CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2024
Cassazione n. 06628/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Vito ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Pistoia di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 95, d.P.R. n. 115 del 2002 alla pena di anni uno di reclusione ed euro 310,00 di multa (in Pistoia, 11/5/2017); ritenuto che il ricorrente, con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, ha sostanzialmente riproposto il motivo di gravame, senza un effettivo confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici del merito già operato una valutazione complessiva della condotta tenuta dal prevenuto, evidenziando come lo stesso avesse dichiarato di essere a conoscenza del reddito effettivamente percepito dalla madre convivente, di per sé già superiore ai limiti previsti dalla legge, per l'ammissione al detto beneficio, a prescindere dal conteggio dell'indennità per euro tremila; che, anche con riferimento al dedotto vizio di motivazione circa il diniego delle attenuanti generiche, il ricorso è inammissibile, inerendo la doglianza al trattamento sanzionatorio che risulta, viceversa, giustificato dai giudici del merito con argomentazioni logiche e non incongrue, avendo la Corte territoriale valorizzato i numerosi precedenti penali dell'imputato, ritenendoli indicativi di una spiccata tendenza a delinquere (sulle circostanze attenuanti generiche e sul relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dentè" [OSCURATO:PERSONA] F .nb D E