d’inammissibilità formulata dalla esponente con l’atto costitutivo per carenza dei requisiti di cui all’art. 342 cod. proc. civ. 6. 1. Il motivo è manifestamente infondato. La Corte d’appello mostra di essere stato posta nella condizione di cogliere il senso della doglianza mossa, sia in fatto che in diritto; compito, questo, di esclusiva spettanza del giudice d’appello. Sicché, lungi dal non avere preso in considerazione l’eccezione, l’ha implicitamente, ma anche chiaramente, disattesa. Questa Corte ha avuto modo di precisare che gli artt. 342 e 434, cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (ex multis, da ultimo, Sez. 6, n. 13535, 30/5/2018, Rv. 648722). Dall’esposto principio di diritto, assai di recente, si è ulteriormente chiarito che non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata (Sez. 2, n. 7675, 19/03/2019, Rv. 653027). 7. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 112-115-116 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ. Queste, in sintesi, le critiche: - la sentenza aveva omesso di prendere in esame il fatto decisivo costituito dall’accertamento del Tribunale, il quale era giunto, attraverso il vaglio probatorio, alla conclusione che lo stradone ricadeva nell’area di proprietà dell’esponente; - non aveva attinenza con i fati di causa altra sentenza (n. 615/2014) che aveva dichiarato inefficace atto notarile del 24/4/1995, poiché non aveva non riguardava i luoghi per cui è causa; -non aveva tenuto conto del tit olo di provenienza (atto notaio Mazzarella del 3.11.1995; - la relazione del CTU D’Anna, allegata all’atto d’appello, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, ai sensi dell’art.345 cod. proc. civ., in quanto mezzo nuovo di prova; - non avrebbe potuto estendere gli effetti della sentenza n. 615/2014, che era giunta a una ricostruzione fattuale errata e non poteva costituire giudicato esterno. 7. 1. Il motivo è infondato. La violazione del 345 cod. proc. civ. non sussiste poiché la ricorrente non ha neppure allegato che quella relazione di consulenza fosse stata esperita nella pendenza del giudizio di primo grado (il controricorrente lo contesta puntualmente: sentenza di primo grado depositata nel 2010 e consulenza il 2/3/2011). In ogni caso, la sentenza n. 615/2014, non appellata, risolve la controversia, facendo venire meno il presupposto su cui si fondava l’azione di manutenzione, valendo il principio “feci sed iure feci”, e non è più contestabile. Infatti, con la sentenza definitiva in parola, intercorsa tra le parti, il Tribunale di Salerno dichiarò l’inefficacia dell’atto del notaio Mazzarella del 24/4/1997 nella parte in cui era stata alienata in favore della società semplice Rosale il diritto di proprietà sulla fascia di terreno riportato in catasto Comune di Eboli al foglio 29, p.lle 167, 168 e 169. Trattavasi, come chiarisce la sentenza impugnata, con giudizio qui non sindacabile, della fascia di terreno sulla quale la società Rosale pretendeva di installare il cancello. Nel resto, le mosse critiche alla sentenza passata in giudicato appaiono vane. 8. Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, a carico della ricorrente e in favore dei controricorrenti siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate. 9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi anticipatario. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore i