CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 02392/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 8367-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti t/\ elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 172, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2021 - ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'ORO 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio TRIFIRO' & PARTNERS, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SALVATORE TRIFIR0'; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1290/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 14/11/2016 R.G.N. 1407/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.Con separati ricorsi successivamente riuniti gli odierni ricorrenti, giornalisti, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la [OSCURATO:SOCIETA]. e la RCS [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiedendo venisse accertata la nullità del trasferimento della titolarità del contratto di lavoro ex art. 2112 c.c. da RCS [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a PRS s.r.I., con prosecuzione del rapporto di lavoro giornalistico con RCS [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e condanna della società a riammetterli in servizio, con le conseguenze in tema di retribuzione, contribuzione e risarcimento dei danni. 2.La Corte d'appello di Milano, previa riunione dei processi, confermava la sentenza osservando che gli accordi intervenuti tra le parti il 26/10/2011 e il 20/1/2012 non contenevano alcun espresso obbligo della società di non cedere le testate giornalistiche ma, piuttosto, la predisposizione di un piano di riorganizzazione per fare fronte alle difficoltà di alcune testate e all'eccedenza occupazionale pari a 21 giornalisti, con l'impegno di monitorare in seguito l'evolversi delle condizioni di mercato e degli adempimenti economici dell'azienda, tanto che successivamente era intervenuto l'accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] presso il Ministero del lavoro, che aveva previsto il trattamento Cigs per 21 giornalisti. 3.La Corte confermava la regolarità della procedura attinente alla cessione, anche con riferimento al rispetto del dovere di informazione. Rilevava che sussisteva l'autonomia funzionale del ramo ceduto (ramo periodici), costituito da immobilizzazioni materiali, testate, marchi, ogni segno distintivo, nonché diritto di privativa e diritto di proprietà intellettuale connesso alle testate e marchi periodici di titolarità RCS, unitamente a ogni altro documento, dato, informazione materiale o immobilizzazione immateriale nella disponibilità di RCS utilizzato per la rateizzazione e vendita delle pubblicazioni del settore periodici, compresi gli archivi storici, oltre all'hardware utilizzato ai fini della realizzazione e vendita dei periodici, ai rapporti di lavoro con gli addetti, agli abbonamenti alle testate periodici, ai materiali editoriali relativi ai numeri ancora in lavorazione. Osservava che i giornalisti addetti alle testate erano dotati di un particolare know how, inteso come comune bagaglio di conoscenze, esperienze e capacità tecniche, e che la sottoscrizione contestuale di un contratto di comodato dei locali di RCS e di un contratto di servizi per alcuni mesi, peraltro di breve durata, non erano di per sé indicativi dell'insufficienza del ramo trasferito a continuare a prestare autonomamente i medesimi servizi offerti prima della cessione. 4.Avverso tale sentenza i giornalisti in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 5.[OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito con controricorso tempestivo. 6.1 ricorrenti e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno comunicato memorie. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 2112, comma 4, cod. civ. per inesistenza del preteso ramo di azienda indicato come oggetto della cessione. Osservano i ricorrenti che la sentenza, pur richiamando il principio espresso da Cass. 10541 2016, secondo cui la cessione richiede la capacità, già al momento dello scorporo del complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con propri mezzi funzionali e organizzativi e, quindi, di svolgere l'attività autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, tralascia la fondamentale questione dell'esistenza dell'autonomia funzionale al momento della cessione, rilevando che "la sottoscrizione di un contratto di comodato dei locali RCS e di un contratto di t, servizi per alcuni mesi non sono di per sé indicativi dell'insufficienza del ramo ... del resto contestualmente alla sottoscrizione del contratto di comodato la PRS affittava i locali dove sarebbe avvenuto il trasferimento a dimostrazione di un'esigenza legata al contratto di comodato del tutto transitoria" e soggiungendo che "il fatto che i contratti sia di comodato sia di servizi siano stati di breve durata è indicativo del fatto che servivano solo per agevolare nella maniera più veloce possibile il passaggio delle redazioni delle testate cedute, che altrimenti si sarebbe prolungato mettendo a repentaglio la sopravvivenza delle testate stesse". Rilevano che tutto ciò si pone in contrasto con il requisito dell'autonomia contestuale che la Cassazione esige ai fini della legittimazione del passaggio di ramo. La Corte, inoltre, avrebbe ritenuto sufficiente la dichiarazione contrattuale, omettendo la verifica in concreto della contestata autonomia funzionale, così come avrebbe esaminato la questione del direttore responsabile Bonera, indicato nella cessione come trasferito ma in realtà rimasto nella struttura, collegandolo a dimissioni improvvise e imprevedibili avvenute il giorno prima della cessione, ancorché, al di là della ragione dell'accaduto, ciò fosse il segnale dell'inconsistenza della tesi del know how, essendo dimostrativo del fatto che il direttore poteva essere rimpiazzato subito da altri. Evidenziano che dalla sentenza risulta l'assenza di una sede e di una struttura organizzativa capace di utilizzare il lavoro giornalistico e consentire l'uscita dei periodici, perché, non disponendo la cessionaria di locali, senza le integrazioni del cedente i giornalisti si sarebbero trovati privi degli strumenti essenziali (scrivanie e telefono). La stessa sentenza, inoltre, aveva tralasciato la questione dell'autonomia contabile e funzionale sul piano della gestione dei costi, avendo i ricorrenti contestato l'allegazione contabile riassuntiva e unilaterale allegata al contratto di cessione. 2.Con il secondo motivo i ricorrenti deducono error in procedendo e nullità del procedimento e della sentenza, osservando che la Corte ha ritenuto apoditticamente acquisiti, senza dar corso alle prove, l'autonomia funzionale e il know how e che il mancato esame rileva anche sotto il profilo del c.d. error in procedendo, nella parte in cui le difese svolte in appello non sono state esaminate. (wo 3. Con il terzo motivo deduce' omesso esame circa un fatto decisivo, rilevando che la Corte, al fine dì negare l'insussistenza dell'autonomia funzionale, ha limitato l'indagine alla sola forma contrattuale, omettendo l'esame di una serie di fatti dedotti, specificamente elencati nei capitoli di prova e, in particolare, della circostanza del mancato passaggio alla cessionaria della redazione al completo. Il mancato esame riguarda anche l'autonomia funzionale come delineata nella richiesta c.t.u. tecnico organizzativa finalizzata a descrivere le articolazioni necessarie per produrre in piena autonomia i periodici. 4.Con il motivo sub 1) è posta la questione della mancanza dell'autonomia funzionale del ramo di azienda. Va premesso che "in tema di trasferimento di ramo d'azienda, la verifica della sussistenza dei presupposti dell'autonomia funzionale e della preesistenza, rilevanti ai sensi dell'art. 2112, comma 5, c.c., integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile per cassazione alla stregua dell'art. 360, n. 3, c.p.c., laddove alla fattispecie, così come accertata dal giudice di merito, sia stata applicata una norma dettata per disciplinare ipotesi diverse (cd. vizio di sussunzione), ovvero sulla base dell'art. 360, n. 5, c.p.c., nell'ipotesi in cui sia stato omesso l'esame di un fatto decisivo per il giudizio, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che sia stato oggetto di discussione tra le parti" (Cass. n. 7364 del 16/03/2021). Ciò detto, nessun vizio di sussunzione è ravvisabile nel ragionamento della Corte territoriale, la quale ha dato risalto, quale elemento distintivo dell'autonomia organizzativa ed economica del ramo, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza della CGUE (sentenze 20 gennaio 2011, causa C-463/09; 6 marzo 2014, causa C-458/12; 13 giugno 2019, causa C-664/17), all'esistenza di un gruppo organizzato di dipendenti stabilmente assegnato a un compito comune, quale entità preesistente al trasferimento e in grado di svolgere quello specifico servizio prescindendo dalla struttura dalla quale viene estrapolata, in favore di una platea indistinta di potenziali clienti (si veda al riguardo l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte inaugurato da Cass. n. 5678 del 07/03/2013 e proseguito da molte altre conformi, tra cui Cass. n. 8922 del 29/03/2019 e, da ultimo n. 7364 del 16/03/2021). 5. Nel caso in esame la Corte territoriale ha evidenziato come la cessione abbia riguardato tutto ciò che attiene a specifiche "testate" giornalistiche facenti parte del ramo "periodici" e individuato nell'organizzazione del personale e del know how l'elemento distintivo dell'autonomia funzionale del ramo, motivando le circostanze relative alla concessione in comodato da parte della cedente delle strutture materiali ove si svolge l'attività e del venir meno nel passaggio del direttore responsabile in termini di temporaneità della prima e di connessione ad elementi peculiari e contingenti della seconda, e ciò nell'ambito del potere valutativo riservato al giudice del merito di cui in premessa. 6. E' infondata anche la censura (sub 2) relativa all'error in procedendo connesso al mancato esame delle censure svolte con l'appello (rectius delle circostanze in esso dedotte), risultando valutate negli aspetti rilevanti, nel loro complesso, tutte le suddette circostanze come riportate nel motivo di ricorso, nei limiti del principio di autosufficienza di quest'ultimo, implicitamente ritenendo i giudici del merito, nell'espressione del proprio motivato convincimento, irrilevanti le argomentazioni difensive di dettaglio delle parti e prive di valore probatorio le risultanze probatorie trascurate, ritenute inidonee a consentire di sovvertire, in termini di pregnanza probatoria, gli elementi individuati come decisivi (si veda Cass. n. 29730 del 29/12/2020: Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto"). 7. L'ultimo motivo risulta estremamente generico, in violazione dell'onere di cui all'art. 366 c.p.c., in quanto, al di fuori dei parametri indicati da SU 8053/2014, non individua specificamente i fatti, intesi come fatti storici, che sarebbero stati dedotti e trascurati, sicché, sotto l'apparente deduzione di un vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. n. 34476 del 27/12/2019). 8. Il ricorso, conclusivamente, deve essere rigettato, con liquidazione delle spese secondo soccombenza. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate per ciascuna delle suddette parti in complessivi € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma