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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2023

Cassazione n. 09569/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, D'[OSCURATO:PERSONA] (imputato del reato di cui agli artt. 81 cpv e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990) deduce vizio di motivazione in ordine al mancato accertamento di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.; ritenuto che il motivo sia inammissibile per difetto di specificità argomentativa, essendo privo di qualsiasi confronto critico con le non illogiche argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 17 febbraio 2023 Il consiglie,[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, D'[OSCURATO:PERSONA] (imputato del reato di cui agli artt. 81 cpv e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990) deduce vizio di motivazione in ordine al mancato accertamento di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.; ritenuto che il motivo sia inammissibile per difetto di specificità argomentativa, essendo privo di qualsiasi confronto critico con le non illogiche argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 febbraio 2023 Il consiglie,[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09569/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris