CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 23667/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE DI APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza del Tribuinale di Modena del 23.09.2022, ha ridotto la sospensione della patente di guida nei suoi confronti in anni uno e mesi sei. 2.Con il primo motivo di ricorso, la difesa lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché vizio di motivazione quanto alla negata applicazione dell'art. 131-bis c.p. In particolare, il ricorrente lamenta che il giudice di merito ha omesso di valutare le circostanze del caso concreto limitando il giudizio alle caratteristiche del fatto tipico. 3.Con il secondo motivo di ricorso, la difesa lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non avendo la Corte territoriale motivato in ordine alla specifica doglianza difensiva relativa al buon comportamento processuale dell'imputato ed alla condotta collaborativa tenuta al momento del controllo su strada, nonché all'assenza di precedenti in capo allo stesso. 4.Con il terzo motivo, la difesa lamenta vizio di motivazione in punto di quantificazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. In particolare, la difesa censura la decisione impugnata nella parte in cui i giudici di merito, pur ritenendo fondato il motivo concernente la rideternninazione della predetta sanzione, non l' abbiano irrogata nella misura del minimo edittale. 5.11 Procuratore Generale con requisitoria scritta ha chiesto dichiarare il parziale annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, in punto di scrutinio sull'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, assorbita la questione in punto di sanzione amministrativa accessoria. Il rigetto nel resto. 6.Quanto al primo motivo va ribadito che lo scrutinio in materia di art. 131 bis cod.pen. deve essere condotto con riferimento alle concrete modalità del fatto e non con riguardo agli elementi che integrano la condotta tipica (Cass. Pen., Sez. IV, n. 58261/2018, Rv. 274910 - 01). La Corte territoriale, sul punto, ha valorizzato le circostanze temporali (tarda notte) e le modalità del fatto (l'imputato era alla guida con un tasso alcolemico che superava la soglia di 1,5 g/I, ritenuto non di scarsa entità) e ha quindi considerao gli elementi che consentono di escludere la minima offensività avendo generato un contesto concretamente e significativamente pericoloso con riguardo ai beni giuridici protetti dalla fattispecie tipica, così come peraltro argomentato dal primo Giudice che aveva individuato il superamento significativo della soglia di punibilità riscontrata in misura pari al 130% rispetto ai valori minimi di rilevanza penale. Secondo le Sezioni Unite Tushaj (S.U. n. 13681/2016, Tushaj, Rv. 266589 - 01) «quanto più ci si allontana dal valore-soglia, tasso alcolemico nella specie di 1,86 g/I, tanto più è verosimile che ci si trovi in presenza di un fatto non specialmente esiguo». 7. La seconda e terza censura sono infondate. In tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato. Ed invero la Corte territoriale, nel decidere in ordine alle circostanze attenuanti generiche, ha preso in considerazione quanto eccepito dalla difesa, ravvisando come, nonostante il prevenuto avesse tenuto un comportamento adeguato al momento del controllo, non fosse possibile cogliere alcun particolare elemento "positivo" atto a giustificare la concessione delle predette attenuanti. Sul punto, si ricorda che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. n. 125/2008, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. 8.Parimenti in tema di durata della sanzione amministrativa accessoria, tarata dal primo Giudice sul massimo edittale, la Corte territoriale l'ha ridotta e commisurata ad anni uno e mesi sei facendo riferimento alle circostanze concrete già ampiamente sopra descritte 9.AI rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali . P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrrente al pagamento