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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36401/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2023 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente per i reati di insolvenza fraudolenta a lui ascritti, è manifestamente infondato, poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, nella specie, la motivazione della sentenza impugnata non presenta il vizio lamentato dal ricorrente, avendo la Corte territoriale, in modo chiaro e puntuale, indicato con precisione i diversi elementi e le non illogiche argomentazioni in base ai quali non è possibile ritenere che il fatto ascritto assuma una mera rilevanza civilistica, ricorrendo, invece, i presupposti della fattispecie penale di cui all'art. 641 cod. pen (si vedano, in particolare, le pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); che, invero, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, non si è censurata una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, quanto piuttosto una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata dei fatti e del materiale probatorio; che, invece, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in data 10 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2023 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente per i reati di insolvenza fraudolenta a lui ascritti, è manifestamente infondato, poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, nella specie, la motivazione della sentenza impugnata non presenta il vizio lamentato dal ricorrente, avendo la Corte territoriale, in modo chiaro e puntuale, indicato con precisione i diversi elementi e le non illogiche argomentazioni in base ai quali non è possibile ritenere che il fatto ascritto assuma una mera rilevanza civilistica, ricorrendo, invece, i presupposti della fattispecie penale di cui all'art. 641 cod. pen (si vedano, in particolare, le pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); che, invero, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, non si è censurata una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, quanto piuttosto una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata dei fatti e del materiale probatorio; che, invece, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 10 settembre