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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 2016/2026

ECLI:EU:C:2026:504
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 18 giugno 2026 ( 1 )

[OSCURATO:PERSONA]138/24

[OSCURATO:PERSONA] europea contro [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo « Inadempimento di uno Stato – Lotta contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno – Norma relativa ai limiti sugli interessi – Deroga a favore delle imprese finanziarie – Direttiva (UE) 2016/1164 – Articolo 2, punto 5 – Articolo 4, paragrafo 7 – Recepimento non corretto – Società di cartolarizzazione – Regolamento (UE) 2017/2402 – Portata dell’obbligo di recepimento da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri – Discrezionalità in materia di recepimento – Principio della parità di trattamento – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 20 – Articolo 51, paragrafo 1 – Interpretazione conforme al diritto primario » Indice

I. Introduzione

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

1. [OSCURATO:PERSONA]

2. Regolamento sulla cartolarizzazione B. Diritto lussemburghese

III. Procedimento precontenzioso e procedimento dinanzi alla Corte

IV. Valutazione giuridica A. Osservazioni preliminari B. Portata dell’obbligo di recepimento e del margine di discrezionalità degli [OSCURATO:PERSONA] membri: interpretazione delle disposizioni controverse dell’[OSCURATO:PERSONA]

1. Formulazione e impianto sistematico

2. Spirito e finalità

3. Genesi C. Principio della parità di trattamento e interpretazione conforme al diritto primario

1. Comparabilità

a) «Caratteristiche particolari» delle imprese finanziarie 1) Norma relativa ai limiti sugli interessi 2) Tassazione degli utili per imputazione 3) Conclusione intermedia

b) «Caratteristiche particolari» delle società di cartolarizzazione 1) Attività commerciale delle società di cartolarizzazione 2) Normativa specifica a livello dell’Unione

2. Disparità di trattamento e assenza di giustificazione oggettiva

3. Conclusione intermedia D. Mancanza di violazione della competenza del legislatore dell’Unione E. Conclusione intermedia

V. Spese

VI. Conclusione

I. Introduzione

1. Nel 2015 l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha pubblicato 15 relazioni finali contenenti raccomandazioni per azioni finalizzate alla lotta contro il cosiddetto fenomeno « [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] » (erosione della base imponibile e trasferimento degli utili, in forma abbreviata: «BEPS»).

Il termine BEPS mira a ricomprendere le costruzioni fiscali attraverso le quali i gruppi multinazionali riducono abusivamente i propri utili e li trasferiscono verso paesi a bassa tassazione.

Tali raccomandazioni hanno spinto l’Unione europea ad adottare, inter alia , la direttiva (UE) 2016/1164 relativa alla lotta contro l’elusione fiscale ( 2 ) (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]», acronimo per Anti-Tax-[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] ) ( 3 ).

Detta direttiva comprende anche una «norma relativa ai limiti sugli interessi».

Quest’ultima è diretta a limitare la deducibilità degli oneri finanziari, tra cui figurano, ad esempio, gli interessi sui prestiti.

2. L’[OSCURATO:PERSONA] ha concesso agli [OSCURATO:PERSONA] membri, all’articolo 4, paragrafo 7, la possibilità di esentare le «imprese finanziarie», in particolare, dalla norma relativa ai limiti sugli interessi.

All’articolo 2, punto 5, tali imprese sono definite, ai fini dell’[OSCURATO:PERSONA], come rientranti in una delle otto categorie di imprese finanziarie e assicurative disciplinate dal diritto dell’Unione.

3. Le società di cartolarizzazione ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402 (in prosieguo: il «regolamento sulla cartolarizzazione») ( 4 ) non sono menzionate all’articolo 2, punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, per motivi di coerenza e di parità di trattamento, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è stato l’unico Stato membro ad aggiungere, al momento del recepimento dell’[OSCURATO:PERSONA] nel diritto nazionale nel 2018, le società di cartolarizzazione all’elenco delle «imprese finanziarie» ai sensi dell’articolo 2, punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA] e le ha escluse dalla norma relativa ai limiti sugli interessi.

4. Il presente ricorso per inadempimento verte esclusivamente sulla questione se, con tale approccio, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo sia venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’[OSCURATO:PERSONA] e dell’articolo 288, paragrafo 3, TFUE.

5. La Corte ha quindi, per la prima volta, l’occasione di pronunciarsi sull’eccezione relativa alle «imprese finanziarie» di cui all’[OSCURATO:PERSONA] e sulla portata dell’obbligo di recepimento che incombe, a tal riguardo, agli [OSCURATO:PERSONA] membri, in particolare alla luce del diritto primario dell’Unione, tra cui il principio della parità di trattamento.

Le circostanze particolari di cui trattasi dimostrano che l’inadempimento contestato nella fattispecie non costituisce un caso classico nel quale uno Stato membro ometta o rifiuti di adempiere pienamente all’obbligo ad esso incombente di recepimento di una direttiva.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 1.

[OSCURATO:PERSONA]

6. Come indicato nel suo titolo, l’[OSCURATO:PERSONA] disciplina la lotta contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno.

7. I considerando da 1 a 3 e il considerando 16 forniscono indicazioni sugli obiettivi perseguiti dall’[OSCURATO:PERSONA].

I considerando 6 e 9 giustificano inoltre la norma relativa ai limiti sugli interessi e l’eccezione applicabile alle «imprese finanziarie», in particolare, nel modo seguente: «(1) (...) Questi nuovi obiettivi politici sono stati tradotti in raccomandazioni di azioni concrete nel quadro dell’iniziativa contro l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) (...) (2) (...) Infine, misure nazionali di attuazione che seguono una linea comune in tutta l’Unione fornirebbero ai contribuenti la certezza giuridica della compatibilità di dette misure con il diritto dell’Unione. (3) (...) Dal momento che dovrebbero adattarsi a 28 diversi regimi di imposta sulle società, queste norme dovrebbero limitarsi a disposizioni generali e lasciare il compito dell’attuazione agli [OSCURATO:PERSONA] membri, che si trovano in una posizione migliore per definire gli elementi specifici di tali norme secondo le modalità più adatte ai rispettivi regimi di imposizione delle società. (...) Occorre pertanto stabilire un livello minimo comune di protezione per il mercato interno in settori specifici. (...) (6) Nel tentativo di ridurre il proprio onere fiscale globale, i gruppi di società ricorrono sempre più di frequente al BEPS attraverso pagamenti di interessi eccessivi.

La norma relativa ai limiti sugli interessi è necessaria per scoraggiare tali pratiche in quanto limita la deducibilità degli oneri finanziari eccedenti dei contribuenti. (...) (...) (9) Benché sia generalmente riconosciuto che anche le imprese finanziarie, ossia gli istituti finanziari e le imprese di assicurazione, dovrebbero essere soggette a limiti sulla deducibilità degli interessi, è parimenti riconosciuto che questi due settori presentano caratteristiche particolari che richiedono un approccio più adeguato alle loro esigenze.

Dal momento che le discussioni in questo settore non sono sufficientemente conclusive nel contesto internazionale e dell’Unione, non è ancora possibile prevedere norme specifiche per i settori finanziario ed assicurativo e pertanto gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero poterli escludere dall’ambito di applicazione delle norme relative ai limiti sugli interessi. (...) (16) (...) La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità (...).

Fissando un livello minimo di protezione del mercato interno, la presente direttiva mira soltanto a raggiungere il grado minimo di coordinamento all’interno dell’Unione essenziale per conseguire i suoi obiettivi».

8. L’articolo 2 («Definizioni»), punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA] prevede la seguente definizione: «Ai fini della presente direttiva si intende per: (...) 5) “impresa finanziaria”, una delle seguenti entità:

a) un ente creditizio o un’impresa di investimento quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE (...), o un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE (...) o una società di gestione di un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE (...);

b) un’impresa di assicurazione quale definita all’articolo 13, punto 1), della direttiva 2009/138/CE (...);

c) un’impresa di riassicurazione quale definita all’articolo 13, punto 4), della direttiva 2009/138/CE;

d) un ente pensionistico aziendale o professionale che ricade nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE (...), a meno che lo Stato membro abbia deciso, a norma dell’articolo 5 di tale direttiva, di non applicare la medesima, in tutto o in parte, all’ente in questione, o il delegato di un ente pensionistico aziendale o professionale ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, di tale direttiva;

e) istituti pensionistici che gestiscono regimi pensionistici considerati regimi di sicurezza sociale oggetto del regolamento (CE) n. 883/2004 (...) e del regolamento (CE) n. 987/2009 (...), come pure qualsiasi entità giuridica istituita a fini di investimento in tali regimi;

f) un fondo di investimento alternativo (FIA) gestito da un gestore di fondi di investimento alternativi quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE o un FIA sottoposto a vigilanza ai sensi del diritto nazionale applicabile;

g) OICVM ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE;

h) una controparte centrale quale definita all’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 (...);

i) un depositario centrale di titoli quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 (...)».

9. L’articolo 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] contiene la norma relativa ai limiti sugli interessi dalla quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono esentare le «imprese finanziarie».

Tale articolo recita come segue: «1.

Gli oneri finanziari eccedenti sono deducibili nel periodo d’imposta in cui sono sostenuti solo fino al 30 per cento degli utili del contribuente al lordo di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento (EBITDA). (...)

7. [OSCURATO:PERSONA] membri possono escludere le imprese finanziarie dall’ambito di applicazione dei paragrafi da 1 a 6, anche se tali imprese finanziarie sono parte di un gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria».

10. L’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, dell’[OSCURATO:PERSONA] contiene inoltre un riferimento alle «imprese finanziarie» nel contesto della tassazione degli utili per imputazione, vale a dire dell’inclusione dei redditi delle «società controllate estere» nella base imponibile del contribuente.

A determinate condizioni, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono anche esentare le «imprese finanziarie» da tale imposta.

11. L’[OSCURATO:PERSONA] è entrata in vigore l’8 agosto 2016 (articolo 12).

Conformemente all’articolo 11 di tale direttiva, la stessa doveva essere recepita dagli [OSCURATO:PERSONA] membri negli ordinamenti nazionali entro il 31 dicembre 2018.

2. Regolamento sulla cartolarizzazione

12. Il regolamento sulla cartolarizzazione stabilisce un quadro per una cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata.

13. Il considerando 3 di tale regolamento enuncia gli obiettivi che esso persegue come segue: «L’Unione mira a rafforzare il quadro normativo instaurato dopo la crisi finanziaria per far fronte ai rischi insiti nelle cartolarizzazioni molto complesse, opache e rischiose.

È essenziale adottare norme che permettano di distinguere meglio i prodotti semplici, trasparenti e standardizzati dagli strumenti complessi, opachi e rischiosi e di applicare un quadro prudenziale più sensibile al rischio».

14. L’articolo 1 di detto regolamento ne definisce l’ambito di applicazione come segue: «1.

Il presente regolamento stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione.

Definisce la cartolarizzazione e stabilisce gli obblighi di due diligence, di mantenimento del rischio e di trasparenza incombenti alle parti che intervengono nelle cartolarizzazioni, i criteri per la concessione di crediti, i requisiti per vendere cartolarizzazioni a clienti al dettaglio, un divieto di ricartolarizzazione, i requisiti per le SSPE, nonché le condizioni e le procedure relative ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni. (...)

2. Il presente regolamento si applica agli investitori istituzionali e ai cedenti, ai promotori, ai prestatori originari e alle società veicolo per la cartolarizzazione».

15. L’articolo 2 del medesimo regolamento definisce i termini «cartolarizzazione» e «società veicolo per la cartolarizzazione», in particolare, come segue: «Ai fini del presente regolamento s’intende per: 1) “cartolarizzazione”: l’operazione o lo schema in cui il rischio di credito associato ad un’esposizione o a un portafoglio di esposizioni è diviso in segmenti (...) 2) “società veicolo per la cartolarizzazione” o “SSPE”: una società, un trust o un altro soggetto, diversi dal cedente o promotore, costituiti allo scopo di effettuare una o più cartolarizzazioni, le cui attività sono finalizzate esclusivamente alla realizzazione di tale obiettivo, la cui struttura è volta a isolare le obbligazioni della SSPE da quelle del cedente; (...)».

16. Il regolamento sulla cartolarizzazione è entrato in vigore il 17 gennaio 2018 e si applica a decorrere dal 1º gennaio 2019 (articolo 48).

B. Diritto lussemburghese

17. [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo ha recepito l’[OSCURATO:PERSONA] con legge del 21 dicembre 2018 che modifica, in particolare, la legge del 4 dicembre 1967 modificata relativa all’imposta sul reddito (in prosieguo: la «L.I.R.») ( 5 ).

L’articolo 168 bis , paragrafo 1, punto 7, della L.I.R., di nuova introduzione, definisce le «imprese finanziarie» riprendendo i termini dell’articolo 2, punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA], ma aggiunge un punto j) che recita quanto segue: «j) le società veicolo per la cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/2402 (...)».

18. Ai sensi dell’articolo 168 bis , paragrafo 8, lettera a), della L.I.R., le imprese finanziarie sono escluse dalla norma relativa ai limiti sugli interessi di cui all’articolo 168 bis , paragrafi da 2 a 6.

III. Procedimento precontenzioso e procedimento dinanzi alla Corte

19. Alla scadenza del termine di recepimento dell’[OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] le disposizioni adottate ai fini del recepimento dell’[OSCURATO:PERSONA].

20. Con lettera di diffida del 14 maggio 2020, la [OSCURATO:PERSONA] ha invitato il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, a presentare le sue osservazioni sul fatto che l’articolo 168 bis , paragrafo 1, punto 7, lettera j), della L.I.R. include le società di cartolarizzazione nell’elenco delle «imprese finanziarie» e le esenta dalla norma relativa ai limiti sugli interessi conformemente all’articolo 168 bis , paragrafo 8, della L.I.R. [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo ha respinto l’addebito di recepimento non conforme dell’[OSCURATO:PERSONA] mediante lettera del 21 agosto 2020.

21. Con parere motivato del 2 dicembre 2021, la [OSCURATO:PERSONA] ha quindi invitato il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo ad adottare, entro il termine di due mesi, tutte le misure necessarie per conformarsi agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’[OSCURATO:PERSONA].

A sostegno di tale parere motivato, essa ha sostanzialmente addotto che l’elenco delle «imprese finanziarie» di cui all’articolo 2, punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA] doveva essere considerato tassativo.

Solo il legislatore dell’Unione sarebbe autorizzato ad estenderlo ad altre imprese.

Inoltre, l’eccezione alla norma relativa ai limiti sugli interessi prevista all’articolo 4, paragrafo 7, dell’[OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere interpretata restrittivamente.

22. Nella sua risposta del 2 febbraio 2022, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo ha nuovamente respinto l’addebito di recepimento non corretto.

Esso ha aggiunto che l’elenco delle imprese finanziarie di cui all’articolo 2, punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA] non poteva essere considerato tassativo.

Ciò sarebbe contrario alla volontà dichiarata del legislatore dell’Unione di escludere dall’ambito di applicazione della norma relativa ai limiti sugli interessi tutte le imprese finanziarie e assicurative disciplinate dal diritto dell’Unione.

Tale legislatore non avrebbe potuto prevedere una deroga incoerente la cui applicazione dipendesse esclusivamente dalla data della normativa delle imprese finanziarie e assicurative interessate.

Infatti, nella sua proposta di «direttiva [OSCURATO:PERSONA]», la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe incluso anche le società di cartolarizzazione nell’elenco delle imprese finanziarie ( 6 ). [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo ha in ogni caso manifestato la propria disponibilità, in linea di principio, ad adottare le misure necessarie per garantire la conformità delle proprie disposizioni nazionali all’[OSCURATO:PERSONA], secondo l’interpretazione della [OSCURATO:PERSONA].

23. Poiché il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo non ha fornito alcun elemento nuovo che indicasse di aver recepito l’articolo 2, punto 5, e l’articolo 4, paragrafo 7, dell’[OSCURATO:PERSONA] conformemente all’interpretazione della [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima ha proposto il ricorso in esame in data 20 febbraio 2024.

24. In risposta ad un quesito scritto della Corte del 6 febbraio 2026, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato, entro i termini stabiliti, le proprie osservazioni relative ai motivi idonei a giustificare, alla luce del principio della parità di trattamento, il divieto imposto agli [OSCURATO:PERSONA] membri di escludere le società di cartolarizzazione, in quanto imprese finanziarie, dall’ambito di applicazione delle disposizioni riguardanti la norma relativa ai limiti sugli interessi.

25. Le parti hanno presentato le loro osservazioni nel corso della fase scritta del procedimento.

La Corte, ritenendosi sufficientemente edotta, ha rinunciato allo svolgimento di un’udienza di discussione, conformemente all’articolo 76, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura.

26. [OSCURATO:PERSONA] chiede che sia accertato che, con l’aggiunta delle società veicolo per la cartolarizzazione all’elenco dei tipi di imprese finanziarie di cui all’articolo 2, punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA], finalizzata a consentire la loro esclusione dall’ambito di applicazione della norma relativa ai limiti sugli interessi di cui all’articolo 4 dell’[OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’[OSCURATO:PERSONA], e che esso sia condannato alle spese.

27. [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo chiede che il ricorso sia respinto in quanto infondato e che la [OSCURATO:PERSONA] sia condannata alle spese.

