CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 47561/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R-J-1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il th; dicembre 2021 la Corte di Assise di Appello di Napoli rigettava il ricorso avanzato da APREA Giovanni teso ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. In motivazione, la Corte osserva, quanto alla richiesta di applicazione della disciplina ex art. 671 cod. proc. pen., che la stessa, oltre ad essere priva della benché minima indicazione degli estremi delle sentenze oggetto della richiesta, appare del tutto priva di qualsivoglia allegazione circa gli elementi specifici e sintomatici della riconducibilità dei reati a una medesima preventiva risoluzione criminosa. Inoltre, la Corte riteneva destituita di fondamento la richiesta, oggetto di motivi aggiunti, con cui il condannato chiedeva la "commutazione" della pena dell'ergastolo a lui inflitta con sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Napoli il 23.01.2015. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - APREA Luca deducendo violazione di legge e carenza di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera reiterazione di doglianze già vagliate in modo del tutto adeguato nella decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il P esid