CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 agosto 2024
Cassazione n. 22899/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 492/2021Numero sezionale 558/2024Numero di raccolta generale 22899/2024Data pubblicazione 19/08/2024CORTE [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA] *sanitaria – *parametri* * Presidente* * Consigliere* * * Rel* * Consigliere* * ConsigliereR G N 492/2021*CC – 16/02/2024ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 492/2021 R G proposto da* * rappresentata e difesa dall Avv ** come da procura speciale in calce al ricorso domiciliataelettivamente in ROMA Via degli * n 268/A presso il suostudio PEC avv attilioturchetta@pec avvocaticassino it ricorrentecontro* * * FROSINONE in persona del legalerappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall Avv* * come da procura in calce al controricorsoelettivamente domiciliata in ROMA via degli * presso lo* disposto d ufficio Numero registro generale 492/2021CC 16 02 2024 Numero sezionale 558/2024Ric n 492/2021 Numero di raccolta generale 22899/2024Pres A *Data pubblicazione 19/08/2024* I *studio dell Avv * * domiciliazione telematica comein atti controricorrenteavverso la sentenza della CORTE D APPELLO di ROMA n 4979/2020depositata il 15/10/2020udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2024dalla * * ssa * *1 Il Tribunale di * ha accolto per quanto di ragionela domanda risarcitoria proposta da * * in proprio equale genitore della figlia minore * Della * e da *Della * ha riconosciuto la responsabilità dei medicidell * di * gestito dall * * ** di Frosinone ha condannato l azienda convenuta alpagamento in favore dell attrice della somma di euro 80 000 00già decurtata della somma riconosciutale a titolo diprovvisionale dal Tribunale penale di * nonché alpagamento in favore delle predette figlie * e * dellasomma di euro 15 000 00 ciascuna a titolo di risarcimento deldanno non patrimoniale subito a causa della morte intrauterinadi * Della * figlio di * * e loro fratellonato morto il 13 luglio 2000 presso detto ospedale a causa dellamancata esecuzione del taglio cesareo2 Ha proposto appello avverso la sentenza di prime curela sola originaria attrice dinanzi alla Corte d appello di Romachiedendo la condanna dell * ospedaliera al pagamentodel maggior importo dovutele per la perdita del rapportoparentale con il nascituro da liquidarsi almeno nel minimo deiparametri previsti dalle * * forbice da euro163 990 a 327 990 e nella misura di euro 40 000 00 per ildanno al nascituro o nel diverso importo ritenuto di giustizia* disposto d ufficio Numero registro generale 492/2021CC 16 02 2024 Numero sezionale 558/2024Ric n 492/2021 Numero di raccolta generale 22899/2024Pres A *Data pubblicazione 19/08/2024* I *Nel giudizio d appello si costituiva l * appellatachiedendo oltre al rigetto del gravame la declaratoria dicessazione della materia del contendere in relazione allestatuizioni favorevoli in favore delle figlie a seguito delladichiarazione di rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza daparte di * Della * e di * * quale genitoredella figlia minoreLa Corte d appello di Roma in via preliminare in ordineall istanza formulata dall * ha osservato che non essendostate impugnate tali statuizioni «le conseguenze della rinunciapotranno essere fatte valere in sede esecutiva nel caso diazionamento del titolo» nel merito ha accolto il gravame e inriforma parziale della sentenza di prime cure ha condannatol * appellata al pagamento in favore della appellante dellasomma di euro 140 000 00 detratto da detto importo quantoeventualmente già corrisposto oltre interessi al saggio legaledalla pubblicazione della sentenza con condanna dell *appellata alle spese dell intero giudizio con distrazione3 Avverso la sentenza d appello * * haproposto ricorso per cassazione sulla base di due motivid impugnazione Ha resistito con controricorso l * ** * di FrosinoneLa trattazione del ricorso è stata fissata in adunanzacamerale ai sensi dell art 380 bis 1 c p cLa parte ricorrente ha depositato memoriaRagioni della decisione1 Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la“Violazione di legge ai sensi dell art 360 n 3 cod proc civ inrelazione alla liquidazione del danno da perdita della genitorialità perviolazione degli artt 1223 1226 2056 2059 cod civ – mancataindicazione dei criteri e parametri utilizzati – Violazione dell art 132co 2 n 4 cod proc civ per motivazione apparente e contrasto tra* disposto d ufficio Numero registro generale 492/2021CC 16 02 2024 Numero sezionale 558/2024Ric n 492/2021 Numero di raccolta generale 22899/2024Pres A *Data pubblicazione 19/08/2024* I *le affermazioni contenute nella motivazione e la decisione emessa”in particolare sottolinea