IV. Valutazione giuridica A. Osservazioni preliminari

28. Alla luce dell’unica censura sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA], occorre stabilire se il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo sia venuto meno al suo obbligo di recepimento derivante dall’[OSCURATO:PERSONA] e dall’articolo 288, paragrafo 3, TFUE includendo, in sede di recepimento nel diritto interno, le società di cartolarizzazione ai sensi del regolamento sulla cartolarizzazione nell’elenco delle «imprese finanziarie» di cui all’articolo 2, punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA] ed escludendole, in forza dell’articolo 4, paragrafo 7, dell’[OSCURATO:PERSONA], dall’ambito di applicazione delle disposizioni riguardanti la norma relativa ai limiti sugli interessi, sebbene l’[OSCURATO:PERSONA] non preveda una siffatta possibilità.

29. Da un punto di vista puramente formale, si sarebbe inizialmente inclini a rispondere in senso affermativo a tale questione: le società di cartolarizzazione non sono disciplinate dall’[OSCURATO:PERSONA] e pertanto non dovrebbero neppure essere oggetto di un atto di recepimento di uno Stato membro adottato a tal fine.

30. Per contro, dopo un esame più approfondito e nel merito, la risposta si rivela meno chiara: le società di cartolarizzazione sono state disciplinate a livello dell’Unione, dal regolamento sulla cartolarizzazione, soltanto alla fine del 2017, vale a dire dopo l’entrata in vigore dell’[OSCURATO:PERSONA], ma prima della scadenza del termine di recepimento previsto per quest’ultima (31 dicembre 2018).

Tali società sono così diventate comparabili alle altre «imprese finanziarie» ai sensi dell’articolo 2, punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA] (v. paragrafi 51 e seguenti delle presenti conclusioni).

Se l’esame dovesse rivelare l’esistenza di una disparità di trattamento ingiustificata al riguardo, si porrebbe la questione se sia possibile addebitare al [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo di aver dato attuazione al principio della parità di trattamento assimilando le società di cartolarizzazione alle altre imprese finanziarie e assicurative di cui all’articolo 2, punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA].

31. Secondo la giurisprudenza della Corte, occorre determinare, in ciascun caso di specie, le caratteristiche delle disposizioni, previste da una direttiva, sulle quali verte il ricorso per inadempimento.

Ciò costituisce, infatti, l’unico modo per misurare la portata dell’obbligo di recepimento incombente sugli [OSCURATO:PERSONA] membri e, in particolare, per determinare se tali disposizioni conferiscano a detti [OSCURATO:PERSONA] un margine di discrezionalità per garantirne l’attuazione.

Ciò vale in particolare quando, come nella fattispecie, la direttiva di cui trattasi non mira ad un’armonizzazione totale della normativa degli [OSCURATO:PERSONA] membri nel suo ambito di applicazione ( 7 ).

32. Al fine di determinare la portata dell’obbligo di recepimento o del margine di discrezionalità di cui dispongono gli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia, occorre anzitutto interpretare le disposizioni dell’[OSCURATO:PERSONA] relative alle «imprese finanziarie» alla luce del loro tenore letterale, del loro impianto sistematico, delle loro rispettive finalità, nonché della loro genesi (lettera B).

Occorre poi esaminare se e in quale misura tali disposizioni debbano essere interpretate conformemente al diritto primario dell’Unione, in particolare al principio della parità di trattamento ivi previsto (lettera C).

Infine, esaminerò se e in quale misura il risultato ottenuto sia compatibile con la competenza del legislatore dell’Unione ad adeguare l’[OSCURATO:PERSONA] (lettera D).

B. Portata dell’obbligo di recepimento e del margine di discrezionalità degli [OSCURATO:PERSONA] membri: interpretazione delle disposizioni controverse dell’[OSCURATO:PERSONA]

1. Formulazione e impianto sistematico 33.

L’articolo 2, punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA] definisce le «imprese finanziarie» ai fini dell’[OSCURATO:PERSONA] mediante un elenco di otto categorie di imprese («si intende per (...) “impresa finanziaria”, una delle seguenti entità») che operano nel settore finanziario o assicurativo.

34. Il termine «impresa finanziaria» sembra quindi sinonimo delle imprese ivi elencate.

Queste ultime sono tutte designate con riferimento agli atti di diritto derivato ad esse applicabili, cosicché non può sussistere alcun dubbio in merito alla loro identità o alle loro caratteristiche.

Orbene, nessuno degli atti di diritto derivato ivi menzionati disciplina le società di cartolarizzazione ( 8 ).

35. Le «imprese finanziarie» sono altresì menzionate al considerando 9, all’articolo 4, paragrafo 7, e all’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, dell’[OSCURATO:PERSONA].

L’articolo 4, paragrafo 7, dell’[OSCURATO:PERSONA] prevede la possibilità per gli [OSCURATO:PERSONA] membri («possono») di «escludere le imprese finanziarie dall’ambito di applicazione dei paragrafi da 1 a 6», vale a dire dalla norma relativa ai limiti sugli interessi ivi prevista.

Il considerando 9 fa riferimento, nel contesto della norma relativa ai limiti sugli interessi, alle «imprese finanziarie, ossia gli istituti finanziari e le imprese di assicurazione».

L’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, dell’[OSCURATO:PERSONA] consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di decidere («può»), in determinate circostanze, di «scegliere di non trattare le imprese finanziarie come società controllate estere» al fine di esentarle dalla tassazione degli utili per imputazione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), dell’[OSCURATO:PERSONA] (per maggiori dettagli, v. paragrafi 61 e seguenti delle presenti conclusioni).

36. Sia il considerando 9 che l’articolo 4, paragrafo 7, e l’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, dell’[OSCURATO:PERSONA] utilizzano il termine «imprese finanziarie» senza un articolo definito e senza fare espresso riferimento all’articolo 2, punto 5, di tale direttiva.

Tale formulazione non esclude naturalmente che le «imprese finanziarie» menzionate agli articoli 4 e 7 dell’[OSCURATO:PERSONA] costituiscano una nozione giuridica indeterminata , la cui portata non è disciplinata tassativamente dall’articolo 2, punto 5, di tale direttiva.

L’interpretazione sostenuta dal [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, secondo cui si tratta di un rinvio dinamico che può altresì ricomprendere altre imprese finanziarie – disciplinate successivamente – quali le società di cartolarizzazione, è tuttavia in contrasto non soltanto con il tenore letterale dell’articolo 2 dell’[OSCURATO:PERSONA], intitolato «Definizioni», ma anche con la sua finalità di norma definitoria («Ai fini della presente direttiva si intende per (...) “impresa finanziaria” (...)») nell’ambito dell’economia normativa di tale direttiva.

Invero, è prassi del legislatore dell’Unione ricorrere a una siffatta norma definitoria al fine di evitare ripetizioni e difficoltà di comprensione, nonché di prevenire il rischio di un’attuazione non uniforme negli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Al fine di facilitare la leggibilità dell’atto giuridico, il legislatore dell’Unione si astiene generalmente dal rinviare alla norma definitoria nelle disposizioni che utilizzano i termini definiti.

37. Tale tecnica legislativa depone quindi a favore di un’interpretazione secondo cui le definizioni di cui all’articolo 2, punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA] devono essere considerate tassative ai fini dell’interpretazione della nozione di «impresa finanziaria».

2. Spirito e finalità

38. Secondo una giurisprudenza costante, l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione deve inoltre tener conto del suo spirito e della sua finalità o degli scopi che essa persegue ( 9 ).

39. Una norma definitoria, come quella di cui all’articolo 2, punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA], è finalizzata anzitutto a garantire l’applicazione uniforme di un atto di diritto derivato (v. paragrafo 36 delle presenti conclusioni).

Ciò corrisponde agli obiettivi dell’[OSCURATO:PERSONA], che mira a raggiungere un «livello minimo comune di protezione» (considerando 3).

A tal fine, «misure nazionali di attuazione» dovrebbero seguire «una linea comune in tutta l’Unione» (considerando 2) e occorre «garantire che le norme generali antiabuso si applichino in modo uniforme in situazioni nazionali, all’interno dell’Unione e nei confronti di paesi terzi» (considerando 11) ( 10 ).

40. L’[OSCURATO:PERSONA] attribuisce certamente agli [OSCURATO:PERSONA] membri un margine di discrezionalità in merito all’opportunità di esentare le imprese finanziarie dalla norma relativa ai limiti sugli interessi di cui all’articolo 4, paragrafo 7, o dalla tassazione degli utili per imputazione di cui all’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma (v. paragrafo 35 delle presenti conclusioni).

Tale margine di discrezionalità è tuttavia limitato e predefinito in modo vincolante dall’elenco di cui all’articolo 2, punto 5, di tale direttiva.

Pertanto, gli [OSCURATO:PERSONA] membri che intendano avvalersi delle disposizioni derogatorie di cui all’articolo 4, paragrafo 7, e all’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, dell’[OSCURATO:PERSONA] devono darvi attuazione in modo uniforme con riferimento ai loro destinatari.

In altri termini, è vero che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non sono tenuti ad esentare le «imprese finanziarie» dalla norma relativa ai limiti sugli interessi e dalla tassazione degli utili per imputazione; tuttavia, qualora lo facciano, devono estendere o limitare tale esenzione esclusivamente alle imprese finanziarie di cui all’articolo 2, punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], il legislatore dell’Unione ha appunto rinunciato a prevedere, all’interno di tale disposizione, una clausola di carattere residuale che consentirebbe agli [OSCURATO:PERSONA] membri di aggiungere imprese finanziarie diverse da quelle ivi menzionate, come le società di cartolarizzazione.

41. Anche lo spirito e la finalità dell’articolo 2, punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA] confermano pertanto un’interpretazione restrittiva dell’elenco ivi contenuto.

42. Per contro, lo spirito e le finalità delle disposizioni derogatorie previste all’articolo 4, paragrafo 7, e all’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, dell’[OSCURATO:PERSONA] suggeriscono un’interpretazione che osta a un’interpretazione restrittiva di tali disposizioni.

43. Infatti, le misure introdotte dall’[OSCURATO:PERSONA] contro l’elusione fiscale, quali la norma relativa ai limiti sugli interessi e la tassazione degli utili per imputazione, derivano da un’armonizzazione minima basata sull’articolo 115 TFUE ( 11 ).

Come risulta dai considerando 2, 3 e 11 dell’[OSCURATO:PERSONA], il legislatore dell’Unione intende garantire complessivamente, mediante tale direttiva, un approccio uniforme rispetto a talune pratiche di elusione fiscale.

Il mero fatto che alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri rinuncino legittimamente a dare attuazione alle disposizioni derogatorie di cui all’articolo 4, paragrafo 7, e all’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, dell’[OSCURATO:PERSONA], mentre altri le recepiscono pienamente ( 12 ), determina un’applicazione eterogenea, a livello dell’Unione, delle norme nazionali fondate sull’[OSCURATO:PERSONA] riguardanti la norma relativa ai limiti sugli interessi e la tassazione degli utili per imputazione.

44. Tali disposizioni derogatorie tengono pertanto conto del principio di proporzionalità di cui all’articolo 5, paragrafo 1, seconda frase, TUE, che il legislatore dell’Unione è tenuto a rispettare nell’esercizio delle sue competenze a norma dell’articolo 115 TFUE ( 13 ).

Al fine di non oltrepassare il livello necessario di armonizzazione, l’[OSCURATO:PERSONA] prevede, segnatamente, per le «imprese finanziarie» ( 14 ), le deroghe facoltative di cui all’articolo 4, paragrafo 7, e all’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, che attribuiscono agli [OSCURATO:PERSONA] membri un corrispondente margine di discrezionalità ( 15 ).

Da un lato, il legislatore dell’Unione tiene così conto della sovranità fiscale degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di imposta sulle società ( 16 ).

Dall’altro, esso garantisce che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non siano tenuti a includere nell’ambito di applicazione della norma relativa ai limiti sugli interessi o della tassazione degli utili per imputazione imprese che ne risulterebbero limitate nella propria attività economica, senza che ciò possa contribuire efficacemente all’obiettivo perseguito dall’[OSCURATO:PERSONA], vale a dire la lotta contro l’elusione fiscale.

45. Ciò è confermato dalla giustificazione fornita al considerando 9 dell’[OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi di quest’ultimo, «le imprese finanziarie, ossia gli istituti finanziari e le imprese di assicurazione», operano in settori che presentano caratteristiche particolari che richiedono (a livello dell’Unione) una normativa più adeguata alle loro esigenze, attualmente in discussione.

Nel frattempo gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono quindi – nella misura in cui si avvalgono delle suddette esenzioni – disciplinare autonomamente il trattamento fiscale delle società nei settori finanziario e assicurativo.

46. L’interpretazione restrittiva dell’articolo 2, punto 5, e dell’articolo 4, paragrafo 7, dell’[OSCURATO:PERSONA] raccomandata dalla [OSCURATO:PERSONA] è in particolare contraddetta dal fatto che la norma relativa ai limiti sugli interessi costituisce un principio nell’impianto sistematico dell’[OSCURATO:PERSONA] soltanto per motivi di tecnica normativa.

Nel settore dell’imposta sulle società, che rientra nella sovranità fiscale degli [OSCURATO:PERSONA] membri, la norma relativa ai limiti sugli interessi costituisce tuttavia un’eccezione al carattere generalmente ammissibile della deducibilità degli oneri finanziari.

La possibilità offerta agli [OSCURATO:PERSONA] membri dall’articolo 4, paragrafo 7, dell’[OSCURATO:PERSONA] di escludere le imprese finanziarie dall’ambito di applicazione ratione personae di tale norma è quindi soltanto una controeccezione volta a ristabilire tale deducibilità in linea di principio.

Di conseguenza, tale possibilità di esenzione serve precisamente a preservare la competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di diritto dell’imposta sulle società, mediante una restrizione facoltativa dell’ambito di applicazione della norma relativa ai limiti sugli interessi, e a evitare un’estensione sproporzionata di tale ambito di applicazione.

Devono pertanto essere garantiti anche l’effetto utile delle esenzioni concesse dall’[OSCURATO:PERSONA] a favore degli [OSCURATO:PERSONA] membri e il relativo margine di discrezionalità ( 17 ).

47. Lo spirito e le finalità delle disposizioni derogatorie previste all’articolo 4, paragrafo 7, e all’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, dell’[OSCURATO:PERSONA] non ostano quindi, in fin dei conti, a un’interpretazione ampia della nozione di «impresa finanziaria» ivi utilizzata.

3. Genesi

48. La genesi dell’[OSCURATO:PERSONA] non fornisce elementi utili a tal riguardo.

Pertanto, al momento dell’adozione dell’[OSCURATO:PERSONA], il legislatore dell’Unione è evidentemente partito dal principio che l’elenco delle «imprese finanziarie» di cui all’articolo 2, punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA] fosse tassativo, tenuto conto della normativa vigente in quel momento al livello dell’Unione ( 18 ).

Ciò suggerisce, naturalmente, che tale legislatore non abbia adottato una decisione deliberata quanto al carattere tassativo di tale elenco, ma che abbia eventualmente inteso subordinare il contenuto di quest’ultimo alla disciplina (successiva) di altre imprese finanziarie e a un corrispondente adeguamento dell’[OSCURATO:PERSONA].

Esso ha tuttavia rinunciato non solo a prevedere una siffatta riserva, ma anche, finora, a procedere a un siffatto adeguamento, persino in occasione dell’adozione del regolamento sulla cartolarizzazione.

C. Principio della parità di trattamento e interpretazione conforme al diritto primario

49. Sebbene la formulazione e l’impianto sistematico delle disposizioni controverse suggeriscano nel complesso che l’elenco delle «imprese finanziarie» di cui all’articolo 2, punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA] ha carattere tassativo, queste ultime, conformemente a un principio ermeneutico generale, devono essere interpretate, nei limiti del possibile, in modo da non mettere in discussione la loro validità.

Esse devono pertanto essere interpretate in conformità con l’insieme del diritto primario, compreso il principio della parità di trattamento ( 19 ).

50. [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo ha espressamente evocato una disparità di trattamento nella fase scritta del procedimento dinanzi alla Corte e la [OSCURATO:PERSONA] si è pronunciata al riguardo nella sua risposta al quesito scritto della Corte.

51. Nel diritto dell’Unione, il principio della parità di trattamento è un principio generale del diritto primario ed è altresì sancito, in quanto diritto fondamentale, dall’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

Tale principio impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che un simile trattamento non sia obiettivamente giustificato ( 20 ).

A tal riguardo, occorre prendere in considerazione tutti gli elementi che caratterizzano le situazioni di cui trattasi ( 21 ).

52. Esaminerò quindi se le società di cartolarizzazione e le imprese finanziarie e assicurative di cui all’articolo 2, punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA] si trovino in situazioni analoghe (punto 1), se siano oggetto di un trattamento diverso e se ciò possa essere giustificato da una ragione obiettiva (punto 2).

1. Comparabilità

53. Secondo la giurisprudenza della Corte, per valutare la comparabilità delle situazioni di cui trattasi, occorre determinare e valutare gli elementi che le caratterizzano alla luce dell’oggetto e degli obiettivi dell’atto che stabilisce la distinzione di cui trattasi.

A tal riguardo, devono essere presi in considerazione anche i principi e gli obiettivi del settore normativo cui si riferisce l’atto ( 22 ).

54. Occorre quindi esaminare in primo luogo quali siano le «caratteristiche particolari» delle imprese finanziarie e assicurative menzionate nel considerando 9 dell’[OSCURATO:PERSONA], in virtù delle quali gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono esentarle dalla norma relativa ai limiti sugli interessi (articolo 4 dell’[OSCURATO:PERSONA]) o dalla tassazione degli utili per imputazione (articolo 7 dell’[OSCURATO:PERSONA]) [lettera a)].

Esaminerò, in secondo luogo, se le società di cartolarizzazione presentino caratteristiche simili o si trovino in una situazione analoga a quella delle suddette imprese [lettera b)]. a) «Caratteristiche particolari» delle imprese finanziarie

55. Alla luce degli obiettivi perseguiti dall’[OSCURATO:PERSONA], occorre sottolineare due «caratteristiche particolari» delle imprese finanziarie e assicurative, ossia, da un lato, le caratteristiche essenziali che definiscono la loro attività commerciale e, dall’altro, la questione se esse siano soggette a una normativa a livello dell’Unione.

Tali caratteristiche devono essere esaminate alla luce dell’obiettivo generale diretto a prevenire costruzioni fiscali abusive, in particolare attraverso la norma relativa ai limiti sugli interessi (articolo 4 dell’[OSCURATO:PERSONA]) e la tassazione degli utili per imputazione (articolo 7 dell’[OSCURATO:PERSONA]).

Sulla base di tali premesse, esaminerò anzitutto la norma relativa ai limiti sugli interessi (punto 1), successivamente la tassazione degli utili per imputazione (punto 2). 1) Norma relativa ai limiti sugli interessi

56. Di norma, le entità possono dedurre dal proprio utile imponibile gli oneri finanziari, che comprendono principalmente gli interessi passivi (articolo 2, punto 1, dell’[OSCURATO:PERSONA]).

L’importo corrispondente agli interessi versati è dunque dedotto dall’utile imponibile.

Ciò corrisponde al principio fiscale del reddito netto, secondo cui deve essere tassato solo l’utile netto.

57. Tuttavia, i gruppi multinazionali spesso abusano di tale possibilità di deduzione, ad esempio quando una società madre stabilita in un paese a bassa tassazione concede un prestito alla propria società figlia stabilita in un paese ad alta tassazione e le impone interessi di gran lunga superiori a quelli di mercato.

La società figlia versa tali interessi alla società madre e li deduce poi dai suoi utili a titolo degli oneri finanziari.

In tal modo, la società figlia è in grado di ridurre i propri utili in misura maggiore rispetto al caso in cui avesse contratto un prestito – da una società terza – a tassi di interesse conformi al mercato.

Inoltre, i suoi utili, in quanto redditi da interessi della società madre, saranno tassati nel paese a bassa tassazione a un’aliquota inferiore a quella che sarebbe stata applicata a tali utili nel paese ad alta tassazione.

58. Allo scopo di impedire siffatte costruzioni fiscali abusive, la norma relativa ai limiti sugli interessi di cui all’articolo 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] limita la deducibilità degli «oneri finanziari eccedenti» ( 23 ).

In base all’articolo 2, punto 2 dell’[OSCURATO:PERSONA], gli oneri finanziari eccedenti designano «l’importo di cui gli oneri finanziari deducibili di un contribuente superano gli interessi attivi imponibili e altre entrate imponibili economicamente equivalenti».

Grazie alla norma relativa ai limiti sugli interessi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, dell’[OSCURATO:PERSONA], i gruppi multinazionali possono dedurre gli oneri finanziari eccedenti solo fino al 30% del loro utile.

La base di calcolo dell’utile è l’EBITDA ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Depreciation and Amortization), ovvero l’utile al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti (su immobilizzazioni materiali e immateriali) ( 24 ).

59. Tale approccio normativo dimostra che la norma relativa ai limiti sugli interessi è concepita principalmente per i gruppi che operano nell’economia reale ( 25 ), i quali solitamente assumono prestiti al fine di investire, ad esempio, in macchinari e, di conseguenza, nella loro produzione.

I gruppi finanziari e assicurativi, quali gli enti creditizi, i riassicuratori o i fondi di investimento alternativi, non producono tuttavia in senso stretto e presentano, in quanto prestatori di servizi finanziari, altre caratteristiche importanti che li distinguono dalle imprese dell’economia reale.

Per tali prestatori, i capitali presi in prestito e gli interessi non costituiscono tanto un mezzo di finanziamento delle loro attività commerciali quanto l’ oggetto principale di tali attività.

Inoltre, le imprese finanziarie e assicurative sono spesso finanziate in misura maggiore da capitali esterni che da fondi propri e prestano capitali al fine di generare interessi ( 26 ).

Contrariamente alle imprese dell’economia reale, esse hanno quindi un forte interesse economico a realizzare interessi attivi netti piuttosto che interessi passivi netti, ovvero costi di finanziamento deducibili ( 27 ).

Il fatto che la norma relativa ai limiti sugli interessi si fondi sull’EBITDA, quale base di calcolo, dimostra inoltre che tale normativa è adatta soprattutto alle imprese operanti nell’economia reale.

L’EBITDA descrive infatti gli utili «al lordo degli interessi»; orbene, gli interessi costituiscono proprio una fonte di reddito notevole per le imprese finanziarie e assicurative, cosicché i loro utili (interessi netti) non possono essere adeguatamente rappresentati da tale base di calcolo.

60. Le raccomandazioni dell’OCSE, la cui attuazione costituisce l’obiettivo dell’[OSCURATO:PERSONA] ( 28 ), giustificano inoltre l’esenzione concessa alle imprese finanziarie per il fatto che la disciplina cui esse sono già soggette rende meno probabili i rischi di erosione della base imponibile e di trasferimento degli utili mediante sovraindebitamento e tassi di interesse elevati ( 29 ).

Pertanto, i requisiti in materia di fondi propri imposti alle imprese finanziarie e assicurative, nonché la vigilanza esercitata su di esse a livello dell’Unione, prevengono in particolare il rischio di sovraindebitamento ( 30 ).

Ciò non esclude naturalmente che tali imprese riducano e trasferiscano i propri utili, ad esempio costituendo una riserva di capitale superiore a quella prevista dalla legge ( 31 ).

Orbene, è tra l’altro anche per tale ragione che è necessario applicare loro altre norme volte a prevenire le costruzioni fiscali abusive, in particolare per quanto riguarda la riserva di capitale.

Il considerando 9 dell’[OSCURATO:PERSONA] riconosce in linea di principio tale necessità. 2) Tassazione degli utili per imputazione

61. Al fine di determinare le caratteristiche proprie delle imprese finanziarie, occorre prendere in considerazione anche l’esenzione dalla tassazione degli utili per imputazione ad esse applicabile.

Tale esenzione mira a impedire a una società madre di trasferire i propri utili verso una società figlia stabilita in un paese a bassa tassazione, che è stata costituita essenzialmente al mero scopo di assoggettare gli utili del gruppo a una tassazione meno elevata.

Taluni redditi non distribuiti della società figlia devono quindi essere aggiunti all’utile della società madre ove quest’ultima controlli la società figlia estera.

62. L’[OSCURATO:PERSONA] disciplina in particolare le condizioni alle quali una società figlia è considerata «controllata» e l’imposta sugli utili realmente versata è considerata «inferiore» [articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), dell’[OSCURATO:PERSONA]].

A tal riguardo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono scegliere se aggiungere a priori agli utili della società madre le categorie di redditi non distribuiti considerate particolarmente suscettibili di abuso ( 32 ) [articolo 7, paragrafo 2, lettera a), dell’[OSCURATO:PERSONA]] o aggiungere soltanto i redditi non distribuiti derivanti da costruzioni non genuine poste in essere essenzialmente allo scopo di ottenere un vantaggio fiscale [articolo 7, paragrafo 2, lettera b), dell’[OSCURATO:PERSONA]].

Mentre la seconda opzione richiede sempre un esame caso per caso, la prima opzione ha carattere generalizzante.

Tuttavia, anche nell’ambito della prima opzione regolatoria, la tassazione degli utili per imputazione non si applica qualora il contribuente possa dimostrare, nel caso concreto, che la società figlia esercita un’«attività economica sostanziale» [articolo 7, paragrafo 2, lettera a), secondo comma, dell’[OSCURATO:PERSONA]] ( 33 ).

63. [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo ha senz’altro optato per la seconda opzione prevista all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), dell’[OSCURATO:PERSONA], vale a dire l’esame caso per caso ( 34 ).

Tuttavia, la prima opzione, di carattere generalizzante o derogatorio per le imprese finanziarie, fornisce indicazioni ulteriori in relazione alle caratteristiche che tali imprese presentano e che sono rilevanti ai fini del loro confronto con le società di cartolarizzazione.

64. Un’applicazione illimitata della prima opzione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), dell’[OSCURATO:PERSONA] alle imprese finanziarie e assicurative non terrebbe conto del fatto che le categorie di reddito in questione comprendono altresì quelle che costituiscono l’oggetto principale dell’attività commerciale di tali imprese.

È il caso, ad esempio, della categoria «redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie» [articolo 7, paragrafo 2, lettera a), v), dell’[OSCURATO:PERSONA]].

Per questo motivo la terza relazione finale dell’OCSE mette altresì in guardia contro il fatto di considerare tali redditi come generalmente suscettibili di abusi ( 35 ).

65. Tale relazione finale sottolinea inoltre che le imprese finanziarie e assicurative sono soggette a una normativa specifica, di cui occorre tenere conto in sede di elaborazione di un regime di tassazione degli utili per imputazione ( 36 ).

Così, i requisiti già menzionati in materia di riserva di capitale chiariscono, in particolare, perché le «imprese finanziarie» talvolta non distribuiscono i propri redditi e perché una società madre trasferisca loro i redditi.

Un’applicazione illimitata della tassazione degli utili per imputazione potrebbe invece indurre le imprese finanziarie e assicurative a dover sempre dimostrare di esercitare un’«attività economica sostanziale» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), secondo comma, dell’[OSCURATO:PERSONA], laddove esse si limitano a esercitare la propria ordinaria attività commerciale.

66. È per tale motivo che l’[OSCURATO:PERSONA] consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di restringere la portata applicativa della tassazione degli utili per imputazione nell'ambito della prima opzione di carattere generalizzante di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), dell’[OSCURATO:PERSONA].

Conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, dell’[OSCURATO:PERSONA], essi possono decidere di non trattare le «imprese finanziarie» come «società controllate estere» se non oltre un terzo dei loro redditi deriva da operazioni intragruppo.

Entro tale limite, il legislatore dell’Unione presuppone quindi implicitamente che tali «imprese finanziarie» esercitino un’«attività economica sostanziale». 3) Conclusione intermedia

67. La norma relativa ai limiti sugli interessi e la tassazione degli utili per imputazione sono concepite fondamentalmente per le imprese che esercitano un’attività nell’economia reale.

Le «imprese finanziarie» enumerate all’articolo 2, punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA] esercitano un’attività commerciale che se ne distingue considerevolmente e sono soggette a una disciplina specifica che le rende, in linea di principio, meno suscettibili di abusi.

Sebbene ciò non escluda la possibilità che queste ultime imprese possano ricorrere ad altre forme di costruzioni fiscali abusive, esse richiedono tuttavia una disciplina specifica in ragione delle loro «caratteristiche particolari». b) «Caratteristiche particolari» delle società di cartolarizzazione

68. Le società di cartolarizzazione presentano «caratteristiche particolari» paragonabili a quelle delle «imprese finanziarie» ai sensi dell’articolo 2, punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA].

A prescindere dalle differenze di dettaglio, i capitali presi in prestito, gli interessi e talune categorie di redditi [articolo 7, paragrafo 2, lettera a), dell’[OSCURATO:PERSONA]] costituiscono l’oggetto della loro attività abituale (punto 1).

Inoltre, tali società sono soggette, dal 2018, a una disciplina specifica a livello dell’Unione in forza del regolamento sulla cartolarizzazione.

Esse non sono quindi maggiormente esposte, rispetto alle imprese finanziarie e assicurative elencate all’articolo 2, punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA], a essere oggetto delle costruzioni di elusione fiscale che gli articoli 4 e 7 dell’[OSCURATO:PERSONA] intendono impedire (punto 2). 1) Attività commerciale delle società di cartolarizzazione

69. Il termine «società di cartolarizzazione» descrive accuratamente l’oggetto della sua attività: si tratta di una società costituita allo scopo di cartolarizzare, ossia convertire i crediti in titoli negoziabili, emetterli e cederli ( 37 ).

70. Pertanto, anche i capitali presi in prestito e gli interessi costituiscono l’oggetto principale dell’attività delle società di cartolarizzazione.

Ciò vale anche per le categorie di reddito elencate all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), dell’[OSCURATO:PERSONA].

Tali società sono finanziate principalmente da capitali esterni piuttosto che da fondi propri e trasferiscono capitali agli investitori.

A differenza delle imprese che operano nell’economia reale, il loro interesse economico si concentra sulla realizzazione di redditi da interessi netti piuttosto che sugli interessi passivi netti, poiché, in caso contrario, non potrebbero remunerare gli investitori.

L’EBITDA non costituisce una base di calcolo appropriata neppure per tali società, in quanto gli interessi (oltre agli investimenti degli investitori) costituiscono la loro principale fonte di reddito (v. paragrafo 59 delle presenti conclusioni).

71. Per la loro struttura, le società di cartolarizzazione sono molto simili ai fondi di investimento, qualificati come «imprese finanziarie» ai sensi dell’articolo 2, punto 5, lettere a), f) e g), dell’[OSCURATO:PERSONA].

La maggior parte dei fondi di investimento è finanziata da capitali esterni piuttosto che da fondi propri.

Al pari delle società di cartolarizzazione, essi si rifinanziano attraverso gli investimenti degli investitori e ridistribuiscono a questi ultimi gli utili derivanti da tali investimenti, vale a dire i rimborsi e i pagamenti di interessi derivanti dai crediti sottostanti ai titoli. 2) Normativa specifica a livello dell’Unione

72. Inoltre, le società di cartolarizzazione sono ormai disciplinate in modo altrettanto specifico (dal regolamento sulla cartolarizzazione) quanto le «imprese finanziarie» ai sensi dell’articolo 2, punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA], cosicché, anche nel loro caso, le costruzioni di elusione fiscale volte ad aggirare la norma relativa ai limiti sugli interessi e la tassazione degli utili per imputazione sono meno probabili.

73. L’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’esenzione delle società di cartolarizzazione dalla norma relativa ai limiti sugli interessi comporta un rischio di sovraindebitamento deve in ogni caso essere respinto.

È vero che la cartolarizzazione eccessiva di crediti deteriorati – ossia quelli che probabilmente i debitori non sono in grado di rimborsare – comporta in linea di principio un rischio di sovraindebitamento.

In tali casi, gli interessi passivi netti sarebbero infatti notevolmente più elevati, in quanto le società di cartolarizzazione dovrebbero, nonostante l’assenza di redditi da interessi, effettuare pagamenti agli investitori che costituiscono oneri finanziari.

Tuttavia, la cartolarizzazione di crediti deteriorati è, in linea di principio, vietata in forza del regolamento sulla cartolarizzazione ( 38 ).

Il sovraindebitamento è quindi soggetto sin da subito a taluni limiti giuridici.

74. Il regolamento sulla cartolarizzazione garantisce inoltre che le società di cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), secondo comma, dell’[OSCURATO:PERSONA] esercitino effettivamente un’attività economica, ad esempio vietando loro, all’articolo 4, di stabilirsi in paesi terzi «non cooperativi».

Infine, le società di cartolarizzazione devono soddisfare i requisiti di trasparenza e sono soggette a vigilanza, al pari delle imprese finanziarie e delle compagnie di assicurazione ( 39 ).

75. È vero che solo con l’adozione del regolamento sulla cartolarizzazione le società di cartolarizzazione sono diventate paragonabili alle imprese finanziarie di cui all’articolo 2, punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA] (v. paragrafo 30 delle presenti conclusioni).

Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto nell’ambito del presente procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] sembra ormai essa stessa muovere dal presupposto di una siffatta comparabilità, come dimostrano le sue successive proposte normative.

76. Come sottolinea giustamente il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, ciò emerge in particolare dalla proposta di «direttiva [OSCURATO:PERSONA]» della [OSCURATO:PERSONA] ( 40 ).

L’articolo 6 di tale proposta prevede di esentare completamente le «imprese finanziarie regolamentate» dall’obbligo di dichiarare determinati indicatori di sostanza minima a fini fiscali [paragrafo 2, primo comma, lettera b)].

Essa contiene inoltre un elenco di tali imprese finanziarie (paragrafo 2, secondo comma), tra le quali figurano, secondo la lettera n), le «società di cartolarizzazione» ai sensi dell’articolo 2, punto 2, del regolamento sulla cartolarizzazione.

Sebbene tale proposta giustifichi l’eccezione per le imprese finanziarie analogamente a quella di cui all’[OSCURATO:PERSONA], essa non prevede tuttavia alcuna corrispondente modifica del contenuto dell’[OSCURATO:PERSONA].

Lo stesso vale per la proposta della [OSCURATO:PERSONA] relativa a una direttiva del Consiglio che stabilisce norme sulla riduzione della distorsione a favore del debito rispetto al capitale e sulla limitazione della deducibilità degli interessi ai fini dell’imposta sul reddito delle società ( 41 ).

La mancanza, all’articolo 2, punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA], di una proposta di estensione a posteriori dell’elenco delle «imprese finanziarie» alle società di cartolarizzazione potrebbe quindi costituire anche un’omissione dovuta a errore.

77. Nella misura in cui la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, nella sua risposta al quesito scritto della Corte, che le società di cartolarizzazione non sono paragonabili alle imprese finanziarie di cui all’[OSCURATO:PERSONA], in quanto gli strumenti di cartolarizzazione non sono generalmente adatti ai clienti al dettaglio ai sensi della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari ( 42 ), tale argomento non può mettere in discussione le suddette conclusioni.

Ciò deriva anche dal fatto che, per alcuni, i prodotti delle altre imprese finanziarie di cui all’articolo 2, punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA] non sono più adatti a tali clienti. [OSCURATO:PERSONA] non spiega inoltre perché, alla luce degli obiettivi dell’[OSCURATO:PERSONA], l’adeguatezza per i clienti al dettaglio o l’attività commerciale con clienti privati dovrebbe costituire un criterio distintivo pertinente nell’ambito dell’esame di comparabilità.

2. Disparità di trattamento e assenza di giustificazione oggettiva

78. Alla luce di quanto precede, ritengo che, tenuto conto dell’obiettivo della lotta all’elusione fiscale perseguito dall’[OSCURATO:PERSONA], le società di cartolarizzazione siano comparabili, per quanto riguarda le loro caratteristiche essenziali, alle «imprese finanziarie» di cui all’articolo 2, punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, in assenza di un adeguamento dell’elenco di tali imprese ivi previsto, esse sono obbligatoriamente incluse (senza restrizioni) nell’ambito di applicazione ratione personae della norma relativa ai limiti sugli interessi e della tassazione degli utili per imputazione, e sono pertanto oggetto di una disparità di trattamento.

79. Contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], tale disparità di trattamento non può essere obiettivamente giustificata.

80. Il suo argomento secondo il quale le operazioni di cartolarizzazione sarebbero altamente complesse, opache e rischiose e l’inclusione delle società di cartolarizzazione nell’elenco delle imprese finanziarie di cui all’articolo 2, punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA] aumenterebbe il rischio di sovraindebitamento, non considera il fatto che l’obiettivo del regolamento sulla cartolarizzazione è proprio quello di ridurre tali rischi.

Tale argomento non tiene neppure conto del fatto che i prodotti finanziari delle imprese finanziarie e assicurative regolamentate dall’[OSCURATO:PERSONA] presentavano un rischio altrettanto elevato prima della loro regolamentazione. [OSCURATO:PERSONA] si discosta quindi in modo inammissibile dall’attuale disciplina del settore finanziario a livello dell’Unione, diretta precisamente a ridurre al minimo tali rischi ( 43 ).

81. Tenuto conto dell’attuazione comunque non uniforme dell’esenzione prevista per le imprese finanziarie all’articolo 4, paragrafo 7, dell’[OSCURATO:PERSONA] negli ordinamenti giuridici nazionali (v. paragrafo 43 delle presenti conclusioni), l’argomento addotto dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo otterrebbe, con il proprio approccio, un vantaggio – a sua volta contrario al principio di uguaglianza – nella concorrenza fiscale tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, non potrebbe nemmeno giustificare obiettivamente la disparità di trattamento delle società di cartolarizzazione rispetto alle imprese finanziarie ai sensi dell’articolo 2, punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA] (v. altresì paragrafo 77 delle presenti conclusioni).

82. [OSCURATO:PERSONA] non ha addotto ulteriori motivi di giustificazione, né ne ravviso altri.

In particolare, il fatto che il regolamento sulla cartolarizzazione sia stato adottato in seguito all’[OSCURATO:PERSONA] è irrilevante a tale riguardo.

Al contrario, l’adozione di tale regolamento avrebbe dovuto dar luogo a sforzi volti a completare l’elenco delle imprese finanziarie di cui all’articolo 2, punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA] includendovi le società di cartolarizzazione.

3. Conclusione intermedia

83. [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo ha quindi rispettato il principio della parità di trattamento sancito dal diritto dell’Unione aggiungendo, in sede di recepimento dell’[OSCURATO:PERSONA] nel diritto nazionale e dell’esercizio (conforme ai diritti fondamentali) del margine di discrezionalità conferitogli da tale direttiva, le società di cartolarizzazione disciplinate dal regolamento sulla cartolarizzazione all’elenco delle «imprese finanziarie» ai sensi dell’articolo 2, punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA] ed esentandole altresì dalla norma relativa ai limiti sugli interessi di cui all’articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva.

Tale approccio (che gli viene contestato) è compatibile con un’interpretazione conforme al diritto primario della nozione di «impresa finanziaria» alla luce dell’articolo 20 della Carta, secondo il quale tali disposizioni comprendono le società di cartolarizzazione.

D. Mancanza di violazione della competenza del legislatore dell’Unione

84. Contrariamente all’obiezione sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA], tale conclusione non incide sulla competenza del legislatore dell’Unione di apportare le modifiche necessarie al diritto derivato.

85. L’obiettivo perseguito dall’[OSCURATO:PERSONA], vale a dire l’armonizzazione minima e la disciplina uniforme della lotta contro le pratiche di elusione fiscale nel mercato interno (v. paragrafo 43 delle presenti conclusioni), depone certamente a favore della competenza esclusiva del legislatore dell’Unione.

Così, uno Stato membro non può, in linea di principio – al di fuori del margine di discrezionalità espressamente conferitogli – essere autorizzato a introdurre norme nazionali divergenti.

86. Come previamente illustrato, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono tuttavia di un margine di discrezionalità, in particolare per quanto riguarda l’esenzione delle imprese finanziarie dalla norma relativa ai limiti sugli interessi di cui all’articolo 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] e dalla tassazione degli utili per imputazione di cui all’articolo 7 dell’[OSCURATO:PERSONA], il che conduce inevitabilmente a normative nazionali divergenti.

Ciò è altresì conforme ai requisiti del principio di proporzionalità (v. paragrafi 43 e seguenti delle presenti conclusioni).

87. Inoltre, in sede di recepimento dell’[OSCURATO:PERSONA], gli [OSCURATO:PERSONA] membri agiscono nell’ambito dell’attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta e sono, a loro volta, vincolati dall’articolo 20 della stessa e dal principio della parità di trattamento sancito dal diritto dell’Unione.

Essi sono pertanto tenuti anche ad interpretare e ad applicare gli atti di diritto derivato da recepire nel diritto nazionale conformemente al diritto primario ( 44 ).

88. [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo ha soddisfatto tale requisito in sede di recepimento nel diritto nazionale dell’articolo 2, punto 5, e dell’articolo 4, paragrafo 7, dell’[OSCURATO:PERSONA], che devono essere interpretati conformemente al diritto primario e, in particolare, al principio della parità di trattamento.

Al contempo, esso ha ottemperato all’obbligo di rispettare il diritto fondamentale relativo alla parità di trattamento di cui all’articolo 20 della Carta, in combinato disposto con l’articolo 51, paragrafo 1, della stessa. [OSCURATO:PERSONA] non può quindi contestargli, nell’ambito di un procedimento di infrazione, di aver violato l’obbligo di recepimento di tali disposizioni o di aver violato l’articolo 288, paragrafo 3, TFUE.

Infatti, ai sensi di tale disposizione, uno degli obiettivi essenziali del recepimento di una direttiva è proprio quello di garantire l’attuazione delle prescrizioni del diritto primario.

89. Infine, non si può addebitare al [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo di non aver contestato l’[OSCURATO:PERSONA] con un ricorso di annullamento entro il termine previsto all’articolo 263, paragrafo 6, TFUE, adducendo il motivo che l’elenco delle «imprese finanziarie» definite all’articolo 2, punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA] non fosse tassativo.

Infatti, da un lato, esso lo era per quanto riguarda le imprese finanziarie e assicurative disciplinate alla data della sua adozione e, dall’altro, il regolamento sulla cartolarizzazione è stato adottato solo ben dopo la scadenza di tale termine.

E. Conclusione intermedia

90. Pertanto, la censura di inadempimento derivante da un recepimento non corretto dell’articolo 2, punto 5, e dell’articolo 4, paragrafo 7, dell’[OSCURATO:PERSONA] è infondata e il ricorso deve essere respinto.

V. Spese

91. A norma dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo ne ha fatto domanda, la [OSCURATO:PERSONA], rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.

VI. Conclusione

92. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire come segue:

1. Il ricorso è respinto.

2. [OSCURATO:PERSONA] europea è condannata alle spese. 1 Lingua originale: il francese. 2 Direttiva del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016, L 193, pag. 1), come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio, del 29 maggio 2017 (GU 2017, L 144, pag. 1).

Tali modifiche non riguardano tuttavia nessuna delle disposizioni pertinenti al caso di specie. 3 Considerando da 1 a 3 dell’[OSCURATO:PERSONA]; proposta di direttiva del Consiglio recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno, presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 28 gennaio 2016, COM (2016) 26 final, pag. 3: «(...) In particolare essa risponde al completamento del progetto contro l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) del G20 e dell’OCSE (...)». 4 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU 2017, L 347, pag. 35). 5 Mémorial A 1164, pag.

1. 6 Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme per prevenire l’uso improprio di entità di comodo a fini fiscali e che modifica la direttiva 2011/16/UE, del 22 dicembre 2021 [COM(2021) 565 final]. 7 V., in tal senso, sentenze dell’11 giugno 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (C-29/14, EU:C:2015:379, punti 40 e 41 e giurisprudenza citata), e del 26 febbraio 2026, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio (Direttiva 2016/1164 – Doppia imposizione) (C-524/23, EU:C:2026:111, punti 66 e 67 e giurisprudenza citata), secondo le quali occorre tenere conto della «natura delle disposizioni» della direttiva. 8 Analogamente, né l’[OSCURATO:PERSONA] né l’elenco delle imprese finanziarie di cui all’articolo 2, punto 5, di tale direttiva sono stati adeguati di conseguenza dal regolamento sulla cartolarizzazione o da altri atti di diritto derivato. 9 V., in tal senso, sentenze del 19 novembre 2009, Sturgeon e a. (C-402/07 e C-432/07, EU:C:2009:716, punto 41); del 17 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C-441/12, EU:C:2014:2226, punto 30), e del 26 febbraio 2026, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio (Direttiva 2016/1164 – Doppia imposizione) (C-524/23, EU:C:2026:111, punti 86 e segg.). 10 Il corsivo è mio. 11 V., a tal proposito, le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Belgio (Direttiva 2016/1164 – Doppia imposizione) (C-524/23, EU:C:2025:381, paragrafi 72 e segg.). 12 Pertanto, alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri, tra cui Francia e Germania, non si sono avvalsi della deroga prevista per le imprese finanziarie; v. panoramica fornita da KPMG, «EU Anti-[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]», EU [OSCURATO:PERSONA], giugno 2022, pag. 5 (disponibile al seguente indirizzo:

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

). 13 Così, il considerando 16 indica che, conformemente al principio di proporzionalità, l’[OSCURATO:PERSONA], da un lato, non va al di là di quanto necessario per conseguire l’obiettivo menzionato e, dall’altro, tenuto conto del livello minimo di protezione del mercato interno ivi previsto, mira soltanto a raggiungere il grado minimo di coordinamento all’interno dell’Unione, essenziale per conseguire i suoi obiettivi.

V. altresì, a tal riguardo, sentenza del 26 febbraio 2026, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio [(Direttiva 2016/1164 – Doppia imposizione), C-524/23, EU:C:2026:111, punto 90]. 14

V. altresì, a titolo esemplificativo, la deroga per le imprese autonome di cui all’articolo 4, paragrafo 3, dell’[OSCURATO:PERSONA]. 15 La proposta della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’articolo 4, paragrafo 6, dell’[OSCURATO:PERSONA] prevedeva un’ulteriore esenzione obbligatoria per le «imprese finanziarie» dall’ambito di applicazione dell’[OSCURATO:PERSONA] («I paragrafi da 2 a 5 non si applicano alle imprese finanziarie»).

Tale esenzione è stata resa facoltativa e lasciata alla discrezionalità degli [OSCURATO:PERSONA] membri solo a seguito del parere negativo del Comitato economico e sociale europeo, nell’ambito di una soluzione di compromesso.

V. parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale» [COM (2016) 25 final – 2016/0010 (CNS)] e alla «Proposta di direttiva del Consiglio recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno» [COM (2016) 26 final – 2016/0011 (CNS)] (2016/C 264/13), nonché documento del Consiglio del 24 maggio 2016, 9432/16 – 2016/0011 (CNS), FISC 84, ECOFIN 499, punto

12. 16

V. altresì il considerando 4 dell’[OSCURATO:PERSONA]. 17 V., a tal proposito, per quanto riguarda il diritto in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), sentenza del 13 dicembre 2012, BLV Wohn- und Gewerbebau (C-395/11, EU:C:2012:799, punto 33 e giurisprudenza citata).

Per quanto riguarda esenzioni settoriali analoghe che non si prestano ad un’interpretazione restrittiva, v. sentenza dell’11 dicembre 2015, Finlandia/[OSCURATO:PERSONA] (T-124/14, EU:T:2015:955, punti 27 e seguenti, in particolare punto 30). 18

V. documento della presidenza del Consiglio, [OSCURATO:PERSONA] n. 1, «[OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA] – Anti-[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])», del 15 aprile 2016, pag. 11, allegato alla memoria del [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo: «The above definition would catch all ‘regulated’ financial entities» (il corsivo è mio). 19 V., in tal senso, sentenza del 19 novembre 2009, Sturgeon e a. (C-402/07 e C-432/07, EU:C:2009:716, punti 47 e 48, nonché giurisprudenza citata).

V. altresì, in tal senso, sentenza del 7 luglio 2016, Muladi (C-447/15, EU:C:2016:533, punto 43 e giurisprudenza citata). 20 V., in tal senso, sentenze del 29 luglio 2024, [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] e a. (C-623/22, EU:C:2024:639, punto 24), e del 26 febbraio 2026, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio [(Direttiva 2016/1164 – Doppia imposizione), C-524/23, EU:C:2026:111, punto 103].

La questione se occorra discostarsi da tale schema di esame non si pone nel caso di specie; v., per quanto riguarda la libertà di stabilimento, le mie conclusioni nella causa

[OSCURATO:PERSONA]

(C-48/13, EU:C:2014:153, paragrafi 21 e segg.). 21 V., in tal senso, sentenze del 16 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA] et Lorraine e a. (C-127/07, EU:C:2008:728, punti 25 e 26), nonché del 16 dicembre 2020, Consiglio/K.

Chrysostomides & Co. e a. (C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P e C-604/18 P, EU:C:2020:1028, punti 191 e 192). 22 V., in tal senso, sentenze del 16 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA] et Lorraine e a. (C-127/07, EU:C:2008:728, punti 25 e 26); del 17 marzo 2011, AJD Tuna (C-221/09, EU:C:2011:153, punto 93), e del 26 luglio 2017, Persidera (C-112/16, EU:C:2017:597, punto 46). 23 Il considerando 6 dell’[OSCURATO:PERSONA] muove altresì dal principio che la norma relativa ai limiti sugli interessi ivi prevista non costituisce una disciplina adeguata alle imprese finanziarie. 24

V. articolo 4, paragrafi 1 e 2, dell’[OSCURATO:PERSONA], nonché considerando 6. 25

V. altresì considerando 9 dell’[OSCURATO:PERSONA]. 26

V. altresì proposta della [OSCURATO:PERSONA] di direttiva del Consiglio recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno, 28 gennaio 2016, COM (2016) 26 final, pag.

8. 27 V., inoltre, Pitrone, F., «[OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]», in Bizioli, G., e a. (ed.), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] on the EU Anti-[OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2020, § 14.02, pagg. 230 e

231. 28

V. considerando 1 e 2 dell’[OSCURATO:PERSONA]; v. altresì nota 3 delle presenti conclusioni e riferimenti citati. 29 Progetto OCSE/G20 sull’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, «Limiter l’érosion de la base d’imposition faisant intervenir les déductions d’intérêts et d’autres frais financiers», Action 4: Rapport final 2015, punti 184 e 189 (disponibile al seguente indirizzo: Limiter l’érosion de la base d’imposition faisant intervenir les déductions d’intérêts et d’autres frais financiers, Action 4 - 2015 Rapport final (FR) ). 30 V., in particolare, regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/873 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia di COVID-19 (GU 2020, L 204, pag. 4). 31 OCSE/G20, nota 29 delle presenti conclusioni, punti 185 e

187. 32

V. progetto OCSE/G20 sull’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, «Concevoir des règles efficaces concernant les sociétés étrangères contrôlées», Action 3: Rapport final 2015, punto 78 (disponibile al seguente indirizzo: Concevoir des règles efficaces concernant les sociétés étrangères contrôlées, Action 3 - Rapport final 2015 (FR) ). 33

V. altresì considerando 12, secondo comma, dell’[OSCURATO:PERSONA].

Per quanto riguarda la possibilità di fornire tale prova, v. sentenze del 12 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C-196/04, EU:C:2006:544, punto 70), e del 26 febbraio 2019, X (Società intermedie con sede in paesi terzi) (C-135/17, EU:C:2019:136, punto 87). 34

V. articolo 164 ter , paragrafo 3, della L.I.R. 35 OCSE/G20, nota 32 delle presenti conclusioni, paragrafo

78. 36 OCSE/G20, nota 32 delle presenti conclusioni, paragrafo

78. 37 Articolo 2, punto 1, del regolamento sulla cartolarizzazione; v. altresì considerando

1. 38 Articolo 20, paragrafo 11, e articolo 24, paragrafo 9, del regolamento sulla cartolarizzazione; v. altresì considerando 26, terzo comma, di tale regolamento. 39 Articolo 1, paragrafo 1, articolo 7 e articoli 29 e seguenti del regolamento sulla cartolarizzazione. 40

V. nota 6 delle presenti conclusioni e considerando 6 di tale proposta. 41 Proposta della [OSCURATO:PERSONA] di direttiva del Consiglio che stabilisce norme sull’introduzione di un’agevolazione per ridurre la distorsione a favore del debito rispetto al capitale e sulla limitazione della deducibilità degli interessi ai fini dell'imposta sul reddito delle società, dell’11 maggio 2022, COM (2022) 216 final (v. altresì considerando 4). 42 Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU 2014, L 127, pag. 349). 43 Per questo motivo, ad esempio, la ricartolarizzazione è vietata (considerando 8 e articolo 8 del regolamento sulla cartolarizzazione). 44 V., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2016, Pöpperl (C-187/15, EU:C:2016:550, punto 43 e giurisprudenza citata).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 18 giugno 2026 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA]138/24 [OSCURATO:PERSONA] europea contro [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo « Inadempimento di uno Stato – Lotta contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno – Norma relativa ai limiti sugli interessi – Deroga a favore delle imprese finanziarie – Direttiva (UE) 2016/1164 – Articolo 2, punto 5 – Articolo 4, paragrafo 7 – Recepimento non corretto – Società di cartolarizzazione – Regolamento (UE) 2017/2402 – Portata dell’obbligo di recepimento da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri – Discrezionalità in materia di recepimento – Principio della parità di trattamento – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 20 – Articolo 51, paragrafo 1 – Interpretazione conforme al diritto primario » Indice I. Introduzione II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 1. [OSCURATO:PERSONA] 2. Regolamento sulla cartolarizzazione B. Diritto lussemburghese III. Procedimento precontenzioso e procedimento dinanzi alla Corte IV. Valutazione giuridica A. Osservazioni preliminari B. Portata dell’obbligo di recepimento e del margine di discrezionalità degli [OSCURATO:PERSONA] membri: interpretazione delle disposizioni controverse dell’[OSCURATO:PERSONA] 1. Formulazione e impianto sistematico 2. Spirito e finalità 3. Genesi C. Principio della parità di trattamento e interpretazione conforme al diritto primario 1. Comparabilità a) «Caratteristiche particolari» delle imprese finanziarie 1) Norma relativa ai limiti sugli interessi 2) Tassazione degli utili per imputazione 3) Conclusione intermedia b) «Caratteristiche particolari» delle società di cartolarizzazione 1) Attività commerciale delle società di cartolarizzazione 2) Normativa specifica a livello dell’Unione 2. Disparità di trattamento e assenza di giustificazione oggettiva 3. Conclusione intermedia D. Mancanza di violazione della competenza del legislatore dell’Unione E. Conclusione intermedia V. Spese VI. Conclusione I. Introduzione 1. Nel 2015 l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha pubblicato 15 relazioni finali contenenti raccomandazioni per azioni finalizzate alla lotta contro il cosiddetto fenomeno « [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] » (erosione della base imponibile e trasferimento degli utili, in forma abbreviata: «BEPS»). Il termine BEPS mira a ricomprendere le costruzioni fiscali attraverso le quali i gruppi multinazionali riducono abusivamente i propri utili e li trasferiscono verso paesi a bassa tassazione. Tali raccomandazioni hanno spinto l’Unione europea ad adottare, inter alia , la direttiva (UE) 2016/1164 relativa alla lotta contro l’elusione fiscale ( 2 ) (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]», acronimo per Anti-Tax-[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] ) ( 3 ). Detta direttiva comprende anche una «norma relativa ai limiti sugli interessi». Quest’ultima è diretta a limitare la deducibilità degli oneri finanziari, tra cui figurano, ad esempio, gli interessi sui prestiti. 2. L’[OSCURATO:PERSONA] ha concesso agli [OSCURATO:PERSONA] membri, all’articolo 4, paragrafo 7, la possibilità di esentare le «imprese finanziarie», in particolare, dalla norma relativa ai limiti sugli interessi. All’articolo 2, punto 5, tali imprese sono definite, ai fini dell’[OSCURATO:PERSONA], come rientranti in una delle otto categorie di imprese finanziarie e assicurative disciplinate dal diritto dell’Unione. 3. Le società di cartolarizzazione ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402 (in prosieguo: il «regolamento sulla cartolarizzazione») ( 4 ) non sono menzionate all’articolo 2, punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, per motivi di coerenza e di parità di trattamento, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è stato l’unico Stato membro ad aggiungere, al momento del recepimento dell’[OSCURATO:PERSONA] nel diritto nazionale nel 2018, le società di cartolarizzazione all’elenco delle «imprese finanziarie» ai sensi dell’articolo 2, punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA] e le ha escluse dalla norma relativa ai limiti sugli interessi. 4. Il presente ricorso per inadempimento verte esclusivamente sulla questione se, con tale approccio, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo sia venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’[OSCURATO:PERSONA] e dell’articolo 288, paragrafo 3, TFUE. 5. La Corte ha quindi, per la prima volta, l’occasione di pronunciarsi sull’eccezione relativa alle «imprese finanziarie» di cui all’[OSCURATO:PERSONA] e sulla portata dell’obbligo di recepimento che incombe, a tal riguardo, agli [OSCURATO:PERSONA] membri, in particolare alla luce del diritto primario dell’Unione, tra cui il principio della parità di trattamento. Le circostanze particolari di cui trattasi dimostrano che l’inadempimento contestato nella fattispecie non costituisce un caso classico nel quale uno Stato membro ometta o rifiuti di adempiere pienamente all’obbligo ad esso incombente di recepimento di una direttiva. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 1. [OSCURATO:PERSONA] 6. Come indicato nel suo titolo, l’[OSCURATO:PERSONA] disciplina la lotta contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno. 7. I considerando da 1 a 3 e il considerando 16 forniscono indicazioni sugli obiettivi perseguiti dall’[OSCURATO:PERSONA]. I considerando 6 e 9 giustificano inoltre la norma relativa ai limiti sugli interessi e l’eccezione applicabile alle «imprese finanziarie», in particolare, nel modo seguente: «(1)      (...) Questi nuovi obiettivi politici sono stati tradotti in raccomandazioni di azioni concrete nel quadro dell’iniziativa contro l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) (...) (2)      (...) Infine, misure nazionali di attuazione che seguono una linea comune in tutta l’Unione fornirebbero ai contribuenti la certezza giuridica della compatibilità di dette misure con il diritto dell’Unione. (3)      (...) Dal momento che dovrebbero adattarsi a 28 diversi regimi di imposta sulle società, queste norme dovrebbero limitarsi a disposizioni generali e lasciare il compito dell’attuazione agli [OSCURATO:PERSONA] membri, che si trovano in una posizione migliore per definire gli elementi specifici di tali norme secondo le modalità più adatte ai rispettivi regimi di imposizione delle società. (...) Occorre pertanto stabilire un livello minimo comune di protezione per il mercato interno in settori specifici. (...) (6)      Nel tentativo di ridurre il proprio onere fiscale globale, i gruppi di società ricorrono sempre più di frequente al BEPS attraverso pagamenti di interessi eccessivi. La norma relativa ai limiti sugli interessi è necessaria per scoraggiare tali pratiche in quanto limita la deducibilità degli oneri finanziari eccedenti dei contribuenti. (...) (...) (9)      Benché sia generalmente riconosciuto che anche le imprese finanziarie, ossia gli istituti finanziari e le imprese di assicurazione, dovrebbero essere soggette a limiti sulla deducibilità degli interessi, è parimenti riconosciuto che questi due settori presentano caratteristiche particolari che richiedono un approccio più adeguato alle loro esigenze. Dal momento che le discussioni in questo settore non sono sufficientemente conclusive nel contesto internazionale e dell’Unione, non è ancora possibile prevedere norme specifiche per i settori finanziario ed assicurativo e pertanto gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero poterli escludere dall’ambito di applicazione delle norme relative ai limiti sugli interessi. (...) (16)      (...) La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità (...). Fissando un livello minimo di protezione del mercato interno, la presente direttiva mira soltanto a raggiungere il grado minimo di coordinamento all’interno dell’Unione essenziale per conseguire i suoi obiettivi». 8. L’articolo 2 («Definizioni»), punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA] prevede la seguente definizione: «Ai fini della presente direttiva si intende per: (...) 5)      “impresa finanziaria”, una delle seguenti entità: a)      un ente creditizio o un’impresa di investimento quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE (...), o un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE (...) o una società di gestione di un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE (...); b)      un’impresa di assicurazione quale definita all’articolo 13, punto 1), della direttiva 2009/138/CE (...); c)      un’impresa di riassicurazione quale definita all’articolo 13, punto 4), della direttiva 2009/138/CE; d)      un ente pensionistico aziendale o professionale che ricade nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE (...), a meno che lo Stato membro abbia deciso, a norma dell’articolo 5 di tale direttiva, di non applicare la medesima, in tutto o in parte, all’ente in questione, o il delegato di un ente pensionistico aziendale o professionale ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, di tale direttiva; e)      istituti pensionistici che gestiscono regimi pensionistici considerati regimi di sicurezza sociale oggetto del regolamento (CE) n. 883/2004 (...) e del regolamento (CE) n. 987/2009 (...), come pure qualsiasi entità giuridica istituita a fini di investimento in tali regimi; f)      un fondo di investimento alternativo (FIA) gestito da un gestore di fondi di investimento alternativi quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE o un FIA sottoposto a vigilanza ai sensi del diritto nazionale applicabile; g)      OICVM ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE; h)      una controparte centrale quale definita all’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 (...); i)      un depositario centrale di titoli quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 (...)». 9. L’articolo 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] contiene la norma relativa ai limiti sugli interessi dalla quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono esentare le «imprese finanziarie». Tale articolo recita come segue: «1.      Gli oneri finanziari eccedenti sono deducibili nel periodo d’imposta in cui sono sostenuti solo fino al 30 per cento degli utili del contribuente al lordo di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento (EBITDA). (...) 7.      [OSCURATO:PERSONA] membri possono escludere le imprese finanziarie dall’ambito di applicazione dei paragrafi da 1 a 6, anche se tali imprese finanziarie sono parte di un gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria». 10. L’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, dell’[OSCURATO:PERSONA] contiene inoltre un riferimento alle «imprese finanziarie» nel contesto della tassazione degli utili per imputazione, vale a dire dell’inclusione dei redditi delle «società controllate estere» nella base imponibile del contribuente. A determinate condizioni, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono anche esentare le «imprese finanziarie» da tale imposta. 11. L’[OSCURATO:PERSONA] è entrata in vigore l’8 agosto 2016 (articolo 12). Conformemente all’articolo 11 di tale direttiva, la stessa doveva essere recepita dagli [OSCURATO:PERSONA] membri negli ordinamenti nazionali entro il 31 dicembre 2018. 2. Regolamento sulla cartolarizzazione 12. Il regolamento sulla cartolarizzazione stabilisce un quadro per una cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata. 13. Il considerando 3 di tale regolamento enuncia gli obiettivi che esso persegue come segue: «L’Unione mira a rafforzare il quadro normativo instaurato dopo la crisi finanziaria per far fronte ai rischi insiti nelle cartolarizzazioni molto complesse, opache e rischiose. È essenziale adottare norme che permettano di distinguere meglio i prodotti semplici, trasparenti e standardizzati dagli strumenti complessi, opachi e rischiosi e di applicare un quadro prudenziale più sensibile al rischio». 14. L’articolo 1 di detto regolamento ne definisce l’ambito di applicazione come segue: «1.      Il presente regolamento stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione. Definisce la cartolarizzazione e stabilisce gli obblighi di due diligence, di mantenimento del rischio e di trasparenza incombenti alle parti che intervengono nelle cartolarizzazioni, i criteri per la concessione di crediti, i requisiti per vendere cartolarizzazioni a clienti al dettaglio, un divieto di ricartolarizzazione, i requisiti per le SSPE, nonché le condizioni e le procedure relative ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni. (...) 2.      Il presente regolamento si applica agli investitori istituzionali e ai cedenti, ai promotori, ai prestatori originari e alle società veicolo per la cartolarizzazione». 15. L’articolo 2 del medesimo regolamento definisce i termini «cartolarizzazione» e «società veicolo per la cartolarizzazione», in particolare, come segue: «Ai fini del presente regolamento s’intende per: 1)      “cartolarizzazione”: l’operazione o lo schema in cui il rischio di credito associato ad un’esposizione o a un portafoglio di esposizioni è diviso in segmenti (...) 2)      “società veicolo per la cartolarizzazione” o “SSPE”: una società, un trust o un altro soggetto, diversi dal cedente o promotore, costituiti allo scopo di effettuare una o più cartolarizzazioni, le cui attività sono finalizzate esclusivamente alla realizzazione di tale obiettivo, la cui struttura è volta a isolare le obbligazioni della SSPE da quelle del cedente; (...)». 16. Il regolamento sulla cartolarizzazione è entrato in vigore il 17 gennaio 2018 e si applica a decorrere dal 1º gennaio 2019 (articolo 48). B. Diritto lussemburghese 17. [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo ha recepito l’[OSCURATO:PERSONA] con legge del 21 dicembre 2018 che modifica, in particolare, la legge del 4 dicembre 1967 modificata relativa all’imposta sul reddito (in prosieguo: la «L.I.R.») ( 5 ). L’articolo 168 bis , paragrafo 1, punto 7, della L.I.R., di nuova introduzione, definisce le «imprese finanziarie» riprendendo i termini dell’articolo 2, punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA], ma aggiunge un punto j) che recita quanto segue: «j)      le società veicolo per la cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/2402 (...)». 18. Ai sensi dell’articolo 168 bis , paragrafo 8, lettera a), della L.I.R., le imprese finanziarie sono escluse dalla norma relativa ai limiti sugli interessi di cui all’articolo 168 bis , paragrafi da 2 a 6. III. Procedimento precontenzioso e procedimento dinanzi alla Corte 19. Alla scadenza del termine di recepimento dell’[OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] le disposizioni adottate ai fini del recepimento dell’[OSCURATO:PERSONA]. 20. Con lettera di diffida del 14 maggio 2020, la [OSCURATO:PERSONA] ha invitato il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, a presentare le sue osservazioni sul fatto che l’articolo 168 bis , paragrafo 1, punto 7, lettera j), della L.I.R. include le società di cartolarizzazione nell’elenco delle «imprese finanziarie» e le esenta dalla norma relativa ai limiti sugli interessi conformemente all’articolo 168 bis , paragrafo 8, della L.I.R. [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo ha respinto l’addebito di recepimento non conforme dell’[OSCURATO:PERSONA] mediante lettera del 21 agosto 2020. 21. Con parere motivato del 2 dicembre 2021, la [OSCURATO:PERSONA] ha quindi invitato il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo ad adottare, entro il termine di due mesi, tutte le misure necessarie per conformarsi agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’[OSCURATO:PERSONA]. A sostegno di tale parere motivato, essa ha sostanzialmente addotto che l’elenco delle «imprese finanziarie» di cui all’articolo 2, punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA] doveva essere considerato tassativo. Solo il legislatore dell’Unione sarebbe autorizzato ad estenderlo ad altre imprese. Inoltre, l’eccezione alla norma relativa ai limiti sugli interessi prevista all’articolo 4, paragrafo 7, dell’[OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere interpretata restrittivamente. 22. Nella sua risposta del 2 febbraio 2022, il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo ha nuovamente respinto l’addebito di recepimento non corretto. Esso ha aggiunto che l’elenco delle imprese finanziarie di cui all’articolo 2, punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA] non poteva essere considerato tassativo. Ciò sarebbe contrario alla volontà dichiarata del legislatore dell’Unione di escludere dall’ambito di applicazione della norma relativa ai limiti sugli interessi tutte le imprese finanziarie e assicurative disciplinate dal diritto dell’Unione. Tale legislatore non avrebbe potuto prevedere una deroga incoerente la cui applicazione dipendesse esclusivamente dalla data della normativa delle imprese finanziarie e assicurative interessate. Infatti, nella sua proposta di «direttiva [OSCURATO:PERSONA]», la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe incluso anche le società di cartolarizzazione nell’elenco delle imprese finanziarie ( 6 ). [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo ha in ogni caso manifestato la propria disponibilità, in linea di principio, ad adottare le misure necessarie per garantire la conformità delle proprie disposizioni nazionali all’[OSCURATO:PERSONA], secondo l’interpretazione della [OSCURATO:PERSONA]. 23. Poiché il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo non ha fornito alcun elemento nuovo che indicasse di aver recepito l’articolo 2, punto 5, e l’articolo 4, paragrafo 7, dell’[OSCURATO:PERSONA] conformemente all’interpretazione della [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima ha proposto il ricorso in esame in data 20 febbraio 2024. 24. In risposta ad un quesito scritto della Corte del 6 febbraio 2026, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato, entro i termini stabiliti, le proprie osservazioni relative ai motivi idonei a giustificare, alla luce del principio della parità di trattamento, il divieto imposto agli [OSCURATO:PERSONA] membri di escludere le società di cartolarizzazione, in quanto imprese finanziarie, dall’ambito di applicazione delle disposizioni riguardanti la norma relativa ai limiti sugli interessi. 