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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 maggio 2025

Cassazione n. 38712/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRAPANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo, con il quale si deduce l'illogicità del provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'attuale disposizione contenuta nell'art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen. (come introdotta dall'art. 24 d.lgs. n. 150 del 2022) per avere circoscritto la diminuzione di pena in caso di mancata impugnazione ai soli procedimenti definiti con rito abbreviato, è manifestamente infondata; Osservato in particolare che, questa Corte ha già condivisibilmente affermato che "è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2- bis, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui non consente la riduzione di un sesto della pena all'imputato che, giudicato con rito ordinario, non abbia proposto appello, in quanto il riconoscimento del beneficio nel solo caso di giudizio abbreviato non è irragionevole né arbitrario, ma rientra in una legittima scelta discrezionale di politica criminale del legislatore, giustificata dalla natura deflattiva del rito" (Sez. 1, n. 28322 del 23/05/2025, Monaco, Rv. 288339 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRAPANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo, con il quale si deduce l'illogicità del provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'attuale disposizione contenuta nell'art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen. (come introdotta dall'art. 24 d.lgs. n. 150 del 2022) per avere circoscritto la diminuzione di pena in caso di mancata impugnazione ai soli procedimenti definiti con rito abbreviato, è manifestamente infondata; Osservato in particolare che, questa Corte ha già condivisibilmente affermato che "è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2- bis, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui non consente la riduzione di un sesto della pena all'imputato che, giudicato con rito ordinario, non abbia proposto appello, in quanto il riconoscimento del beneficio nel solo caso di giudizio abbreviato non è irragionevole né arbitrario, ma rientra in una legittima scelta discrezionale di politica criminale del legislatore, giustificata dalla natura deflattiva del rito" (Sez. 1, n. 28322 del 23/05/2025, Monaco, Rv. 288339 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci