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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24448/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di SIENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ics°1}-c [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

Ritenuto che tutti i motivi proposti sono generici o, comunque, manifestamente infondati.

Il ricorrente anziché confrontarsi con le ragioni poste a fondamento della declaratoria di inammissibilità, individuate sia nella violazione della preclusione da giudicato rispetto alla decisone del Magistrato di sorveglianza di Pescara del 26 giugno 2019, confermata dal Tribunale di sorveglianza di L'Aquila con provvedimento del 5 novembre 2019, sia nell'assenza di allegazioni specifiche sulle violazioni risarcibili con il rimedio ex art. 35 ter Ord. pen., sollecita l'esame diretto da parte del giudice di legittimità degli elementi fattuali sintomatici della "detenzione inumana e degradante".

Nulla di concreto è opposto all'argomentazione secondo la quale i precedenti provvedimenti relativi ai medesimi periodi di detenzione non hanno seguito i criteri diversi da quelli successivamente fissati dalla decisione a Sezioni Unite n. 6551 del 19 febbraio 2021, che perlato ha ribadito i principi della giurisprudenza della Corte EDU, sicché non è neanche possibile verificare se in materia sia intervenuto un mutamento giurisprudenziale tale da integrare un "nuovo elemento" di diritto idoneo a superare la preclusione del c.d. giudicato esecutivo.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 24 febbraio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di SIENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ics°1}-c [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che tutti i motivi proposti sono generici o, comunque, manifestamente infondati. Il ricorrente anziché confrontarsi con le ragioni poste a fondamento della declaratoria di inammissibilità, individuate sia nella violazione della preclusione da giudicato rispetto alla decisone del Magistrato di sorveglianza di Pescara del 26 giugno 2019, confermata dal Tribunale di sorveglianza di L'Aquila con provvedimento del 5 novembre 2019, sia nell'assenza di allegazioni specifiche sulle violazioni risarcibili con il rimedio ex art. 35 ter Ord. pen., sollecita l'esame diretto da parte del giudice di legittimità degli elementi fattuali sintomatici della "detenzione inumana e degradante". Nulla di concreto è opposto all'argomentazione secondo la quale i precedenti provvedimenti relativi ai medesimi periodi di detenzione non hanno seguito i criteri diversi da quelli successivamente fissati dalla decisione a Sezioni Unite n. 6551 del 19 febbraio 2021, che perlato ha ribadito i principi della giurisprudenza della Corte EDU, sicché non è neanche possibile verificare se in materia sia intervenuto un mutamento giurisprudenziale tale da integrare un "nuovo elemento" di diritto idoneo a superare la preclusione del c.d. giudicato esecutivo. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 24 febbraio 20
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