25. Le parti hanno presentato le loro osservazioni nel corso della fase scritta del procedimento. La Corte, ritenendosi sufficientemente edotta, ha rinunciato allo svolgimento di un’udienza di discussione, conformemente all’articolo 76, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura. 26. [OSCURATO:PERSONA] chiede che sia accertato che, con l’aggiunta delle società veicolo per la cartolarizzazione all’elenco dei tipi di imprese finanziarie di cui all’articolo 2, punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA], finalizzata a consentire la loro esclusione dall’ambito di applicazione della norma relativa ai limiti sugli interessi di cui all’articolo 4 dell’[OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’[OSCURATO:PERSONA], e che esso sia condannato alle spese. 27. [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo chiede che il ricorso sia respinto in quanto infondato e che la [OSCURATO:PERSONA] sia condannata alle spese. IV. Valutazione giuridica A. Osservazioni preliminari 28. Alla luce dell’unica censura sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA], occorre stabilire se il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo sia venuto meno al suo obbligo di recepimento derivante dall’[OSCURATO:PERSONA] e dall’articolo 288, paragrafo 3, TFUE includendo, in sede di recepimento nel diritto interno, le società di cartolarizzazione ai sensi del regolamento sulla cartolarizzazione nell’elenco delle «imprese finanziarie» di cui all’articolo 2, punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA] ed escludendole, in forza dell’articolo 4, paragrafo 7, dell’[OSCURATO:PERSONA], dall’ambito di applicazione delle disposizioni riguardanti la norma relativa ai limiti sugli interessi, sebbene l’[OSCURATO:PERSONA] non preveda una siffatta possibilità. 29. Da un punto di vista puramente formale, si sarebbe inizialmente inclini a rispondere in senso affermativo a tale questione: le società di cartolarizzazione non sono disciplinate dall’[OSCURATO:PERSONA] e pertanto non dovrebbero neppure essere oggetto di un atto di recepimento di uno Stato membro adottato a tal fine. 30. Per contro, dopo un esame più approfondito e nel merito, la risposta si rivela meno chiara: le società di cartolarizzazione sono state disciplinate a livello dell’Unione, dal regolamento sulla cartolarizzazione, soltanto alla fine del 2017, vale a dire dopo l’entrata in vigore dell’[OSCURATO:PERSONA], ma prima della scadenza del termine di recepimento previsto per quest’ultima (31 dicembre 2018). Tali società sono così diventate comparabili alle altre «imprese finanziarie» ai sensi dell’articolo 2, punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA] (v. paragrafi 51 e seguenti delle presenti conclusioni). Se l’esame dovesse rivelare l’esistenza di una disparità di trattamento ingiustificata al riguardo, si porrebbe la questione se sia possibile addebitare al [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo di aver dato attuazione al principio della parità di trattamento assimilando le società di cartolarizzazione alle altre imprese finanziarie e assicurative di cui all’articolo 2, punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA]. 31. Secondo la giurisprudenza della Corte, occorre determinare, in ciascun caso di specie, le caratteristiche delle disposizioni, previste da una direttiva, sulle quali verte il ricorso per inadempimento. Ciò costituisce, infatti, l’unico modo per misurare la portata dell’obbligo di recepimento incombente sugli [OSCURATO:PERSONA] membri e, in particolare, per determinare se tali disposizioni conferiscano a detti [OSCURATO:PERSONA] un margine di discrezionalità per garantirne l’attuazione. Ciò vale in particolare quando, come nella fattispecie, la direttiva di cui trattasi non mira ad un’armonizzazione totale della normativa degli [OSCURATO:PERSONA] membri nel suo ambito di applicazione ( 7 ). 32. Al fine di determinare la portata dell’obbligo di recepimento o del margine di discrezionalità di cui dispongono gli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia, occorre anzitutto interpretare le disposizioni dell’[OSCURATO:PERSONA] relative alle «imprese finanziarie» alla luce del loro tenore letterale, del loro impianto sistematico, delle loro rispettive finalità, nonché della loro genesi (lettera B). Occorre poi esaminare se e in quale misura tali disposizioni debbano essere interpretate conformemente al diritto primario dell’Unione, in particolare al principio della parità di trattamento ivi previsto (lettera C). Infine, esaminerò se e in quale misura il risultato ottenuto sia compatibile con la competenza del legislatore dell’Unione ad adeguare l’[OSCURATO:PERSONA] (lettera D). B. Portata dell’obbligo di recepimento e del margine di discrezionalità degli [OSCURATO:PERSONA] membri: interpretazione delle disposizioni controverse dell’[OSCURATO:PERSONA] 1. Formulazione e impianto sistematico 33. L’articolo 2, punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA] definisce le «imprese finanziarie» ai fini dell’[OSCURATO:PERSONA] mediante un elenco di otto categorie di imprese («si intende per (...) “impresa finanziaria”, una delle seguenti entità») che operano nel settore finanziario o assicurativo. 34. Il termine «impresa finanziaria» sembra quindi sinonimo delle imprese ivi elencate. Queste ultime sono tutte designate con riferimento agli atti di diritto derivato ad esse applicabili, cosicché non può sussistere alcun dubbio in merito alla loro identità o alle loro caratteristiche. Orbene, nessuno degli atti di diritto derivato ivi menzionati disciplina le società di cartolarizzazione ( 8 ). 35. Le «imprese finanziarie» sono altresì menzionate al considerando 9, all’articolo 4, paragrafo 7, e all’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, dell’[OSCURATO:PERSONA]. L’articolo 4, paragrafo 7, dell’[OSCURATO:PERSONA] prevede la possibilità per gli [OSCURATO:PERSONA] membri («possono») di «escludere le imprese finanziarie dall’ambito di applicazione dei paragrafi da 1 a 6», vale a dire dalla norma relativa ai limiti sugli interessi ivi prevista. Il considerando 9 fa riferimento, nel contesto della norma relativa ai limiti sugli interessi, alle «imprese finanziarie, ossia gli istituti finanziari e le imprese di assicurazione». L’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, dell’[OSCURATO:PERSONA] consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di decidere («può»), in determinate circostanze, di «scegliere di non trattare le imprese finanziarie come società controllate estere» al fine di esentarle dalla tassazione degli utili per imputazione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), dell’[OSCURATO:PERSONA] (per maggiori dettagli, v. paragrafi 61 e seguenti delle presenti conclusioni). 36. Sia il considerando 9 che l’articolo 4, paragrafo 7, e l’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, dell’[OSCURATO:PERSONA] utilizzano il termine «imprese finanziarie» senza un articolo definito e senza fare espresso riferimento all’articolo 2, punto 5, di tale direttiva. Tale formulazione non esclude naturalmente che le «imprese finanziarie» menzionate agli articoli 4 e 7 dell’[OSCURATO:PERSONA] costituiscano una nozione giuridica indeterminata , la cui portata non è disciplinata tassativamente dall’articolo 2, punto 5, di tale direttiva. L’interpretazione sostenuta dal [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, secondo cui si tratta di un rinvio dinamico che può altresì ricomprendere altre imprese finanziarie – disciplinate successivamente – quali le società di cartolarizzazione, è tuttavia in contrasto non soltanto con il tenore letterale dell’articolo 2 dell’[OSCURATO:PERSONA], intitolato «Definizioni», ma anche con la sua finalità di norma definitoria («Ai fini della presente direttiva si intende per (...) “impresa finanziaria” (...)») nell’ambito dell’economia normativa di tale direttiva. Invero, è prassi del legislatore dell’Unione ricorrere a una siffatta norma definitoria al fine di evitare ripetizioni e difficoltà di comprensione, nonché di prevenire il rischio di un’attuazione non uniforme negli [OSCURATO:PERSONA] membri. Al fine di facilitare la leggibilità dell’atto giuridico, il legislatore dell’Unione si astiene generalmente dal rinviare alla norma definitoria nelle disposizioni che utilizzano i termini definiti. 37. Tale tecnica legislativa depone quindi a favore di un’interpretazione secondo cui le definizioni di cui all’articolo 2, punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA] devono essere considerate tassative ai fini dell’interpretazione della nozione di «impresa finanziaria». 2. Spirito e finalità 38. Secondo una giurisprudenza costante, l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione deve inoltre tener conto del suo spirito e della sua finalità o degli scopi che essa persegue ( 9 ). 39. Una norma definitoria, come quella di cui all’articolo 2, punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA], è finalizzata anzitutto a garantire l’applicazione uniforme di un atto di diritto derivato (v. paragrafo 36 delle presenti conclusioni). Ciò corrisponde agli obiettivi dell’[OSCURATO:PERSONA], che mira a raggiungere un «livello minimo comune di protezione» (considerando 3). A tal fine, «misure nazionali di attuazione» dovrebbero seguire «una linea comune in tutta l’Unione» (considerando 2) e occorre «garantire che le norme generali antiabuso si applichino in modo uniforme in situazioni nazionali, all’interno dell’Unione e nei confronti di paesi terzi» (considerando 11) ( 10 ). 40. L’[OSCURATO:PERSONA] attribuisce certamente agli [OSCURATO:PERSONA] membri un margine di discrezionalità in merito all’opportunità di esentare le imprese finanziarie dalla norma relativa ai limiti sugli interessi di cui all’articolo 4, paragrafo 7, o dalla tassazione degli utili per imputazione di cui all’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma (v. paragrafo 35 delle presenti conclusioni). Tale margine di discrezionalità è tuttavia limitato e predefinito in modo vincolante dall’elenco di cui all’articolo 2, punto 5, di tale direttiva. Pertanto, gli [OSCURATO:PERSONA] membri che intendano avvalersi delle disposizioni derogatorie di cui all’articolo 4, paragrafo 7, e all’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, dell’[OSCURATO:PERSONA] devono darvi attuazione in modo uniforme con riferimento ai loro destinatari. In altri termini, è vero che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non sono tenuti ad esentare le «imprese finanziarie» dalla norma relativa ai limiti sugli interessi e dalla tassazione degli utili per imputazione; tuttavia, qualora lo facciano, devono estendere o limitare tale esenzione esclusivamente alle imprese finanziarie di cui all’articolo 2, punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], il legislatore dell’Unione ha appunto rinunciato a prevedere, all’interno di tale disposizione, una clausola di carattere residuale che consentirebbe agli [OSCURATO:PERSONA] membri di aggiungere imprese finanziarie diverse da quelle ivi menzionate, come le società di cartolarizzazione. 41. Anche lo spirito e la finalità dell’articolo 2, punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA] confermano pertanto un’interpretazione restrittiva dell’elenco ivi contenuto. 42. Per contro, lo spirito e le finalità delle disposizioni derogatorie previste all’articolo 4, paragrafo 7, e all’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, dell’[OSCURATO:PERSONA] suggeriscono un’interpretazione che osta a un’interpretazione restrittiva di tali disposizioni. 43. Infatti, le misure introdotte dall’[OSCURATO:PERSONA] contro l’elusione fiscale, quali la norma relativa ai limiti sugli interessi e la tassazione degli utili per imputazione, derivano da un’armonizzazione minima basata sull’articolo 115 TFUE ( 11 ). Come risulta dai considerando 2, 3 e 11 dell’[OSCURATO:PERSONA], il legislatore dell’Unione intende garantire complessivamente, mediante tale direttiva, un approccio uniforme rispetto a talune pratiche di elusione fiscale. Il mero fatto che alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri rinuncino legittimamente a dare attuazione alle disposizioni derogatorie di cui all’articolo 4, paragrafo 7, e all’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, dell’[OSCURATO:PERSONA], mentre altri le recepiscono pienamente ( 12 ), determina un’applicazione eterogenea, a livello dell’Unione, delle norme nazionali fondate sull’[OSCURATO:PERSONA] riguardanti la norma relativa ai limiti sugli interessi e la tassazione degli utili per imputazione. 44. Tali disposizioni derogatorie tengono pertanto conto del principio di proporzionalità di cui all’articolo 5, paragrafo 1, seconda frase, TUE, che il legislatore dell’Unione è tenuto a rispettare nell’esercizio delle sue competenze a norma dell’articolo 115 TFUE ( 13 ). Al fine di non oltrepassare il livello necessario di armonizzazione, l’[OSCURATO:PERSONA] prevede, segnatamente, per le «imprese finanziarie» ( 14 ), le deroghe facoltative di cui all’articolo 4, paragrafo 7, e all’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, che attribuiscono agli [OSCURATO:PERSONA] membri un corrispondente margine di discrezionalità ( 15 ). Da un lato, il legislatore dell’Unione tiene così conto della sovranità fiscale degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di imposta sulle società ( 16 ). Dall’altro, esso garantisce che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non siano tenuti a includere nell’ambito di applicazione della norma relativa ai limiti sugli interessi o della tassazione degli utili per imputazione imprese che ne risulterebbero limitate nella propria attività economica, senza che ciò possa contribuire efficacemente all’obiettivo perseguito dall’[OSCURATO:PERSONA], vale a dire la lotta contro l’elusione fiscale. 45. Ciò è confermato dalla giustificazione fornita al considerando 9 dell’[OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi di quest’ultimo, «le imprese finanziarie, ossia gli istituti finanziari e le imprese di assicurazione», operano in settori che presentano caratteristiche particolari che richiedono (a livello dell’Unione) una normativa più adeguata alle loro esigenze, attualmente in discussione. Nel frattempo gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono quindi – nella misura in cui si avvalgono delle suddette esenzioni – disciplinare autonomamente il trattamento fiscale delle società nei settori finanziario e assicurativo. 46. L’interpretazione restrittiva dell’articolo 2, punto 5, e dell’articolo 4, paragrafo 7, dell’[OSCURATO:PERSONA] raccomandata dalla [OSCURATO:PERSONA] è in particolare contraddetta dal fatto che la norma relativa ai limiti sugli interessi costituisce un principio nell’impianto sistematico dell’[OSCURATO:PERSONA] soltanto per motivi di tecnica normativa. Nel settore dell’imposta sulle società, che rientra nella sovranità fiscale degli [OSCURATO:PERSONA] membri, la norma relativa ai limiti sugli interessi costituisce tuttavia un’eccezione al carattere generalmente ammissibile della deducibilità degli oneri finanziari. La possibilità offerta agli [OSCURATO:PERSONA] membri dall’articolo 4, paragrafo 7, dell’[OSCURATO:PERSONA] di escludere le imprese finanziarie dall’ambito di applicazione ratione personae di tale norma è quindi soltanto una controeccezione volta a ristabilire tale deducibilità in linea di principio. Di conseguenza, tale possibilità di esenzione serve precisamente a preservare la competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di diritto dell’imposta sulle società, mediante una restrizione facoltativa dell’ambito di applicazione della norma relativa ai limiti sugli interessi, e a evitare un’estensione sproporzionata di tale ambito di applicazione. Devono pertanto essere garantiti anche l’effetto utile delle esenzioni concesse dall’[OSCURATO:PERSONA] a favore degli [OSCURATO:PERSONA] membri e il relativo margine di discrezionalità ( 17 ). 47. Lo spirito e le finalità delle disposizioni derogatorie previste all’articolo 4, paragrafo 7, e all’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, dell’[OSCURATO:PERSONA] non ostano quindi, in fin dei conti, a un’interpretazione ampia della nozione di «impresa finanziaria» ivi utilizzata. 3. Genesi 48. La genesi dell’[OSCURATO:PERSONA] non fornisce elementi utili a tal riguardo. Pertanto, al momento dell’adozione dell’[OSCURATO:PERSONA], il legislatore dell’Unione è evidentemente partito dal principio che l’elenco delle «imprese finanziarie» di cui all’articolo 2, punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA] fosse tassativo, tenuto conto della normativa vigente in quel momento al livello dell’Unione ( 18 ). Ciò suggerisce, naturalmente, che tale legislatore non abbia adottato una decisione deliberata quanto al carattere tassativo di tale elenco, ma che abbia eventualmente inteso subordinare il contenuto di quest’ultimo alla disciplina (successiva) di altre imprese finanziarie e a un corrispondente adeguamento dell’[OSCURATO:PERSONA]. Esso ha tuttavia rinunciato non solo a prevedere una siffatta riserva, ma anche, finora, a procedere a un siffatto adeguamento, persino in occasione dell’adozione del regolamento sulla cartolarizzazione. C. Principio della parità di trattamento e interpretazione conforme al diritto primario 49. Sebbene la formulazione e l’impianto sistematico delle disposizioni controverse suggeriscano nel complesso che l’elenco delle «imprese finanziarie» di cui all’articolo 2, punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA] ha carattere tassativo, queste ultime, conformemente a un principio ermeneutico generale, devono essere interpretate, nei limiti del possibile, in modo da non mettere in discussione la loro validità. Esse devono pertanto essere interpretate in conformità con l’insieme del diritto primario, compreso il principio della parità di trattamento ( 19 ). 50. [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo ha espressamente evocato una disparità di trattamento nella fase scritta del procedimento dinanzi alla Corte e la [OSCURATO:PERSONA] si è pronunciata al riguardo nella sua risposta al quesito scritto della Corte. 51. Nel diritto dell’Unione, il principio della parità di trattamento è un principio generale del diritto primario ed è altresì sancito, in quanto diritto fondamentale, dall’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). Tale principio impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che un simile trattamento non sia obiettivamente giustificato ( 20 ). A tal riguardo, occorre prendere in considerazione tutti gli elementi che caratterizzano le situazioni di cui trattasi ( 21 ). 52. Esaminerò quindi se le società di cartolarizzazione e le imprese finanziarie e assicurative di cui all’articolo 2, punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA] si trovino in situazioni analoghe (punto 1), se siano oggetto di un trattamento diverso e se ciò possa essere giustificato da una ragione obiettiva (punto 2). 1. Comparabilità 53. Secondo la giurisprudenza della Corte, per valutare la comparabilità delle situazioni di cui trattasi, occorre determinare e valutare gli elementi che le caratterizzano alla luce dell’oggetto e degli obiettivi dell’atto che stabilisce la distinzione di cui trattasi. A tal riguardo, devono essere presi in considerazione anche i principi e gli obiettivi del settore normativo cui si riferisce l’atto ( 22 ). 54. Occorre quindi esaminare in primo luogo quali siano le «caratteristiche particolari» delle imprese finanziarie e assicurative menzionate nel considerando 9 dell’[OSCURATO:PERSONA], in virtù delle quali gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono esentarle dalla norma relativa ai limiti sugli interessi (articolo 4 dell’[OSCURATO:PERSONA]) o dalla tassazione degli utili per imputazione (articolo 7 dell’[OSCURATO:PERSONA]) [lettera a)]. Esaminerò, in secondo luogo, se le società di cartolarizzazione presentino caratteristiche simili o si trovino in una situazione analoga a quella delle suddette imprese [lettera b)]. a) «Caratteristiche particolari» delle imprese finanziarie 55. Alla luce degli obiettivi perseguiti dall’[OSCURATO:PERSONA], occorre sottolineare due «caratteristiche particolari» delle imprese finanziarie e assicurative, ossia, da un lato, le caratteristiche essenziali che definiscono la loro attività commerciale e, dall’altro, la questione se esse siano soggette a una normativa a livello dell’Unione. Tali caratteristiche devono essere esaminate alla luce dell’obiettivo generale diretto a prevenire costruzioni fiscali abusive, in particolare attraverso la norma relativa ai limiti sugli interessi (articolo 4 dell’[OSCURATO:PERSONA]) e la tassazione degli utili per imputazione (articolo 7 dell’[OSCURATO:PERSONA]). Sulla base di tali premesse, esaminerò anzitutto la norma relativa ai limiti sugli interessi (punto 1), successivamente la tassazione degli utili per imputazione (punto 2). 1) Norma relativa ai limiti sugli interessi 56. Di norma, le entità possono dedurre dal proprio utile imponibile gli oneri finanziari, che comprendono principalmente gli interessi passivi (articolo 2, punto 1, dell’[OSCURATO:PERSONA]). L’importo corrispondente agli interessi versati è dunque dedotto dall’utile imponibile. Ciò corrisponde al principio fiscale del reddito netto, secondo cui deve essere tassato solo l’utile netto. 57. Tuttavia, i gruppi multinazionali spesso abusano di tale possibilità di deduzione, ad esempio quando una società madre stabilita in un paese a bassa tassazione concede un prestito alla propria società figlia stabilita in un paese ad alta tassazione e le impone interessi di gran lunga superiori a quelli di mercato. La società figlia versa tali interessi alla società madre e li deduce poi dai suoi utili a titolo degli oneri finanziari. In tal modo, la società figlia è in grado di ridurre i propri utili in misura maggiore rispetto al caso in cui avesse contratto un prestito – da una società terza – a tassi di interesse conformi al mercato. Inoltre, i suoi utili, in quanto redditi da interessi della società madre, saranno tassati nel paese a bassa tassazione a un’aliquota inferiore a quella che sarebbe stata applicata a tali utili nel paese ad alta tassazione. 58. Allo scopo di impedire siffatte costruzioni fiscali abusive, la norma relativa ai limiti sugli interessi di cui all’articolo 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] limita la deducibilità degli «oneri finanziari eccedenti» ( 23 ). In base all’articolo 2, punto 2 dell’[OSCURATO:PERSONA], gli oneri finanziari eccedenti designano «l’importo di cui gli oneri finanziari deducibili di un contribuente superano gli interessi attivi imponibili e altre entrate imponibili economicamente equivalenti». Grazie alla norma relativa ai limiti sugli interessi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, dell’[OSCURATO:PERSONA], i gruppi multinazionali possono dedurre gli oneri finanziari eccedenti solo fino al 30% del loro utile. La base di calcolo dell’utile è l’EBITDA ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Depreciation and Amortization), ovvero l’utile al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti (su immobilizzazioni materiali e immateriali) ( 24 ). 59. Tale approccio normativo dimostra che la norma relativa ai limiti sugli interessi è concepita principalmente per i gruppi che operano nell’economia reale ( 25 ), i quali solitamente assumono prestiti al fine di investire, ad esempio, in macchinari e, di conseguenza, nella loro produzione. I gruppi finanziari e assicurativi, quali gli enti creditizi, i riassicuratori o i fondi di investimento alternativi, non producono tuttavia in senso stretto e presentano, in quanto prestatori di servizi finanziari, altre caratteristiche importanti che li distinguono dalle imprese dell’economia reale. Per tali prestatori, i capitali presi in prestito e gli interessi non costituiscono tanto un mezzo di finanziamento delle loro attività commerciali quanto l’ oggetto principale di tali attività. Inoltre, le imprese finanziarie e assicurative sono spesso finanziate in misura maggiore da capitali esterni che da fondi propri e prestano capitali al fine di generare interessi ( 26 ). Contrariamente alle imprese dell’economia reale, esse hanno quindi un forte interesse economico a realizzare interessi attivi netti piuttosto che interessi passivi netti, ovvero costi di finanziamento deducibili ( 27 ). Il fatto che la norma relativa ai limiti sugli interessi si fondi sull’EBITDA, quale base di calcolo, dimostra inoltre che tale normativa è adatta soprattutto alle imprese operanti nell’economia reale. L’EBITDA descrive infatti gli utili «al lordo degli interessi»; orbene, gli interessi costituiscono proprio una fonte di reddito notevole per le imprese finanziarie e assicurative, cosicché i loro utili (interessi netti) non possono essere adeguatamente rappresentati da tale base di calcolo. 60. Le raccomandazioni dell’OCSE, la cui attuazione costituisce l’obiettivo dell’[OSCURATO:PERSONA] ( 28 ), giustificano inoltre l’esenzione concessa alle imprese finanziarie per il fatto che la disciplina cui esse sono già soggette rende meno probabili i rischi di erosione della base imponibile e di trasferimento degli utili mediante sovraindebitamento e tassi di interesse elevati ( 29 ). Pertanto, i requisiti in materia di fondi propri imposti alle imprese finanziarie e assicurative, nonché la vigilanza esercitata su di esse a livello dell’Unione, prevengono in particolare il rischio di sovraindebitamento ( 30 ). Ciò non esclude naturalmente che tali imprese riducano e trasferiscano i propri utili, ad esempio costituendo una riserva di capitale superiore a quella prevista dalla legge ( 31 ). Orbene, è tra l’altro anche per tale ragione che è necessario applicare loro altre norme volte a prevenire le costruzioni fiscali abusive, in particolare per quanto riguarda la riserva di capitale. Il considerando 9 dell’[OSCURATO:PERSONA] riconosce in linea di principio tale necessità. 2) Tassazione degli utili per imputazione 61. Al fine di determinare le caratteristiche proprie delle imprese finanziarie, occorre prendere in considerazione anche l’esenzione dalla tassazione degli utili per imputazione ad esse applicabile. Tale esenzione mira a impedire a una società madre di trasferire i propri utili verso una società figlia stabilita in un paese a bassa tassazione, che è stata costituita essenzialmente al mero scopo di assoggettare gli utili del gruppo a una tassazione meno elevata. Taluni redditi non distribuiti della società figlia devono quindi essere aggiunti all’utile della società madre ove quest’ultima controlli la società figlia estera. 62. L’[OSCURATO:PERSONA] disciplina in particolare le condizioni alle quali una società figlia è considerata «controllata» e l’imposta sugli utili realmente versata è considerata «inferiore» [articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), dell’[OSCURATO:PERSONA]]. A tal riguardo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono scegliere se aggiungere a priori agli utili della società madre le categorie di redditi non distribuiti considerate particolarmente suscettibili di abuso ( 32 ) [articolo 7, paragrafo 2, lettera a), dell’[OSCURATO:PERSONA]] o aggiungere soltanto i redditi non distribuiti derivanti da costruzioni non genuine poste in essere essenzialmente allo scopo di ottenere un vantaggio fiscale [articolo 7, paragrafo 2, lettera b), dell’[OSCURATO:PERSONA]]. Mentre la seconda opzione richiede sempre un esame caso per caso, la prima opzione ha carattere generalizzante. Tuttavia, anche nell’ambito della prima opzione regolatoria, la tassazione degli utili per imputazione non si applica qualora il contribuente possa dimostrare, nel caso concreto, che la società figlia esercita un’«attività economica sostanziale» [articolo 7, paragrafo 2, lettera a), secondo comma, dell’[OSCURATO:PERSONA]] ( 33 ). 63. [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo ha senz’altro optato per la seconda opzione prevista all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), dell’[OSCURATO:PERSONA], vale a dire l’esame caso per caso ( 34 ). Tuttavia, la prima opzione, di carattere generalizzante o derogatorio per le imprese finanziarie, fornisce indicazioni ulteriori in relazione alle caratteristiche che tali imprese presentano e che sono rilevanti ai fini del loro confronto con le società di cartolarizzazione. 64. Un’applicazione illimitata della prima opzione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), dell’[OSCURATO:PERSONA] alle imprese finanziarie e assicurative non terrebbe conto del fatto che le categorie di reddito in questione comprendono altresì quelle che costituiscono l’oggetto principale dell’attività commerciale di tali imprese. È il caso, ad esempio, della categoria «redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie» [articolo 7, paragrafo 2, lettera a), v), dell’[OSCURATO:PERSONA]]. Per questo motivo la terza relazione finale dell’OCSE mette altresì in guardia contro il fatto di considerare tali redditi come generalmente suscettibili di abusi ( 35 ). 65. Tale relazione finale sottolinea inoltre che le imprese finanziarie e assicurative sono soggette a una normativa specifica, di cui occorre tenere conto in sede di elaborazione di un regime di tassazione degli utili per imputazione ( 36 ). Così, i requisiti già menzionati in materia di riserva di capitale chiariscono, in particolare, perché le «imprese finanziarie» talvolta non distribuiscono i propri redditi e perché una società madre trasferisca loro i redditi. Un’applicazione illimitata della tassazione degli utili per imputazione potrebbe invece indurre le imprese finanziarie e assicurative a dover sempre dimostrare di esercitare un’«attività economica sostanziale» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), secondo comma, dell’[OSCURATO:PERSONA], laddove esse si limitano a esercitare la propria ordinaria attività commerciale. 66. È per tale motivo che l’[OSCURATO:PERSONA] consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di restringere la portata applicativa della tassazione degli utili per imputazione nell'ambito della prima opzione di carattere generalizzante di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), dell’[OSCURATO:PERSONA]. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, dell’[OSCURATO:PERSONA], essi possono decidere di non trattare le «imprese finanziarie» come «società controllate estere» se non oltre un terzo dei loro redditi deriva da operazioni intragruppo. Entro tale limite, il legislatore dell’Unione presuppone quindi implicitamente che tali «imprese finanziarie» esercitino un’«attività economica sostanziale». 3) Conclusione intermedia 67. La norma relativa ai limiti sugli interessi e la tassazione degli utili per imputazione sono concepite fondamentalmente per le imprese che esercitano un’attività nell’economia reale. Le «imprese finanziarie» enumerate all’articolo 2, punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA] esercitano un’attività commerciale che se ne distingue considerevolmente e sono soggette a una disciplina specifica che le rende, in linea di principio, meno suscettibili di abusi. Sebbene ciò non escluda la possibilità che queste ultime imprese possano ricorrere ad altre forme di costruzioni fiscali abusive, esse richiedono tuttavia una disciplina specifica in ragione delle loro «caratteristiche particolari». b) «Caratteristiche particolari» delle società di cartolarizzazione 68. Le società di cartolarizzazione presentano «caratteristiche particolari» paragonabili a quelle delle «imprese finanziarie» ai sensi dell’articolo 2, punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA]. A prescindere dalle differenze di dettaglio, i capitali presi in prestito, gli interessi e talune categorie di redditi [articolo 7, paragrafo 2, lettera a), dell’[OSCURATO:PERSONA]] costituiscono l’oggetto della loro attività abituale (punto 1). Inoltre, tali società sono soggette, dal 2018, a una disciplina specifica a livello dell’Unione in forza del regolamento sulla cartolarizzazione. Esse non sono quindi maggiormente esposte, rispetto alle imprese finanziarie e assicurative elencate all’articolo 2, punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA], a essere oggetto delle costruzioni di elusione fiscale che gli articoli 4 e 7 dell’[OSCURATO:PERSONA] intendono impedire (punto 2). 1) Attività commerciale delle società di cartolarizzazione 69. Il termine «società di cartolarizzazione» descrive accuratamente l’oggetto della sua attività: si tratta di una società costituita allo scopo di cartolarizzare, ossia convertire i crediti in titoli negoziabili, emetterli e cederli ( 37 ). 70. Pertanto, anche i capitali presi in prestito e gli interessi costituiscono l’oggetto principale dell’attività delle società di cartolarizzazione. Ciò vale anche per le categorie di reddito elencate all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), dell’[OSCURATO:PERSONA]. Tali società sono finanziate principalmente da capitali esterni piuttosto che da fondi propri e trasferiscono capitali agli investitori. A differenza delle imprese che operano nell’economia reale, il loro interesse economico si concentra sulla realizzazione di redditi da interessi netti piuttosto che sugli interessi passivi netti, poiché, in caso contrario, non potrebbero remunerare gli investitori. L’EBITDA non costituisce una base di calcolo appropriata neppure per tali società, in quanto gli interessi (oltre agli investimenti degli investitori) costituiscono la loro principale fonte di reddito (v. paragrafo 59 delle presenti conclusioni). 71. Per la loro struttura, le società di cartolarizzazione sono molto simili ai fondi di investimento, qualificati come «imprese finanziarie» ai sensi dell’articolo 2, punto 5, lettere a), f) e g), dell’[OSCURATO:PERSONA]. La maggior parte dei fondi di investimento è finanziata da capitali esterni piuttosto che da fondi propri. Al pari delle società di cartolarizzazione, essi si rifinanziano attraverso gli investimenti degli investitori e ridistribuiscono a questi ultimi gli utili derivanti da tali investimenti, vale a dire i rimborsi e i pagamenti di interessi derivanti dai crediti sottostanti ai titoli. 2) Normativa specifica a livello dell’Unione 72. Inoltre, le società di cartolarizzazione sono ormai disciplinate in modo altrettanto specifico (dal regolamento sulla cartolarizzazione) quanto le «imprese finanziarie» ai sensi dell’articolo 2, punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA], cosicché, anche nel loro caso, le costruzioni di elusione fiscale volte ad aggirare la norma relativa ai limiti sugli interessi e la tassazione degli utili per imputazione sono meno probabili. 73. L’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’esenzione delle società di cartolarizzazione dalla norma relativa ai limiti sugli interessi comporta un rischio di sovraindebitamento deve in ogni caso essere respinto. È vero che la cartolarizzazione eccessiva di crediti deteriorati – ossia quelli che probabilmente i debitori non sono in grado di rimborsare – comporta in linea di principio un rischio di sovraindebitamento. In tali casi, gli interessi passivi netti sarebbero infatti notevolmente più elevati, in quanto le società di cartolarizzazione dovrebbero, nonostante l’assenza di redditi da interessi, effettuare pagamenti agli investitori che costituiscono oneri finanziari. Tuttavia, la cartolarizzazione di crediti deteriorati è, in linea di principio, vietata in forza del regolamento sulla cartolarizzazione ( 38 ). Il sovraindebitamento è quindi soggetto sin da subito a taluni limiti giuridici. 74. Il regolamento sulla cartolarizzazione garantisce inoltre che le società di cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), secondo comma, dell’[OSCURATO:PERSONA] esercitino effettivamente un’attività economica, ad esempio vietando loro, all’articolo 4, di stabilirsi in paesi terzi «non cooperativi». Infine, le società di cartolarizzazione devono soddisfare i requisiti di trasparenza e sono soggette a vigilanza, al pari delle imprese finanziarie e delle compagnie di assicurazione ( 39 ). 75. È vero che solo con l’adozione del regolamento sulla cartolarizzazione le società di cartolarizzazione sono diventate paragonabili alle imprese finanziarie di cui all’articolo 2, punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA] (v. paragrafo 30 delle presenti conclusioni). Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto nell’ambito del presente procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] sembra ormai essa stessa muovere dal presupposto di una siffatta comparabilità, come dimostrano le sue successive proposte normative. 76. Come sottolinea giustamente il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, ciò emerge in particolare dalla proposta di «direttiva [OSCURATO:PERSONA]» della [OSCURATO:PERSONA] ( 40 ). L’articolo 6 di tale proposta prevede di esentare completamente le «imprese finanziarie regolamentate» dall’obbligo di dichiarare determinati indicatori di sostanza minima a fini fiscali [paragrafo 2, primo comma, lettera b)]. Essa contiene inoltre un elenco di tali imprese finanziarie (paragrafo 2, secondo comma), tra le quali figurano, secondo la lettera n), le «società di cartolarizzazione» ai sensi dell’articolo 2, punto 2, del regolamento sulla cartolarizzazione. Sebbene tale proposta giustifichi l’eccezione per le imprese finanziarie analogamente a quella di cui all’[OSCURATO:PERSONA], essa non prevede tuttavia alcuna corrispondente modifica del contenuto dell’[OSCURATO:PERSONA]. Lo stesso vale per la proposta della [OSCURATO:PERSONA] relativa a una direttiva del Consiglio che stabilisce norme sulla riduzione della distorsione a favore del debito rispetto al capitale e sulla limitazione della deducibilità degli interessi ai fini dell’imposta sul reddito delle società ( 41 ). La mancanza, all’articolo 2, punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA], di una proposta di estensione a posteriori dell’elenco delle «imprese finanziarie» alle società di cartolarizzazione potrebbe quindi costituire anche un’omissione dovuta a errore. 77. Nella misura in cui la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, nella sua risposta al quesito scritto della Corte, che le società di cartolarizzazione non sono paragonabili alle imprese finanziarie di cui all’[OSCURATO:PERSONA], in quanto gli strumenti di cartolarizzazione non sono generalmente adatti ai clienti al dettaglio ai sensi della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari ( 42 ), tale argomento non può mettere in discussione le suddette conclusioni. Ciò deriva anche dal fatto che, per alcuni, i prodotti delle altre imprese finanziarie di cui all’articolo 2, punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA] non sono più adatti a tali clienti. [OSCURATO:PERSONA] non spiega inoltre perché, alla luce degli obiettivi dell’[OSCURATO:PERSONA], l’adeguatezza per i clienti al dettaglio o l’attività commerciale con clienti privati dovrebbe costituire un criterio distintivo pertinente nell’ambito dell’esame di comparabilità. 2. Disparità di trattamento e assenza di giustificazione oggettiva 78. Alla luce di quanto precede, ritengo che, tenuto conto dell’obiettivo della lotta all’elusione fiscale perseguito dall’[OSCURATO:PERSONA], le società di cartolarizzazione siano comparabili, per quanto riguarda le loro caratteristiche essenziali, alle «imprese finanziarie» di cui all’articolo 2, punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, in assenza di un adeguamento dell’elenco di tali imprese ivi previsto, esse sono obbligatoriamente incluse (senza restrizioni) nell’ambito di applicazione ratione personae della norma relativa ai limiti sugli interessi e della tassazione degli utili per imputazione, e sono pertanto oggetto di una disparità di trattamento. 79. Contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], tale disparità di trattamento non può essere obiettivamente giustificata. 80. Il suo argomento secondo il quale le operazioni di cartolarizzazione sarebbero altamente complesse, opache e rischiose e l’inclusione delle società di cartolarizzazione nell’elenco delle imprese finanziarie di cui all’articolo 2, punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA] aumenterebbe il rischio di sovraindebitamento, non considera il fatto che l’obiettivo del regolamento sulla cartolarizzazione è proprio quello di ridurre tali rischi. Tale argomento non tiene neppure conto del fatto che i prodotti finanziari delle imprese finanziarie e assicurative regolamentate dall’[OSCURATO:PERSONA] presentavano un rischio altrettanto elevato prima della loro regolamentazione. [OSCURATO:PERSONA] si discosta quindi in modo inammissibile dall’attuale disciplina del settore finanziario a livello dell’Unione, diretta precisamente a ridurre al minimo tali rischi ( 43 ). 81. Tenuto conto dell’attuazione comunque non uniforme dell’esenzione prevista per le imprese finanziarie all’articolo 4, paragrafo 7, dell’[OSCURATO:PERSONA] negli ordinamenti giuridici nazionali (v. paragrafo 43 delle presenti conclusioni), l’argomento addotto dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo otterrebbe, con il proprio approccio, un vantaggio – a sua volta contrario al principio di uguaglianza – nella concorrenza fiscale tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, non potrebbe nemmeno giustificare obiettivamente la disparità di trattamento delle società di cartolarizzazione rispetto alle imprese finanziarie ai sensi dell’articolo 2, punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA] (v. altresì paragrafo 77 delle presenti conclusioni). 82. [OSCURATO:PERSONA] non ha addotto ulteriori motivi di giustificazione, né ne ravviso altri. In particolare, il fatto che il regolamento sulla cartolarizzazione sia stato adottato in seguito all’[OSCURATO:PERSONA] è irrilevante a tale riguardo. Al contrario, l’adozione di tale regolamento avrebbe dovuto dar luogo a sforzi volti a completare l’elenco delle imprese finanziarie di cui all’articolo 2, punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA] includendovi le società di cartolarizzazione. 3. Conclusione intermedia 83. [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo ha quindi rispettato il principio della parità di trattamento sancito dal diritto dell’Unione aggiungendo, in sede di recepimento dell’[OSCURATO:PERSONA] nel diritto nazionale e dell’esercizio (conforme ai diritti fondamentali) del margine di discrezionalità conferitogli da tale direttiva, le società di cartolarizzazione disciplinate dal regolamento sulla cartolarizzazione all’elenco delle «imprese finanziarie» ai sensi dell’articolo 2, punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA] ed esentandole altresì dalla norma relativa ai limiti sugli interessi di cui all’articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva. Tale approccio (che gli viene contestato) è compatibile con un’interpretazione conforme al diritto primario della nozione di «impresa finanziaria» alla luce dell’articolo 20 della Carta, secondo il quale tali disposizioni comprendono le società di cartolarizzazione. D. Mancanza di violazione della competenza del legislatore dell’Unione 84. Contrariamente all’obiezione sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA], tale conclusione non incide sulla competenza del legislatore dell’Unione di apportare le modifiche necessarie al diritto derivato. 85. L’obiettivo perseguito dall’[OSCURATO:PERSONA], vale a dire l’armonizzazione minima e la disciplina uniforme della lotta contro le pratiche di elusione fiscale nel mercato interno (v. paragrafo 43 delle presenti conclusioni), depone certamente a favore della competenza esclusiva del legislatore dell’Unione. Così, uno Stato membro non può, in linea di principio – al di fuori del margine di discrezionalità espressamente conferitogli – essere autorizzato a introdurre norme nazionali divergenti. 86. Come previamente illustrato, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono tuttavia di un margine di discrezionalità, in particolare per quanto riguarda l’esenzione delle imprese finanziarie dalla norma relativa ai limiti sugli interessi di cui all’articolo 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] e dalla tassazione degli utili per imputazione di cui all’articolo 7 dell’[OSCURATO:PERSONA], il che conduce inevitabilmente a normative nazionali divergenti. Ciò è altresì conforme ai requisiti del principio di proporzionalità (v. paragrafi 43 e seguenti delle presenti conclusioni). 87. Inoltre, in sede di recepimento dell’[OSCURATO:PERSONA], gli [OSCURATO:PERSONA] membri agiscono nell’ambito dell’attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta e sono, a loro volta, vincolati dall’articolo 20 della stessa e dal principio della parità di trattamento sancito dal diritto dell’Unione. Essi sono pertanto tenuti anche ad interpretare e ad applicare gli atti di diritto derivato da recepire nel diritto nazionale conformemente al diritto primario ( 44 ). 88. [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo ha soddisfatto tale requisito in sede di recepimento nel diritto nazionale dell’articolo 2, punto 5, e dell’articolo 4, paragrafo 7, dell’[OSCURATO:PERSONA], che devono essere interpretati conformemente al diritto primario e, in particolare, al principio della parità di trattamento. Al contempo, esso ha ottemperato all’obbligo di rispettare il diritto fondamentale relativo alla parità di trattamento di cui all’articolo 20 della Carta, in combinato disposto con l’articolo 51, paragrafo 1, della stessa. [OSCURATO:PERSONA] non può quindi contestargli, nell’ambito di un procedimento di infrazione, di aver violato l’obbligo di recepimento di tali disposizioni o di aver violato l’articolo 288, paragrafo 3, TFUE. Infatti, ai sensi di tale disposizione, uno degli obiettivi essenziali del recepimento di una direttiva è proprio quello di garantire l’attuazione delle prescrizioni del diritto primario. 89. Infine, non si può addebitare al [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo di non aver contestato l’[OSCURATO:PERSONA] con un ricorso di annullamento entro il termine previsto all’articolo 263, paragrafo 6, TFUE, adducendo il motivo che l’elenco delle «imprese finanziarie» definite all’articolo 2, punto 5, dell’[OSCURATO:PERSONA] non fosse tassativo. Infatti, da un lato, esso lo era per quanto riguarda le imprese finanziarie e assicurative disciplinate alla data della sua adozione e, dall’altro, il regolamento sulla cartolarizzazione è stato adottato solo ben dopo la scadenza di tale termine. E. Conclusione intermedia 90. Pertanto, la censura di inadempimento derivante da un recepimento non corretto dell’articolo 2, punto 5, e dell’articolo 4, paragrafo 7, dell’[OSCURATO:PERSONA] è infondata e il ricorso deve essere respinto. V. Spese 91. A norma dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo ne ha fatto domanda, la [OSCURATO:PERSONA], rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese. VI. Conclusione 92. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire come segue: 1.      Il ricorso è respinto. 2.      [OSCURATO:PERSONA] europea è condannata alle spese. 1 Lingua originale: il francese. 2 Direttiva del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016, L 193, pag. 1), come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio, del 29 maggio 2017 (GU 2017, L 144, pag. 1). Tali modifiche non riguardano tuttavia nessuna delle disposizioni pertinenti al caso di specie. 3 Considerando da 1 a 3 dell’[OSCURATO:PERSONA]; proposta di direttiva del Consiglio recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno, presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 28 gennaio 2016, COM (2016) 26 final, pag. 3: «(...) In particolare essa risponde al completamento del progetto contro l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) del G20 e dell’OCSE (...)». 4 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU 2017, L 347, pag. 35). 5 Mémorial A 1164, pag. 1. 6 Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme per prevenire l’uso improprio di entità di comodo a fini fiscali e che modifica la direttiva 2011/16/UE, del 22 dicembre 2021 [COM(2021) 565 final]. 7 V., in tal senso, sentenze dell’11 giugno 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (C-29/14, EU:C:2015:379, punti 40 e 41 e giurisprudenza citata), e del 26 febbraio 2026, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio (Direttiva 2016/1164 – Doppia imposizione) (C-524/23, EU:C:2026:111, punti 66 e 67 e giurisprudenza citata), secondo le quali occorre tenere conto della «natura delle disposizioni» della direttiva. 8 Analogamente, né l’[OSCURATO:PERSONA] né l’elenco delle imprese finanziarie di cui all’articolo 2, punto 5, di tale direttiva sono stati adeguati di conseguenza dal regolamento sulla cartolarizzazione o da altri atti di diritto derivato. 9 V., in tal senso, sentenze del 19 novembre 2009, Sturgeon e a. (C-402/07 e C-432/07, EU:C:2009:716, punto 41); del 17 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C-441/12, EU:C:2014:2226, punto 30), e del 26 febbraio 2026, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio (Direttiva 2016/1164 – Doppia imposizione) (C-524/23, EU:C:2026:111, punti 86 e segg.). 10 Il corsivo è mio. 11 V., a tal proposito, le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Belgio (Direttiva 2016/1164 – Doppia imposizione) (C-524/23, EU:C:2025:381, paragrafi 72 e segg.). 12 Pertanto, alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri, tra cui Francia e Germania, non si sono avvalsi della deroga prevista per le imprese finanziarie; v. panoramica fornita da KPMG, «EU Anti-[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]», EU [OSCURATO:PERSONA], giugno 2022, pag. 5 (disponibile al seguente indirizzo: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ). 13 Così, il considerando 16 indica che, conformemente al principio di proporzionalità, l’[OSCURATO:PERSONA], da un lato, non va al di là di quanto necessario per conseguire l’obiettivo menzionato e, dall’altro, tenuto conto del livello minimo di protezione del mercato interno ivi previsto, mira soltanto a raggiungere il grado minimo di coordinamento all’interno dell’Unione, essenziale per conseguire i suoi obiettivi. V. altresì, a tal riguardo, sentenza del 26 febbraio 2026, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio [(Direttiva 2016/1164 – Doppia imposizione), C-524/23, EU:C:2026:111, punto 90]. 14 V. altresì, a titolo esemplificativo, la deroga per le imprese autonome di cui all’articolo 4, paragrafo 3, dell’[OSCURATO:PERSONA]. 15 La proposta della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’articolo 4, paragrafo 6, dell’[OSCURATO:PERSONA] prevedeva un’ulteriore esenzione obbligatoria per le «imprese finanziarie» dall’ambito di applicazione dell’[OSCURATO:PERSONA] («I paragrafi da 2 a 5 non si applicano alle imprese finanziarie»). Tale esenzione è stata resa facoltativa e lasciata alla discrezionalità degli [OSCURATO:PERSONA] membri solo a seguito del parere negativo del Comitato economico e sociale europeo, nell’ambito di una soluzione di compromesso. V. parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale» [COM (2016) 25 final – 2016/0010 (CNS)] e alla «Proposta di direttiva del Consiglio recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno» [COM (2016) 26 final – 2016/0011 (CNS)] (2016/C 264/13), nonché documento del Consiglio del 24 maggio 2016, 9432/16 – 2016/0011 (CNS), FISC 84, ECOFIN 499, punto 12. 16 V. altresì il considerando 4 dell’[OSCURATO:PERSONA]. 17 V., a tal proposito, per quanto riguarda il diritto in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), sentenza del 13 dicembre 2012, BLV Wohn- und Gewerbebau (C-395/11, EU:C:2012:799, punto 33 e giurisprudenza citata). Per quanto riguarda esenzioni settoriali analoghe che non si prestano ad un’interpretazione restrittiva, v. sentenza dell’11 dicembre 2015, Finlandia/[OSCURATO:PERSONA] (T-124/14, EU:T:2015:955, punti 27 e seguenti, in particolare punto 30). 18 V. documento della presidenza del Consiglio, [OSCURATO:PERSONA] n. 1, «[OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA] – Anti-[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])», del 15 aprile 2016, pag. 11, allegato alla memoria del [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo: «The above definition would catch all ‘regulated’ financial entities» (il corsivo è mio). 19 V., in tal senso, sentenza del 19 novembre 2009, Sturgeon e a. (C-402/07 e C-432/07, EU:C:2009:716, punti 47 e 48, nonché giurisprudenza citata). V. altresì, in tal senso, sentenza del 7 luglio 2016, Muladi (C-447/15, EU:C:2016:533, punto 43 e giurisprudenza citata). 20 V., in tal senso, sentenze del 29 luglio 2024, [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] e a. (C-623/22, EU:C:2024:639, punto 24), e del 26 febbraio 2026, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio [(Direttiva 2016/1164 – Doppia imposizione), C-524/23, EU:C:2026:111, punto 103]. La questione se occorra discostarsi da tale schema di esame non si pone nel caso di specie; v., per quanto riguarda la libertà di stabilimento, le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (C-48/13, EU:C:2014:153, paragrafi 21 e segg.). 21 V., in tal senso, sentenze del 16 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA] et Lorraine e a. (C-127/07, EU:C:2008:728, punti 25 e 26), nonché del 16 dicembre 2020, Consiglio/K. Chrysostomides & Co. e a. (C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P e C-604/18 P, EU:C:2020:1028, punti 191 e 192). 22 V., in tal senso, sentenze del 16 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA] et Lorraine e a. (C-127/07, EU:C:2008:728, punti 25 e 26); del 17 marzo 2011, AJD Tuna (C-221/09, EU:C:2011:153, punto 93), e del 26 luglio 2017, Persidera (C-112/16, EU:C:2017:597, punto 46). 23 Il considerando 6 dell’[OSCURATO:PERSONA] muove altresì dal principio che la norma relativa ai limiti sugli interessi ivi prevista non costituisce una disciplina adeguata alle imprese finanziarie. 24 V. articolo 4, paragrafi 1 e 2, dell’[OSCURATO:PERSONA], nonché considerando 6. 25 V. altresì considerando 9 dell’[OSCURATO:PERSONA]. 26 V. altresì proposta della [OSCURATO:PERSONA] di direttiva del Consiglio recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno, 28 gennaio 2016, COM (2016) 26 final, pag. 8. 27 V., inoltre, Pitrone, F., «[OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]», in Bizioli, G., e a. (ed.), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] on the EU Anti-[OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2020, § 14.02, pagg. 230 e 231. 28 V. considerando 1 e 2 dell’[OSCURATO:PERSONA]; v. altresì nota 3 delle presenti conclusioni e riferimenti citati. 29 Progetto OCSE/G20 sull’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, «Limiter l’érosion de la base d’imposition faisant intervenir les déductions d’intérêts et d’autres frais financiers», Action 4: Rapport final 2015, punti 184 e 189 (disponibile al seguente indirizzo: Limiter l’érosion de la base d’imposition faisant intervenir les déductions d’intérêts et d’autres frais financiers, Action 4 - 2015 Rapport final (FR) ). 30 V., in particolare, regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/873 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia di COVID-19 (GU 2020, L 204, pag. 4). 31 OCSE/G20, nota 29 delle presenti conclusioni, punti 185 e 187. 32 V. progetto OCSE/G20 sull’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, «Concevoir des règles efficaces concernant les sociétés étrangères contrôlées», Action 3: Rapport final 2015, punto 78 (disponibile al seguente indirizzo: Concevoir des règles efficaces concernant les sociétés étrangères contrôlées, Action 3 - Rapport final 2015 (FR) ). 33 V. altresì considerando 12, secondo comma, dell’[OSCURATO:PERSONA]. Per quanto riguarda la possibilità di fornire tale prova, v. sentenze del 12 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C-196/04, EU:C:2006:544, punto 70), e del 26 febbraio 2019, X (Società intermedie con sede in paesi terzi) (C-135/17, EU:C:2019:136, punto 87). 34 V. articolo 164 ter , paragrafo 3, della L.I.R. 35 OCSE/G20, nota 32 delle presenti conclusioni, paragrafo 78. 36 OCSE/G20, nota 32 delle presenti conclusioni, paragrafo 78. 37 Articolo 2, punto 1, del regolamento sulla cartolarizzazione; v. altresì considerando 1. 38 Articolo 20, paragrafo 11, e articolo 24, paragrafo 9, del regolamento sulla cartolarizzazione; v. altresì considerando 26, terzo comma, di tale regolamento. 39 Articolo 1, paragrafo 1, articolo 7 e articoli 29 e seguenti del regolamento sulla cartolarizzazione. 40 V. nota 6 delle presenti conclusioni e considerando 6 di tale proposta. 41 Proposta della [OSCURATO:PERSONA] di direttiva del Consiglio che stabilisce norme sull’introduzione di un’agevolazione per ridurre la distorsione a favore del debito rispetto al capitale e sulla limitazione della deducibilità degli interessi ai fini dell'imposta sul reddito delle società, dell’11 maggio 2022, COM (2022) 216 final (v. altresì considerando 4). 42 Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU 2014, L 127, pag. 349). 43 Per questo motivo, ad esempio, la ricartolarizzazione è vietata (considerando 8 e articolo 8 del regolamento sulla cartolarizzazione). 44 V., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2016, Pöpperl (C-187/15, EU:C:2016:550, punto 43 e giurisprudenza citata).
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2016/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris