CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021
Cassazione n. 44240/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Monza, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per due reati di truffa on line mentre in ordine all'episodio di truffa di cui al capo a) è stata dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale per estinzione del reato, dovuta a remissione della querela. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto la violazione dell'art. 552, comma 1 lett. c), c.p.p., per non essere state indicate nel capo di imputazione le date di consumazione dei singoli reati. Ciò impedirebbe di individuare l'autonomo momento di decorrenza della prescrizione di ciascuno dei reati e concretizzerebbe una causa di nullità ex art. 178 lett. c) c.p.p. 2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per un motivo manifestamente infondato. La Corte d'appello, condividendo la risposta già data dal giudice di prime cure, ha affermato che la configurabilità di un pregiudizio difensivo per l'imputato e la conseguente integrazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p. erano recisamente escluse dalla completezza che connota il capo di imputazione in punto sia di descrizione che di qualificazione giuridica. In particolare, il Collegio del merito ha rilevato che "è sufficientemente precisa anche l'indicazione del profilo contestato dalla difesa, ossia il periodo di commissione dei fatti. In presenza di un arco temporale così ristretto (12 giorni dal 18 dicembre al 30 dicembre 2014) non è logicamente sostenibile che la mancata specificazione dei tre momenti in cui sono stati effettuati i versamenti sul conto corrente dell'imputato abbia impedito l'idoneo espletamento del mandato difensivo". Il menzionato Collegio ha aggiunto che tale formulazione del capo di imputazione non ha inciso nemmeno al fine del calcolo della prescrizione, perché si trattava di reati commessi a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro e soggetti al medesimo termine, poiché omogenei dal punto di vista della qualificazione giuridica. Trattasi di motivazione corretta, in linea con quanto già osservato da questa Corte (Sez. 5, n. 51248 del 05/11/2014, Rv. 261741), secondo cui non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione, quando il fatto sia contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali in modo da consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa; la contestazione, inoltre, non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito. 7 x Si è precisato, in particolare, che, in tema di citazione a giudizio, non vi è incertezza sui fatti descritti nell' imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi. Si è quindi ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva escluso la genericità o l'indeterminatezza di una imputazione per il delitto di violenza privata che faceva riferimento al concorso dell'imputato con persone non identificate, in luoghi non tutti determinati e in tempi individuati con l'espressione "fino al " (Sez. 5, n. 6335 del 18/10/2013, Rv. 258948). 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 29 ottobre 2021 Il Consigliere