che la liquidazione effettuata dalla Corted appello sia inadeguata non consenta il ristoro integrale del dannonon patrimoniale non indichi i parametri e i criteri utilizzati esostanzialmente confermi la sentenza del primo grado applicando ladecurtazione rispetto agli eventuali importi già percepiti2 Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la “Violazionedi legge ai sensi dell art 360 n 3 cod proc civ per violazione degliartt 1223 2056 c c ” per non aver la Corte d appello “statuito chegli interessi compensativi dovevano essere calcolati sull interocapitale rivalutato anno per anno per il periodo che va dalla datadell illecito al pagamento degli acconti e poi a seguire sulla sommache residua dopo la detrazione dell acconto rivalutata annualmenteper il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazionedefinitiva”3 Il primo motivo è fondato e merita accoglimentoLa Corte d appello è pervenuta alla liquidazione equitativa deldanno non patrimoniale subito dalla danneggiata in modo apoditticosenza dare conto del percorso logico giuridico seguito con particolareriferimento ai parametri e ai criteri utilizzati per giungere ad indicareil complessivo importo liquidato a tale titoloEbbene è pur vero che la Corte territoriale ha ritenuto dicondividere «il metodo risarcitorio adottato dal Tribunale conapplicazione non automatica delle * milanesi per laliquidazione del danno da perdita del rapporto parentale»richiamando correttamente sul punto i principi espressi da questaCorte in materia di liquidazione equitativa del danno nonpatrimoniale da perdita del rapporto parentale secondo cui inparticolare la lesione va calcolata in ragione della qualità e quantitàdella relazione affettiva con la persona perduta che nella peculiaritàdel caso in esame trattandosi di un figlio nato morto tale relazioneè solo potenziale [OSCURATO:PERSONA] 3 [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 12717 e affermando* dispostoC dC uf f1ici6o 02 2024 Numero registro generale 492/2021Ric n 492/2021 Numero sezionale 558/2024Pres A *Numero di raccolta generale 22899/2024* I *Data pubblicazione 19/08/2024pertanto che tra la madre e il figlio ancora in grembo si instauricomunque un rapporto affettivo che si rafforza nel corso dellagravidanza ragion per cui i criteri tabellari possono costituire ad ognimodo un punto di partenza per la liquidazione pur sempreequitativa del danno non patrimoniale subito dalla madre Almomento della liquidazione però la medesima Corte territorialepur accennando alle peculiari circostanze della vicenda come«altamente drammatiche» essendo avvenuta la morte intrauterinadel feto quando la odierna ricorrente era giunta alla 36ma settimanadi gravidanza e per le modalità attraverso cui la gestante apprese lanotizia e considerando la composizione ridotta del nucleo familiaredella danneggiata un marito e una figlia ha concluso affermandoche «appare congruo liquidare complessivamente la somma di euro140 000 00 che tiene conto di ogni pregiudizio subito sino ad oggidalla danneggiata anche della ritardata liquidazione» pag 4 dellasentenza impugnata mancando del tutto di dare conto deiparametri e dei criteri utilizzati per giungere ad indicare l indicatocomplessivo importo aggiungendo apoditticamente inoltre neldispositivo della pronuncia impugnata che dovesse essere «detrattoda detto importo quanto eventualmente già corrisposto oltreinteressi al saggio legale dalla pubblicazione della sentenza» pag 5della sentenza impugnata4 * accoglimento del primo motivo di ricorso discendel assorbimento del secondo motivo5 In definitiva il ricorso è accolto in relazione al primo motivoassorbito il secondo la sentenza impugnata va cassata in relazioneal motivo accolto e rinviata alla Corte d appello di Roma in diversacomposizione che provvederà anche sulle spese del presentegiudizio di legittimità6 Va disposto che ai sensi dell art 52 del d lgs n 196 del2003 in caso di diffusione del presente provvedimento siano* dispostoC dC uf f1ici6o 02 2024 Numero registro generale 492/2021Ric n 492/2021 Numero sezionale 558/2024Pres A *Numero di raccolta generale 22899/2024* I *Data pubblicazione 19/08/2024omesse le generalità e gli altri dati identificativi della ricorrente e deisuoi figliCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 492/2021Numero sezionale 558/2024Numero di raccolta generale 22899/2024Data pubblicazione 19/08/2024CORTE [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA] *sanitaria – *parametri* * Presidente* * Consigliere* * * Rel* * Consigliere* * ConsigliereR G N 492/2021*CC – 16/02/2024ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 492/2021 R G proposto da* * rappresentata e difesa dall Avv ** come da procura speciale in calce al