CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2025
Cassazione n. 16198/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 42426/24 Ritenuto che i motivi sulla valutazione delle prove e l'accertamento di responsabilità sono inammissibili atteso che tali profili valutativi, che investono prima di tutto l'accertamento del fatto, non sono stati neppure devoluti al giudice di appello, essendo i motivi di appello incentrati solo sul trattamento sanzionatorio; rilevato che il primo motivo è manifestamente infondato atteso che la richiesta di rinvio per legittimo impedimento è stata rigettata con ordinanza motivata della Corte di appello, per la inidoneità della documentazione medica prodotta a dimostrazione dell'impedimento e del suo carattere assoluto, mentre le censure relative al bilanciamento delle circostanze sono eccentriche rispetto alla disposta applicazione della massima riduzione di pena per il riconoscimento pieno delle circostanze attenuanti generiche; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno 4 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA]