CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 2025
Cassazione n. 12970/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 13/12/2024 della PROCURA DELLA REPUB3LICA PRESSO TRIBUNALE di SULMONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Procuratore Generale presso la Corte di Appello del 'Aquila trasmette a questa Corte l'istanza di rimessione ex art. 45 cod. proc ben., proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], relativamente al p. p. n. 254/19, iscritto presso la Procura della repubblica di Sulmona; Ritenuto che il Procuratore Generale ha già espresso "il non luci go a provvedere ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen. sull'istanza" laddoic nel trasmettere la stessa ha affermato che dall'esame approfondito del contenuiz della richiesta non sembra allo stato configurarsi la situazione prevista dalla ncr la in esame. Considerato quindi che la istanza non è stata trasmessa ai sensi dell'art.45 cod. proc. pen. con richiesta motivata di procedere come richiesto dalla ncrina in esame e in assenza dei requisiti necessari perché questa Corte possa valutai la. Rilevato che l'istanza è, dunque, inammissibile per i motivi suindicati P. Q. M. Dichiara inammissibile l'istanza. Così deciso il 12 marzo 2025 (E(Il . ,sigliere stensore ecrigi [OSCURATO:PERSONA]