ricorso domiciliataelettivamente in ROMA Via degli * n 268/A presso il suostudio PEC avv attilioturchetta@pec avvocaticassino it ricorrentecontro* * * FROSINONE in persona del legalerappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall Avv* * come da procura in calce al controricorsoelettivamente domiciliata in ROMA via degli * presso lo* disposto d ufficio Numero registro generale 492/2021CC 16 02 2024 Numero sezionale 558/2024Ric n 492/2021 Numero di raccolta generale 22899/2024Pres A *Data pubblicazione 19/08/2024* I *studio dell Avv * * domiciliazione telematica comein atti controricorrenteavverso la sentenza della CORTE D APPELLO di ROMA n 4979/2020depositata il 15/10/2020udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2024dalla * * ssa * *1 Il Tribunale di * ha accolto per quanto di ragionela domanda risarcitoria proposta da * * in proprio equale genitore della figlia minore * Della * e da *Della * ha riconosciuto la responsabilità dei medicidell * di * gestito dall * * ** di Frosinone ha condannato l azienda convenuta alpagamento in favore dell attrice della somma di euro 80 000 00già decurtata della somma riconosciutale a titolo diprovvisionale dal Tribunale penale di * nonché alpagamento in favore delle predette figlie * e * dellasomma di euro 15 000 00 ciascuna a titolo di risarcimento deldanno non patrimoniale subito a causa della morte intrauterinadi * Della * figlio di * * e loro fratellonato morto il 13 luglio 2000 presso detto ospedale a causa dellamancata esecuzione del taglio cesareo2 Ha proposto appello avverso la sentenza di prime curela sola originaria attrice dinanzi alla Corte d appello di Romachiedendo la condanna dell * ospedaliera al pagamentodel maggior importo dovutele per la perdita del rapportoparentale con il nascituro da liquidarsi almeno nel minimo deiparametri previsti dalle * * forbice da euro163 990 a 327 990 e nella misura di euro 40 000 00 per ildanno al nascituro o nel diverso importo ritenuto di giustizia* disposto d ufficio Numero registro generale 492/2021CC 16 02 2024 Numero sezionale 558/2024Ric n 492/2021 Numero di raccolta generale 22899/2024Pres A *Data pubblicazione 19/08/2024* I *Nel giudizio d appello si costituiva l * appellatachiedendo oltre al rigetto del gravame la declaratoria dicessazione della materia del contendere in relazione allestatuizioni favorevoli in favore delle figlie a seguito delladichiarazione di rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza daparte di * Della * e di * * quale genitoredella figlia minoreLa Corte d appello di Roma in via preliminare in ordineall istanza formulata dall * ha osservato che non essendostate impugnate tali statuizioni «le conseguenze della rinunciapotranno essere fatte valere in sede esecutiva nel caso diazionamento del titolo» nel merito ha accolto il gravame e inriforma parziale della sentenza di prime cure ha condannatol * appellata al pagamento in favore della appellante dellasomma di euro 140 000 00 detratto da detto importo quantoeventualmente già corrisposto oltre interessi al saggio legaledalla pubblicazione della sentenza con condanna dell *appellata alle spese dell intero giudizio con distrazione3 Avverso la sentenza d appello * * haproposto ricorso per cassazione sulla base di due motivid impugnazione Ha resistito con controricorso l * ** * di FrosinoneLa trattazione del ricorso è stata fissata in adunanzacamerale ai sensi dell art 380 bis 1 c p cLa parte ricorrente ha depositato memoriaRagioni della decisione1 Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la“Violazione di legge ai sensi dell art 360 n 3 cod proc civ inrelazione alla liquidazione del danno da perdita della genitorialità perviolazione degli artt 1223 1226 2056 2059 cod civ – mancataindicazione dei criteri e parametri utilizzati – Violazione dell art 132co 2 n 4 cod proc civ per motivazione apparente e contrasto tra* disposto d ufficio Numero registro generale 492/2021CC 16 02 2024 Numero sezionale 558/2024Ric n 492/2021 Numero di raccolta generale 22899/2024Pres A *Data pubblicazione 19/08/2024* I *le affermazioni contenute nella motivazione e la decisione emessa”in particolare sottolinea che la liquidazione effettuata dalla Corted appello sia inadeguata non consenta il ristoro integrale del dannonon patrimoniale non indichi i parametri e i criteri utilizzati esostanzialmente confermi la sentenza del primo grado applicando ladecurtazione rispetto agli eventuali importi già percepiti2 Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la “Violazionedi legge ai sensi dell art 360 n 3 cod proc civ per violazione degliartt 1223 2056 c c ” per non aver la Corte d appello “statuito chegli interessi compensativi dovevano essere calcolati sull interocapitale rivalutato anno per anno per il periodo che va dalla datadell illecito al pagamento degli acconti e poi a seguire sulla sommache residua dopo la detrazione dell acconto rivalutata annualmenteper il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazionedefinitiva”3 Il primo motivo è fondato e merita accoglimentoLa Corte d appello è pervenuta alla liquidazione equitativa deldanno non patrimoniale subito dalla danneggiata in modo apoditticosenza dare conto del percorso logico giuridico seguito con particolareriferimento ai parametri e ai criteri utilizzati per giungere ad indicareil complessivo importo liquidato a tale titoloEbbene è pur vero che la Corte territoriale ha ritenuto dicondividere «il metodo risarcitorio adottato dal Tribunale conapplicazione non automatica delle * milanesi per laliquidazione del danno da perdita del rapporto parentale»richiamando correttamente sul punto i principi espressi da questaCorte in materia di liquidazione equitativa del danno nonpatrimoniale da perdita del rapporto parentale secondo cui inparticolare la lesione va calcolata in ragione della qualità e quantitàdella relazione affettiva con la persona perduta che nella peculiaritàdel caso in esame trattandosi di un figlio nato morto tale relazioneè solo potenziale [OSCURATO:PERSONA] 3 [OSCURATO:DATA_NASCITA] n 12717 e affermando* dispostoC dC uf f1ici6o 02 2024 Numero registro generale 492/2021Ric n 492/2021 Numero sezionale 558/2024Pres A *Numero di raccolta generale 22899/2024* I *Data pubblicazione 19/08/2024pertanto che tra la madre e il figlio ancora in grembo si instauricomunque un rapporto affettivo che si rafforza nel corso dellagravidanza ragion per cui i criteri tabellari possono costituire ad ognimodo un punto di partenza per la liquidazione pur sempreequitativa del danno non patrimoniale subito dalla madre Almomento della liquidazione però la medesima Corte territorialepur accennando alle peculiari circostanze della vicenda come«altamente drammatiche» essendo avvenuta la morte intrauterinadel feto quando la odierna ricorrente era giunta alla 36ma settimanadi gravidanza e per le modalità attraverso cui la gestante apprese lanotizia e considerando la composizione ridotta del nucleo familiaredella danneggiata un marito e una figlia ha concluso affermandoche «appare congruo liquidare complessivamente la somma di euro140 000 00 che tiene conto di ogni pregiudizio subito sino ad oggidalla danneggiata anche della ritardata liquidazione» pag 4 dellasentenza impugnata mancando del tutto di dare conto deiparametri e dei criteri utilizzati per giungere ad indicare l indicatocomplessivo importo aggiungendo apoditticamente inoltre neldispositivo della pronuncia impugnata che dovesse essere «detrattoda detto importo quanto eventualmente già corrisposto oltreinteressi al saggio legale dalla pubblicazione della sentenza» pag 5della sentenza impugnata4 * accoglimento del primo motivo di ricorso discendel assorbimento del secondo motivo5 In definitiva il ricorso è accolto in relazione al primo motivoassorbito il secondo la sentenza impugnata va cassata in relazioneal motivo accolto e rinviata alla Corte d appello di Roma in diversacomposizione che provvederà anche sulle spese del presentegiudizio di legittimità6 Va disposto che ai sensi dell art 52 del d lgs n 196 del2003 in caso di diffusione del presente provvedimento siano* dispostoC dC uf f1ici6o 02 2024 Numero registro generale 492/2021Ric n 492/2021 Numero sezionale 558/2024Pres A *Numero di raccolta generale 22899/2024* I *Data pubblicazione 19/08/2024omesse le generalità e gli altri dati identificativi della ricorrente e deisuoi figli P Q MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso assorbito ilsecondo cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corted appello di Roma in diversa composizione che provvederà anchesulle spese del presente giudizio di legittimitàDispone che ai sensi dell art 52 del d lgs n 196 del 2003 incaso di diffusione del presente provvedimento siano omesse legeneralità e gli altri dati identificativi della ricorrente e dei suoi figliCosì deciso in Roma nella Camera di consiglio della SezioneTerza Civile il 16 febbraio 2024Il Presidente* *P Q MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso assorbito ilsecondo cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corted appello di Roma in diversa composizione che provvederà anchesulle spese del presente giudizio di legittimitàDispone che ai sensi dell art 52 del d lgs n 196 del 2003 incaso di diffusione del presente provvedimento siano omesse legeneralità e gli altri dati identificativi della ricorrente e dei suoi figliCosì deciso in Roma nella Camera di consiglio della SezioneTerza Civile il 16 febbraio 2024Il Presidente* *