Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1023/2019
ECLI:EU:T:2019:858
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62016TJ0528_INF
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 dicembre 2019 – OS / Commissione
(causa T‑528/16)
«Funzione pubblica – Riforma dello Statuto e del RAA entrata in vigore il 1
o
gennaio 2014 – Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 – Prelievo di solidarietà a partire dal 1
o
gennaio 2014‑ Sospensione dell’applicazione del metodo di adeguamento delle retribuzioni per il 2013 e il 2014»
1.
Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Bollettino di retribuzione – Inclusione comunemente ammessa ai fini dell’esercizio dei diritti di ricorso
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91, § 1)
(v. punti 36‑39)
2.
Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Termini – Dies a quo – Ricorso contro modifiche dei diritti pecuniari operate mensilmente e chesi riflettono in tutti i bollettini di retribuzione – Termine decorrente dal ricevimento del primo bollettino di retribuzione in cui vengono applicate tali modifiche
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
(v. punti 40, 41)
3.
Ricorsi dei funzionari – Eccezione di illegittimità – Atti di cui può essere eccepita l’illegittimità – Atto a carattere generale su cui si fonda la decisione impugnata – Ricevibilità – Presupposti
(Artt. 263, comma 2, 270 e 277 TFUE)
(v. punti 52‑56)
4.
Unione europea – Equilibrio istituzionale – Implicazioni – Rispetto della ripartizione delle competenze – Competenze tra il Consiglio europeo e il potere legislativo attribuito al [OSCURATO:PERSONA] europeo e al Consiglio
(Artt. 13, § 2, 14, § 1, 15, § 1, e 16, § 1, TUE; artt. 296, comma 3, e 336 TFUE)
(v. punti 64‑73)
5.
Eccezione di illegittimità – Portata – Atti di cui può essere eccepita l’illegittimità – Atto a carattere generale su cui si fonda la decisione impugnata – Necessità di un nesso giuridico tra l’atto impugnato e l’atto a carattere generale contestato
(Artt. 263, comma 2, 270 e 277 TFUE)
(v. punti 75, 76)
6.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata
(Art. 296 TFUE)
(v. punti 80, 81)
7.
Funzionari – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti
(v. punti 97, 125, 149, 150)
8.
Funzionari – Retribuzione – Prelievo di solidarietà – Instaurazione di detto prelievo nel corso di un periodo di sospensione dell’applicazione del metodo di adeguamento delle retribuzioni – Discrezionalità del legislatore – Sindacato giurisdizionale – Limiti
(Statuto dei funzionari, artt. 65, § 4, e 66 bis; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 1023/2013)
(v. punti 101, 102, 108, 115, 149)
9.
Funzionari – Statuto – Regolamento che modifica lo Statuto – Introduzione di un prelievo di solidarietà mediante l’inserimento di una nuova disposizione – Lesione di un principio posto dallo statuto – Insussistenza
(Statuto dei funzionari, art. 66 bis; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 1023/2013)
(v. punto 116)
10.
Funzionari – Retribuzione – Prelievo di solidarietà – Instaurazione di detto prelievo nel corso di un periodo di sospensione dell’applicazione del metodo di adeguamento delle retribuzioni – Discrezionalità del legislatore – Sindacato giurisdizionale del rispetto del principio di proporzionalità – Limiti – Violazione di detto principio – Insussistenza
(Statuto dei funzionari, artt. 65, § 4, e 66 bis; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 1023/2013)
(v. punti 137‑140)
[OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di fissare la retribuzione del ricorrente per il mese di gennaio 2014, quale concretizzata nel bollettino di retribuzione di tale mese trasmessogli il 13 gennaio 2014 e che sarebbe il primo bollettino recante applicazione nei suoi confronti dell’articolo 65, paragrafo 4, e dell’articolo 66 bis dello statuto, risultanti dall’articolo 1, punti 44 e 46 del regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 (
GU 2013, L 287, pag.15
), che prevedono, rispettivamente, la sospensione dell’applicazione del metodo di adeguamento delle retribuzioni per il 2013 e il 2014 e l’introduzione di un prelievo di solidarietà a partire dal 1
o
gennaio 2014.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
OS è condannato alle spese.
3)
[OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese.